CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 49299/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza del 12 gennaio 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sette di arresto e di euro millequattrocento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, C.d.S., per aver guidato alle ore 0.30 circa di notte il veicolo [OSCURATO:PERSONA] di sua proprietà in stato di ebbrezza conseguente all'uso di be- vande alcolichefon tasso alcolemico pari a 2,47 g/l, provocando un incidente stradale (in Cassola il 15 gennaio 2018). In ordine alla ricostruzione della vicenda, il teste di P.G. riportava che, alle ore 00.40, una pattuglia dei Carabinieri aveva ricevuto la segnalazione della fuoriuscita /2— di un veicolo dalla careggiata; giunti sul posto, gli agenti individuavano il conducente del veicolo nel Campagnolo, che risultava in stato di agitazione per l'incidente/con una ferita alla testa. Era sottoposto ad un alcooltest preliminare che dava esito posi- tivo; in seguito, in ospedale, i prelievi ematici segnalavano un tasso alcolemico pari a 2,47 g/l. La fuoriuscita dalla carreggiata (ad alta velocità e idonea a produrre l'at- tivazione degli airbag) e l'impatto col palo erano stati causati dall'eccesso di velocità e dall'incapacità di controllare la marcia del veicolo nonché dalla condizione di ottun- dimento provocata dall'elevatissima ebbrezza (2,47 g/l). La Corte territoriale ha ritenuto tardiva l'eccezione inerente al consenso ed al mancato avviso della facoltà di essere assistito da difensore, in quanto formulata per la prima volta in grado d'appello (di essa non v'era traccia nell'opposizione a decreto penale né nei verbali di udienza né, infine, nelle conclusioni trascritte o nella motiva- zione della sentenza). Ha poi dichiarato l'inammissibilità per genericità intrinseca della doglianza relativa al tempo trascorso tra l'incidente e il prelievo, non essendo indicata la ragione per la quale il lasso temporale di cinquanta minuti tra i due eventi (incidente verso le 00.25; prelievo all'1.17) avrebbe tgí invalidato il risultato del pre- lievo ematico. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.. Si deduce che dalla lettura del verbale di udienza del 12 gennaio 2022 dinanzi al Tribunale risultava che, già in sede di conclusioni in primo grado, la difesa dell'impu- tato aveva dedotto la nullità degli accertamenti alcolemici in conseguenza dell'omesso avviso da parte dei verbalizzanti e dei sanitari della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la ritualità e la tempestività di detta eccezione, per poi verificarne l'eventuale fondatezza. 2.2. Vizio di motivazione in ordine agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen.. Si rileva che la Corte distrettuale non ha valutato gli elementi di prova - riguar- danti le modalità e le finalità della verifica dell'alcolemia svolta dai sanitari nonché la mancata formulazione degli avvisi di legge - volti a dimostrare che si trattava di accertamento processuale, in quanto richiesto espressamente dagli operanti e del tutto eccentrico rispetto alle necessità di cura dell'imputato. Pertanto, l'avviso ex art. 114 disp att. cod. proc. pen. andava formulato all'imputato a pena di nullità. 2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 186 C.d.S., 114 disp. att. cod. proc. pen. e 356 cod. proc. pen.. Si osserva che, quando l'esecuzione del prelievo da parte di personale medico non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia espressamente ri- chiesta dalla P.G., al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di soggetto già indiziato, il personale richiesto agisce come vera e propria longa manus della P.G. e, anche rispetto a tale accertamento, scattano le garanzie difensive sottese all'avviso ex art. 114 cit.. 2.4. Violazione di legge per intervenuta prescrizione del reato. Si deduce che, trattandosi dì contravvenzione commessa in data 15 gennaio 2018, era decorso il termine massimo quinquennale di prescrizione previsto dagli artt. 157 e 161 cod. pen.. 3. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, maturata nelle more del giudizio di legittimità, tenuto conto della data del fatto (15 gennaio 2018), della mancanza di periodi di sospensione della prescri- zione e del titolo di reato (art. 186 C.d.S.), in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., per effetto del decorso di anni cinque alla data odierna (prescrizione così calcolata: prescrizione ordinaria di anni quattro; aumentata di un quarto ad anni cinque). La doglianza prospettata in ordine al presunto omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia non può essere considerata prima facie infondata. Risulta, quindi, correttamente instaurato il rapporto processuale, poiché il ricorso non è inammissibile (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531). Com'è noto, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legitti- ato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constata- zione", ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 4. Ne discende conclusivamente che la sentenza impugnata deve essere annul- lata senza rinvio per l'intervenuta prescrizione del reato contestato. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per pre