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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09784/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato (limitatamente al delitto sub B) della rubrica, di cui ha dichiarato la intervenuta prescrizione) la sentenza con cui, in data 29 maggio 2017, il Tribunale del capoluogo veneto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione, procedendo di conseguenza alla rideterminazione della pena limitatamente a tale imputazione; considerato che il primo motivo, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto articolato su opzioni interpretative in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della sussistenza dell'ipotesi attenuata del delitto di ricettazione, rileva non tanto il valore venale del bene ricettato, quello derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, Della Marchesina, Rv. 283338; Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115, in cui la Corte ha chiarito che non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità; conf., Sez. 2 - , n. 14895 del 18/12/2019, Mahmoud, Rv. 279194 - 01), il complesso dei danni patrimoniali cagionati (Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914) nonché tutti gli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., sia sotto il profilo strettamente obbiettivo, sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118); osservato che anche il secondo motivo, in punto di dosimetria della pena, è assolutamente generico non considerando, peraltro, il fatto che essa è stata quantificata nel minimo edittale quanto alla pena detentiva ed quasi nel minimo quanto a quella pecuniaria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 febbrai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato (limitatamente al delitto sub B) della rubrica, di cui ha dichiarato la intervenuta prescrizione) la sentenza con cui, in data 29 maggio 2017, il Tribunale del capoluogo veneto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione, procedendo di conseguenza alla rideterminazione della pena limitatamente a tale imputazione; considerato che il primo motivo, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto articolato su opzioni interpretative in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della sussistenza dell'ipotesi attenuata del delitto di ricettazione, rileva non tanto il valore venale del bene ricettato, quello derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, n. 21790 del 13/04/2022, Della Marchesina, Rv. 283338; Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115, in cui la Corte ha chiarito che non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità; conf., Sez. 2 - , n. 14895 del 18/12/2019, Mahmoud, Rv. 279194 - 01), il complesso dei danni patrimoniali cagionati (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914) nonché tutti gli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., sia sotto il profilo strettamente obbiettivo, sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118); osservato che anche il secondo motivo, in punto di dosimetria della pena, è assolutamente generico non considerando, peraltro, il fatto che essa è stata quantificata nel minimo edittale quanto alla pena detentiva ed quasi nel minimo quanto a quella pecuniaria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbrai
Sentenza Cassazione n. 09784/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris