CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 giugno 2025
Cassazione n. 18428/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30040/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentat o e difes o dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA],c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentat o e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente avverso la sentenza n. 205/2020 della Corte d’ a ppello di Ancona , depositata il26- 2- 2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel giorno 11-6-2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Il decreto ingiuntivo emesso il 14-10-2009 dal Tribunale di Pesaro sezione distaccata di Fano ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a pagare a [OSCURATO:PERSONA] titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] 9.376,15 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese, di cui alle fatture nn. 4, 5, 6 e 7 del 2009, quale residuo importo del corrispettivo per i lavori di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di un accessorio. OGGETTO: appalto RG.30040/2020 C.C.11-6-2025 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, contestando il credito in ragione dei ritardi e vizi dei lavori, che erano stati descritti nell’accertamento tecnico preventivo svolto avanti il Tribunale di Pesaro, nonché proponendo domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni. Si è costituito [OSCURATO:PERSONA] quale titolare di [OSCURATO:PERSONA] contestando l’opposizione e, acquisiti gli atti dell’accertamento tecnico preventivo e istruita la causa anche testimonialmente, con sentenza n. 1119/2014depositata il 10 - 12 - 2014 il Tribunale di Pesaro ha revocato il decreto ingiuntivo, ha condannato l’opponente Latini a pagare all’opposto [OSCURATO:PERSONA] 7.437,66 oltre interessi legali dal 9-7-2009 e ha condannato l’opposto Venturi a pagare all’opponente Latini, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, Euro 14.532,62, oltre interessi sulla somma devalutata dalla data di deposito dell’accertamento tecnico preventivo e, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, Euro 5.000,00, con gli interessi dalla pubblicazione della sentenza. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello principale e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello incidentale, che la Corte d’appello di Ancora ha integralmente rigettato con sentenza n. 205/2020 depositata il 26-2-2020. Per quanto interessa in relazione ai motivi di ricorso proposti, la sentenza ha dichiarato che non sussistevano i presupposti per dare ingresso alla nuova documentazione prodotta con l’atto in appello. Ha dichiarato che con motivo di gravame [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto l’esistenza nella sentenza di primo grado e nella c.t.u.di errori materiali edi errori di valutazione , ma il giudice di primo grado correttamente aveva fondato la decisione sulla c.t.u.; del pari correttamente, con riguardo alle fessurazioni sul marciapiedi, aveva privilegiato la testimonianza del direttore dei lavori Boschini che le aveva attribuite agli escavatori utilizzati dall’impresa, rispetto alla testimonianza del subappaltatore [OSCURATO:PERSONA], il quale ne aveva sostenuto la preesistenza, in quanto la testimonianza diBoschini trovava conferma nella c.t.u. e non si ravvisava in Boschini interesse che ne determinasse incapacità ex art. 246 cod. proc. civ. La sentenza ha rigettato anche il motivo di appello con il quale [OSCURATO:PERSONA] sosteneva l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento, in quanto doveva essere eseguita valutazione comparativa delle rispettive inadempienze e nella fattispecie era stato dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva eseguito le opere a regola d’arte, tanto che le opere presenta vano vizi eliminabili con la spesa di Euro 14.532,62 oltre l’ulteriore spesa per il cartongesso, mentre il residuo corrispettivo dovuto era di Euro 7.437,66, a fronte di un ammontare dei lavori di Euro 56.712,92. 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le partihanno depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio delgiorno 11 - 6 - 202 5 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Procedendo alla disamina dei motivi di ricorso sulla base della successione logica delle questioni, con il quarto motivo, intitolato “nullità della sentenza per violazione di legge in relazione all’art. 116 c.p.c. e 246 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, da pag. 16 a pag. 24 del ricorso, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere confermato la sentenza di primo grado con riguardo alle fessurazioni al marciapiedi esterno; in sostanza sostiene che si sarebbe dovuta ritenere l’incapacità a testimoniare del direttore dei lavori Boschini e in subordine la sua inattendibilità e si sarebbe dovuta apprezzare la veridicità delle dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA], estraneo al giudizio, e quindi ritenere che le fessurazioni dei marciapiedi erano dovute alla tipologia costruttiva, estranea a [OSCURATO:PERSONA], ed erano preesistenti; lamenta che il giudicante abbia aderito acriticamente alle conclusioni del c.t.u., il quale non aveva potuto constatare le cause delle fessurazioni ma si era basato sulle asserzioni del direttore dei lavori e che, diversamente, dalle riproduzioni fotografiche allegate all’atto di appello - in quanto ottenute incolpevolmente dopo la sentenza di primo grado- risultava ch e il miniescavatore ritenuto dal c.t.u. responsabile delle fessurazioni non sostava sul marciapiede; aggiunge che anche la quantificazione del danno in Euro 3.017,00, anziché in Euro 1.418,00 indicato nella bozza della c.t.u., è stata eseguita solo sulla base dei rilievi del consulente di parte attrice e che è stato omesso ogni ragionamento pure in ordine all’aggiunta alla somma necessaria alla rimozione dei vizi dell’importo di Euro 1.217,00 per le opere in cartongesso, che non poteva essere imputata qualedanno a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.Il motivo presenta profili di inammissibilità per le modalità con le quali è proposto, in quanto accomuna una serie di critiche di diverso contenuto alla sentenza impugnata, nel tentativo di devolvere al giudice di legittimità una complessiva rivalutazione dell’intera fattispecie, senza neppure cercare- per molteplici aspetti - di collocare le censure all’intero dei motivi di cui all’art. 360 co. 1 cod. proc. civ. 1.1.1.A ogni modo, per quanto è dato comprendere ed è consentito enucleare dal contenuto del motivo, in primo luogo è inammissibile la deduzione della violazione dell’art. 246 cod. proc. civ. come prospettata, in quanto il ricorrente non allega né di avere tempestivamente sollevato l’eccezione di incapacità prima dell’assunzione della testimonianza, né di averla poi ritualmente riproposta, subito dopo l’assunzione del testimone, in sede di precisazione delle conclusioni e con specifico motivo di appello. Infatti, secondo i principi enunciati da Cass. Sez. U 6-4-2023 n. 9456 (Rv.667445-01-02-03), l’incapacità a testimoniare disciplinata dall’art.246 cod. proc. civ. non è rilevabile d’ufficio e quindi, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell’ammissione del mezzo, l’eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia stata ammessa e assunta, eccezione di nullità della prova. Inoltre, nel caso in cui la parte abbia formulato l’eccezione di incapacità a testimoniare e il giudice abbia comunque ammesso il mezzo di prova e abbia dato corso all’assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità che, ai sensi dell’art. 157 cod. proc. civ., l’interessato ha l’onere di eccepire subito dopo l’escussione del teste o, nel caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, in quanto diversamente si determina la sanatoria della nullità. Infine, la parte che ha tempestivamente formulato l’eccezione di nullità della testimonianza, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l’eccezione rinunciata, così che non può più essere riproposta in sede di impugnazione. 1.1.2.In ordine all’inattendibilità del testimone, non si tratta di doglianza proponibile in sede di legittimità prospettando la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., perché la deduzione riguardo alla violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se si alleghi che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, il valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta a una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; diversamente, ove si deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile ai sensi dell’art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. solo nei limiti in cui è ancora consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U 30-9-2020 n. 20867 Rv. 659037-02). Invece, sono riservate al giudice di merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove e la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento; è insindacabile in sede di legittimità il peso probatorio di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, anche diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 8-8- 2019 n. 21187 Rv. 655229-01, Cass. Sez. L 10-6-2014 n. 13054 Rv. 631274-01, Cass. Sez. 2 28-1-2004 n. 1554 Rv. 569765-01). Nella fattispecie la decisione della Corte d’appello è stata conforme a quella del giudice di primo grado e quindi non è neppure ipotizzabile, in ragione della preclusione derivante dalla previsione dell’art. 348-ter cod. proc. civ. da applicare ratione temporis, una riqu alificazione del motivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. 1.1.3.Nessuno degli altri argomenti svolti nel motivo è sussumibile nel paradigma dei motivi elencati d a ll’art. 360 co. 1 cod. proc. civ., perché neppure la lamentela in ordine alla mancata ammissione delle fotografie proposte con l’atto d’appello è formulata in modo ammissibile. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile ex art.345 cod. proc. civ. la produzione dell’elaborato dell’ing. Giommi, fondato su dati fattuali e documenti da sempre disponibili e mai prima prodotti; se e in quanto le fotografie alle quali fa riferimento il motivo siano quelle allegate a quell’elaborato, la pronuncia non è censuratain modo specifico, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto allegare per quali precise ragioni la valutazione della Corte d’appello fosse stata erronea; se e in quanto le fotografie alle qualifa riferimento il motivo di ricorso siano altre, il motivo è generico per le stesse modalità con le quali è formulato, perché il ricorrente non offre alcun elemento per seguire il suo ragionamento, in violazione della previsione dell’art. 366 co. 1 n.6 cod. proc. civ. 2.Con il quinto motivo, intitolato “nullità della sentenza per violazione di legge in relazione all’art. 116 c.p.c. e 1460 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”,da pag. 24 a pag. 36 del ricorso, il ricorrente dapprima dichiara di censurare la sentenza impugnata laddove ha rigettato il suo secondo motivo di appello e ha ritenuto inopponibile l’eccezione di inadempimento e di seguito lamenta che la sentenza abbia omesso l’analisi dei motivi di gravame, impedendo alla parte di comprendere le ragioni della decisione assunta e non disponendo la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio. Sostiene che la Corte d’appello abbia omesso l’esame delle doglianze puntualmente mosse da [OSCURATO:PERSONA] che, se correttamente valutate, avrebbero condotto a una decisione favorevole all’appaltatrice e avrebbero escluso il suo inadempimento. Specificamente dichiara che, con riguardo al terzo quesito, relativo alle cause delle fessurazioni e dei distacchi del marciapiede, la risposta del c.t.u. sia stata errata, in quanto si trattava di problematica propria del materiale e non di vizio attribuibile all’impresa; anche con riguardo al quarto quesito, relativo all’intonaco alle pareti, sostiene che dovesse essere esclusa la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]; con riguardo al quinto quesito, relativo alla pavimentazione, sostiene che l’impresa abbia eseguito quanto previsto contrattualmente. Aggiunge che eventualmente avrebbe dovuto essere ritenuta la responsabilità del progettista direttore dei lavori ing. Boschini e ulteriormente ne sostiene l’inattendibilità quale testimone. Di seguito propone le proprie deduzioni con riguardo ai quesiti settimo, undicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, lamentando gli errori del c.t.u., il fatto che la Corte territoriale non si sia avveduta di tali errori, non abbia disatteso le conclusioni del c.t.u. ma abbia omesso ogni valutazione sulla richiesta di rinnovazione della c.t.u. Sostiene che dalle testimonianze sia emerso che all’impresa è stato impedito l’accesso per il montaggio delle opere di lattoneria e quindi conclude rilevando che l’opposizione al decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere rigettata. 2.1.Il motivo è inammissibile sotto distinti profili. In primo luogo, il motivo si risolve nella proposizione di una serie di deduzioni in fatto, svolte come se il presente giudizio fosse il terzo grado del giudizio di merito, nel quale fosse consentito riproporre le proprie argomentazioni senza inserirlenello schema di cui all’art. 360 co. 1 cod. proc. civ. Infatti, nonostante l’intitolazione del motivo evochi la violazione degli artt. 116 cod. proc. civ., nessuna delle argomentazionisvolte è utile a fare emergere tale violazione che, come sopra esposto, sussiste soltanto nei casi individuati da Cass. Sez. U 20867/2020. Tutte le argomentazioni sono finalizzate a sostenere che la valutazione sull’esecuzione dei lavori avrebbe dovuto escludere responsabilità della ditta appaltatrice ed esclusivamente per questa ragione si sostiene la violazione dell’art. 1460 cod. civ. Al contrario, secondo la giurisprudenza di legittimità, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di una erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata della fattispecie astratta recata da una disposizione di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di una erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa -quale quella sostenuta dal ricorrente- è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacatodi legittimità se non sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. Sez. 1 5-2-2019 n. 3340 Rv. 652549-02, Cass. Sez. 1 13-10-2017 n. 24155 Rv. 645538-03, Cass. Sez. L 11-1-2016 n. 195 Rv. 638425-01). 2.1.1.Neppure con riguardo alle doglianze relative al mancato rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio sono enucleabili argomentazioni ammissibili in sede di legittimità. Infatti l’omesso espresso rigetto dell’istanza di rinnovazione della c.t.u. non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sentenza impugnata (Cass. Sez. 2 24-11-2020 n. 26709 Rv. 659724-01, Cass. Sez. 6-2 18-3-2015 n. 5339 Rv. 634871-01, Cass. Sez. 3 19-5-1999 n. 4852 Rv. 526402-01). Però, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost. e nel processo civile dall’art. 132 co.2 n. 4 cod. proc. civ.;il sindacato di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale e tale obbligo è violato, concretandosi nullità processuale deducibile ex art. 360 co. 1 n.4 cod. proc. civ., qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà o sia perplessa e incomprensibile, purché il vizio risulti dallo stesso testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini di una diversa ricostruzione della controversia (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01, Cass. Sez. 3 12-10-2017 n. 23940 Rv. 645828-01, Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598 Rv. 650880-01). Nella fattispecie il vizio di motivazione non risulta dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, in quanto la sentenza non fa riferimento all’esistenza di censure tecniche alla c.t.u., mentre la proposizione del motivo di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. è precluso ex art. 348-ter co. 5 cod. proc. civ. da applicare rat ione temporis, avendo la sentenza d’appello integralmente confermato la sentenza di primo grado. 