CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06277/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17 giugno 2022 emessa dalla Corte d'appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si lamenta la mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., deve essere dichiarato inammissibile, risultando la censura priva di specificità ed emergendo dalla sentenza d'appello, da apprezzarsi congiuntamente a quella di primo grado, la commissione da parte dell'imputato di un'azione violenta - lo strattonamento - volta ad impedire un atto d'ufficio degli operanti, cioè il tentativo di far salire il predetto sulla volante; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dicniara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/