CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31297/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4647-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2622/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 04647 sez. MT - ud. 16-09-2021 -2- Rg 4647/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: L'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo di ricorso avverso la pronuncia nr 2622 /2019 con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello rilevando che: l'agente per la riscossione si era costituita in causa con un avvocato del libero foro in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2. Nessuno si è costituito per la parte intimata. Diritto Ritenuto che: Con l'unico articolato motivo l'Agenzia della riscossione denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 11 comma secondo,12 comma del Dlgs nr 546/1992 nonché dell'art 4-novies del Dl nr 34/2019 convertito dalla legge nr 58/2019 in relazione all'art 360,primo comma nr 4 c.p.c. Sostiene infatti che gli artt. art. 11 e 12, richiamati in rubrica, non escludono la possibilità che l'Agenzia della Riscossione possa stare in giudizio a mezzo di un difensore del libero foro come si evince dallo stesso decreto, art. 15. Afferma inoltre che la facoltà di avvalersi di avvocato del libero foro sarebbe contemplata dal D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito in L. n. 225 del 2016. Il motivo è manifestamente fondato con l'assorbimento del secondo svolto peraltro ad abundantiam alla stregua di Cass. Sez. U., n. 30008 del 2019, par. 24, nonchè del Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017. Invero, nella citata pronuncia le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato i seguenti principi di diritto: "impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione si avvale: - dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal richiamato cit. R.D., art. 43, comma 4, cit., di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. medesimo, comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio"; "quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità". Orbene, il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate - Riscossione, n. 36437 del 5 luglio 2017, prevede espressamente, in tema di "Contenzioso afferente l'attività di Riscossione", al punto 3.4.2, che "L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritl:i nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (...) liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]". La CTR non ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati rilevando l'inammissibilità dell'Agente della riscossione a stare in giudizio tramite un avvocato del libero foro. La sentenza va cassata e rinviata alla Ctr della Lombardia che in diversa composizione provvederà ad esaminare il merito della vicenda rimasto assorbito e a liquidare le spese di questa fase. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso,; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia , in diversa composizione anche per le spese di legittimità. Roma 16.9.2021 [OSCURATO:PERSONA] sident ( dott M uro Mo ci) [OSCURATO:PERSONA] C