3.Devono essere ora esaminati i tre motivi di ricorso,con i quali il ricorrente si duole della pronuncia in ordine agli erroridi quantificazione dei crediti commessi dalla sentenza di primo grado e che egli aveva denunciatoin appello. Il primo motivo è proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., deducendo l’omesso esame degli errori materiali e di calcolo che erano stati rilevati nell’atto di appello, da pag. 4 a pag. 7, relativamente al quantum della condanna a carico delle due parti . Analiticamente il ricorrente esamina quattro errori materiali commessi dalla sentenza di primo grado e imputa alla sentenza impugnata l’ulteriore errore materiale commesso a pag. 6, laddove il riepilogo contabile è indicato in Euro 7.490,60 anziché in Euro 17.490,60; sostiene che la sentenza avrebbe dovuto ritenere il credito di [OSCURATO:PERSONA] pari a Euro 9.376,15, Euro 61,50 per errore materiale da disavanzo sulla fattura di cui a inizio pag. 7 della sentenza di primo grado, avrebbe dovutoritenere il danno materiale pari a Euro 12.051,92 e non aEuro 14.532,62 e avrebbe dovuto porre a carico di [OSCURATO:PERSONA] le spese di perizia di parte per Euro 1.224,00 e non per Euro 2.149,30. 4.Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 287 cod. proc. civ., per non avere la sentenza impugnata corretto gli errori materiali e di calcolo indicati nel primo motivo. 5.Con il terzo motivoil ricorrente sostiene la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. per violazione dell’art.132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la motivazione della sentenza sia meramente apparente, contraddittoria, perplessa e incomprensibile con riguardo agli errori materiali. 6.I tre motiv i, esaminati unitariamente stante la stretta connessione, sono fondati esclusivamente laddove imputano alla sentenza impugnata l’omessa disamina de lla richiesta di correzione degli errori materiali di calcolo commessi dalla sentenza di primo grado. La sentenza ha dato atto (pag.6) che era riservata al giudice di appello la correzione degli errori materiali della sentenza impugnata e ha dichiarato che era stato proposto autonomo motivo di gravame con riguardo agli errori non solo materiali, ma anche di giudizio della sentenza di primo grado; ha proseguito osservando che correttamente il giudice di primo grado aveva fondato la decisione sulla c.t.u., laquale aveva accertato la presenza di vizi delle opere che richiedevano per la rimozione un costo di Euro 14.532,62, al quale aggiungere Euro 1.217,70 per rimborso spese in cartongesso e, sulla base dei documenti contabili riconosciuti da entrambe le parti, un credito di [OSCURATO:PERSONA] di Euro 7.437,66. In questo modo, seppurel’appellante Venturi avesse chiesto la correzione degli errori materiali e la sentenza ne abbia dato atto, la richiesta non è stata oggetto di alcuna pronuncia , per cui sul punto la motivazione è totalmente mancante, con il conseguente viziodedotto con il terzo motivo (Cass. Sez. U 7 - 4 - 2014 n. 8053 Rv. 629830-01, Cass. Sez. 3 12-10-2017 n. 23940 Rv. 645828-01, Cass. Sez. 1 3-3-2022 n. 7090 Rv. 664120-01, per tutte). Inoltre, c ome già è stato chiarito dalla Suprema Corte, quando l’istanza di correzione di errore materiale, anziché essere rivolta al giudice che ha pronunciato la sentenza, è rivolta al giudice di appello dinanzi al quale la sentenza impugnata, non si dà luogo a un autonomo procedimento, ma non per questo mutano la natura e gli effetti dell’istanza. La domanda di correzione non ha natura impugnatoria, ma è intesa a sollecitare l’esercizio del potere di correzione; che si ritenga compreso o meno nel potere che consegue all’effetto pienamente devolutivo del gravame, da questo va tenuto distinto (Cass. Sez. 3 12- 9-2014 n. 19284 Rv. 632857-01, in motivazione pag. 12, Cass. Sez. 6-2 12-1-2022 n. 683 Rv. 663808-01). Ne consegue che la circostanza che la sentenza impugnata abbia rigettato il motivo di appello con il quale l’appellante aveva sostenuto che la quantificazione dei reciproci crediti eseguita dal consulente d’ufficio era viziata da errori di giudizio non esimeva la sentenza dalla disamina delle deduzioni in ordine all’esistenzadi errori materiali nel calcolo dei reciproci crediti. 7.Con il sesto motivo il ricorrente deduce la violazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. con riguardo alla regolamentazione delle spese del giudizio di appello. Il motivo è assorbito, in quanto il giudice del rinvio dovrà provvedere a una nuova regolamentazione delle spese anche relative al grado conclusosi con la sentenza cassata. 8.In conclusione, sono accolt i per quanto di ragione il primo, il secondoe il terzo motivo di ricorso, la sentenza impugnata è cassata limitatamente aimotivi accolt i , con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che provvederà a esaminare l’istanza di correzione deglierrori materiali di calcolo e statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] per quanto di ragione il primo, secondo e terzo motivo di ricorso, rigetta il quartoe il quinto motivo , assorbito il sesto motivo;