CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 13872/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia resa in data 4/11/2021 dal Tribunale di Vicenza di condanna per il reato di cui all'art. 187, commi 1 e 1-bis, e 186 bis, comma 1 lett. c)d. Igs. 30 aprile 1992„ n.285 commesso in Thiene il 10 novembre 2018; letta la memoria difensiva; ritenuto che il primo motivo di ricorso sia manifestamente infondato, richiamandosi a tale proposito il rilievo da attribuirsi alle circostanze aggravanti subvalenti secondo Sez. 4, n. 30254 del 26/06/2013, Colin, Rv. 257742 - 01; considerato che le argomentazioni poste a base del secondo motivo di ricorso rappresentano la mera reiterazione di analogo motivo di appello, il quale ha trovato puntuale replica a pag.4 della sentenza impugna:a, con motivazione congrua e non manifestamente illogica; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 nsigfl re estensore I