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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 33629/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed 111 ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 6 sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.I1 Tribunale di Como, con ordinanza del 2 febbraio 2023, revocò la misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale ritenuto partecipe della associazione criminale denominata 'ndrangheta operante in Lombardia.

Avverso tale provvedimento aveva proposto appello il Pubblico ministero e con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, accogliendo l'impugnazione, ha applicato al ricorrente l'originaria misura custodiate, rilevando la permanente sussistenza del pericolo di recidiva.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, avendo il Tribunale omesso di tenere nella adeguata considerazione, anche in termini giuridici, la rilevanza del tempo trascorso in regime carcerario, in quanto idoneo a superare la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in considerazione del suo intersecarsi con gli elementi nuovi addotti dalla difesa, costituiti dall'esaurimento della istruttoria e dalla possibile ripresa, in caso di scarcerazione, di una attività lavorativa lecita attraverso l'assunzione del ricorrente presso una ditta di trasporti del tutto diversa da quella in regime di amministrazione giudiziaria o di quella definitivamente confiscata attraverso le quali aveva posto in essere le condotte illecite di rilevanza mafiosa oggetto di contestazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1.11 ricorrente omette di confrontarsi con alcuni dati decisivi tenuti in conto dal Tribunale ai fini del giudizio inerente alla permanenza del pericolo di recidiva nonostante gli elementi difensivi portati alla sua attenzione.

L'ordinanza impugnata ha messo in luce, infatti, che non vi era alcun segno di rescissione dei rapporti tra il ricorrente e la compagine mafiosa di riferimento, appartenente alle cosiddette mafie storiche.

Inoltre, la condotta illecita dell'indagato si era protratta fino all'autunno del 2021 ed era stata interrotta solo dalla intervenuta carcerazione.

Ancora, egli aveva continuato ad adottare comportamenti di rilevanza associativa - proprio nel settore dei trasporti nel quale vorrebbe tornare ad inserirsi in caso di rimessione in libertà - nonostante i provvedimenti giudiziari che avevano reso non operative le società delle quali si serviva per attuare il disegno criminoso di monopolizzazione di quelle attività commerciali nel territorio di riferimento ed anche con compagini apparentemente non riconducibili alla sua sfera di interessi e che fungevano da schermo.

Si tratta di un fascio di elementi con i quali il ricorso non si confronta e che rendono immune da vizi rilevabili in questa sede la decisione impugnata, nella parte in cui non ha ritenuto superata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg.

Esec. cod. proc. pen..

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 09.06.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] B Cani ~o-- , ‘4,), [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed 111 ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 6 sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.I1 Tribunale di Como, con ordinanza del 2 febbraio 2023, revocò la misura della custodia cautelare in carcere applicata al ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., quale ritenuto partecipe della associazione criminale denominata 'ndrangheta operante in Lombardia. Avverso tale provvedimento aveva proposto appello il Pubblico ministero e con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, accogliendo l'impugnazione, ha applicato al ricorrente l'originaria misura custodiate, rilevando la permanente sussistenza del pericolo di recidiva. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari, avendo il Tribunale omesso di tenere nella adeguata considerazione, anche in termini giuridici, la rilevanza del tempo trascorso in regime carcerario, in quanto idoneo a superare la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in considerazione del suo intersecarsi con gli elementi nuovi addotti dalla difesa, costituiti dall'esaurimento della istruttoria e dalla possibile ripresa, in caso di scarcerazione, di una attività lavorativa lecita attraverso l'assunzione del ricorrente presso una ditta di trasporti del tutto diversa da quella in regime di amministrazione giudiziaria o di quella definitivamente confiscata attraverso le quali aveva posto in essere le condotte illecite di rilevanza mafiosa oggetto di contestazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1.11 ricorrente omette di confrontarsi con alcuni dati decisivi tenuti in conto dal Tribunale ai fini del giudizio inerente alla permanenza del pericolo di recidiva nonostante gli elementi difensivi portati alla sua attenzione. L'ordinanza impugnata ha messo in luce, infatti, che non vi era alcun segno di rescissione dei rapporti tra il ricorrente e la compagine mafiosa di riferimento, appartenente alle cosiddette mafie storiche. Inoltre, la condotta illecita dell'indagato si era protratta fino all'autunno del 2021 ed era stata interrotta solo dalla intervenuta carcerazione. Ancora, egli aveva continuato ad adottare comportamenti di rilevanza associativa - proprio nel settore dei trasporti nel quale vorrebbe tornare ad inserirsi in caso di rimessione in libertà - nonostante i provvedimenti giudiziari che avevano reso non operative le società delle quali si serviva per attuare il disegno criminoso di monopolizzazione di quelle attività commerciali nel territorio di riferimento ed anche con compagini apparentemente non riconducibili alla sua sfera di interessi e che fungevano da schermo. Si tratta di un fascio di elementi con i quali il ricorso non si confronta e che rendono immune da vizi rilevabili in questa sede la decisione impugnata, nella parte in cui non ha ritenuto superata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 09.06.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] B Cani ~o-- , ‘4,), [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33629/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris