CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22347/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.M.C. s. r . l . – p . i . v.a. 0 1 2 43480876 –in persona del legal e rappresentant e pro tempore , elettivamente domiciliat o in Catania, allavia Umberto , n. 200 , presso lo studio de ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] palardoche ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che lo rappresenta e difend e in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorsodall’avvocato pro- fessor [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Germa- nico, n. 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso lasentenza n. 876/2021 del la Corte d’Appello di Catania , udita la relazione nella camera di consiglio del27 marzo 202 5 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato in data 16.1.2015 il “[OSCURATO:PERSONA] – C.I.M.C.” s.r.l. citava l’ “[OSCURATO:PERSONA] di Catania” a comparire dinanzi al Tribunale di Catania. Premetteva che era accreditatocon il [OSCURATO:PERSONA] ed aveva pur per gli anni dal 2008 al 2012 stipulato con l’ “A.S.P. di Catania” regolari convenzioni exart. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 (cfr. ricorso , pag. 4 ) . Indi esponeva che l’ “A.S.P.di Catania” con raccomandata del 29.10.2014 gli aveva chiesto in restituzione la complessiva somma di euro 78.347,47 a titolo di ripetizione di pagamenti asseritamente indebiti eseguiti negli anni 2008/2012 (ovverol’importo di euro 21.362,87per l’anno 2008, l’importo di euro 15.607,89 per l’anno 2009,l’importo di euro 14.866,96 per l’anno 2010, l’importo di euro 15.007,02per l’anno 2011 e l’importo di euro 11.502,73 per l’anno 2012: cfr. ricorso, pag. 6). Esponeva segnatamente che a fondamento della pretesa restitutoria l’ “A.S.P.” aveva addotto che i valori tariffari di cui al decreto assessoriale n. 1977/2007,dapprima sospesi con il D.A. n. 336/2008 - con il quale erano stati reiterati i valori tariffari di cui al D.A. n. 24059 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]- era no stat i ripristinati“con effetto retroattivo”, con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il D.A. n. 170/2013 mercè la revoca del D.A. n. 336/2008(cfr. ricorso, pagg. 4 - 5 ) . Chiedeva quindi accertarsi e dichiararsi l’insussistenza dei crediti pretesidall’ “A.S.P. di Catania”. 2.Si costituiva l’ “A.S.P. di Catania”. Instava per il rigetto dell’avversa domanda. 3.Con sentenza n. 3710/2017 il T ribunale rigettava la domanda attorea. 4.Il “ [OSCURATO:PERSONA] – C.I.M.C. ” s.r.l. proponeva appello . Resisteval’ “A.S.P. di Catania”. 5.Con sentenza n. 876/2021 la Corte d’Appello di Catania rigettava il gra- vame econdannava l’appellante alle spese del grado. Reputava,peraltro, la Corte di Catania in ordine al quinto motivo di gravame - c on cui l’appellante aveva addotto che “le prestazioni fatturate negli anni 2008/2012 avrebbero dovuto essere pagate facendo riferimento alla tariffa del 1997, in vigore durante l’esecuzione dei contratti, atteso che non sarebbe con- sentita una applicazione retroattiva della tariffa del 2007”- ch e “l a determina- zione delle tariffe delle prestazioni sanitarie è riservata sulla base della legge, secondo il meccanismo previsto dall’art. 1339 c.c., alla P.A.” (così sentenza d’appello, pag. 9). Reputava, inoltre, quanto all’applicazione retroattiva della tariffa di cui al d.m. n. 1977/2007 denunciata dall’appellante, che condivisibilmente il Tribunale aveva assunto che il D.A. n. 1977/2007, sospeso in sede cautelare dal T.A.R., aveva ripreso “efficacia all’esito del giudizio di merito reiettivo del ricorso senza che detto fenomeno integri qualsivoglia applicazione retroattiva dell’atto caute- lativamente sospeso” (così sentenza d’appello, pag. 10). 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il “[OSCURATO:PERSONA]- ter – C.I.M.C.” s.r.l. ; ne ha chiesto sulla scorta di tr e motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. L’ “[OSCURATO:PERSONA] di Catania” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese. 7.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 nonché del D.A. n. 1977/2007 e del D.A. n. 170/2013. Deduce che la Corte di Catania non ha rilevato che il sistema- che “secondo l’ASP fonderebbe il credito in questione” (così ricorso, pag. 8) - dello sconto obbligatorio di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006, re- cepitain Sicilia con il decreto assessoriale n. 1977/2007, “ha avuto una durata temporale limitata al triennio 2007/2009” (così ricorso, pag. 10), sicché la pre- tesa restitutoria ex adverso formulata è priva di fondamento in relazione agli anni 2010, 2011 e 2012 (cfr. ricorso, pag. 10). 9.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 1375 cod. civ. nonché la falsa applicazione dell’art. 1339 cod. civ. Deduce che la regola della buona fede nell’esecuzione dei contratti osta a che l’ “A.S.P. di Catania” pretenda, in forza del D.A. n. 170/2013, di rideterminare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e, segnatamente, il quantumdei cor- rispettivi, per giunta successivamente all’erogazione delle prestazioni assisten- ziali (cfr. ricorso, pag. 14). 10.Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso sono evidentemente con- nessi; il che ne giustifica l’esame congiunto; nondimeno, il primo motivo è fon- dato e va accolto, il secondo motivo è infondato e va respinto. 11.Un duplice rilievo va premesso. In primo luogo, così come dà atto la stessa controricorrente (cfr. controri- corso, pagg. 14– 1 6 ) , la “ scontistica tariffaria ” per le strutture convenzionate preaccreditatedi cui all’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 è stata recepita dalla Regione Siciliana con il D.A. n. 1977/2007. In secondo luogo, la restituzione sollecitata con la raccomandata del 29.10.2014 rinveniva senz’altro titolo nelle prefigurazioni tariffarie del D.A. n. 1977/2007, ripristinate “con effetto retroattivo” dal D.A. n. 170/2013(come lo stesso ricorrente dà atto: cfr. ricorso, pag. 5), dunque rinveniva titolo nella “scontistica tariffaria” (“l’ASP (…) ha richiesto al ricorrente, con la nota del 29/10/2014 (…), la restituzione delle maggiori somme che, a suo dire, sareb- bero state erogate nel medesimo periodo (senza applicare lo sconto), rispetto a quelle che avrebbero dovuto pagarsi (applicando lo sconto) (…)”: così ricorso, pag. 5). 12.Da tali premesse non possono che scaturi r e gli esiti che seguono. Ingiustificatamente l’ “A.S.P.” prospetta l’estraneità alla fattispecie “della te- matica scontotariffario ” (cfr. controricorso, pag. 10. Del resto, la medesima “A.S.P.” riferisce che “tali superiori statuizioni di merito (…) venivano impugnate da varie strutture accreditate dinnanzi all’Ecc.mo C.G.A.R.S. che (…) rigettava tutti gli appelli (…), confermando la diretta applicabilità in Sicilia degli sconti tariffari ex Legge n. 296 del 2006 e la piena efficacia e validità dei DD.AA. n. 1745 e 1977 del 2007”: così controricorso, pag. 17). Ineccepibilmente, in questi termini, la Corte d’appello ha reputato che “le vicende degli atti amministrativi attraverso cui viene fissata la tariffa incidono direttamente sui contratti stipulati dall’ASP con le strutture private accreditate, integrandoli” (così sentenza d’appello, pag. 10). 13.Ebbene, a fronte dell’operatività – a fondamento de lla pretesa restitutoria esperita dall’ “A.S.P.” con la raccomandata del 29.10.2014 - della “scontistica tariffaria”è sufficiente il rinvio all’elaborazione di questa Corte. Ovvero all’insegnamento secondo cui, in tema di remunerazione delle presta- zioni rese per conto del servizio sanitario nazionale dalle strutture private ac- creditate, losconto previsto dall ’ art. 1, 1° co . , lett. o), della l egge n. 296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso non solo l’ “incipit”della norma, che espressamente fa riferimento a detto trien- nio, ma anche l’interpretazione della Corte costituzionale che con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata avalutare la ragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio, senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione (cfr. Cass. (ord.) 5.10.2021, n. 27007; Cass. (ord.) 4.5.2018, n. 10582). Ovvero all’insegnamento secondo cui il meccanismo dello sconto tariffario , introdotto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296 del 2006,esplica valenza con riferimento all’intero territorio nazionale (cfr. Cass. (ord.) 10.7.2020, n. 14778)e quindi pur con riferimento al territorio della Regione siciliana (cfr. Cass. (ord.) 12.8.2024, n. 22742, secondo cui, in tema di remu- nerazione di prestazioni sanitarie rese per conto del Servizio sanitario nazionale, losconto previsto dall'art. 1, comma 79 6, lett. o), della l egge n. 296 del 2006, operativo anche inSicilia per effetto del d.a. n. 1745 del 2006, secondo le tariffe determinate dal successivo d.a. n. 1997 del 2007, essendo collegato al piano di rientro della legge finanziaria, ha efficacia temporalmente limitata al triennio 2007-2009 anche in taleRegione). Conseguentemente, l’operatività della “scontistica tariffaria”, senza dubbio atta a legittimare la pretesa restitutoria formulata dall’ “A.S.P.” in relazione agli anni 2008 e 2009, non vale, in pari tempo, conformemente all’assunto –veico- lato dal primo mezzo - del ricorrente, a legittimarla per gli anni 2010, 2011 e 2012. 14.In tal ultimi termini non può che postularsi, ulteriormente, quanto segue. Al cospettodella legittima operatività della “scontistica tariffaria” per gli anni 2008 e 2009, per questi stessi anni invano il ricorrente adduce, con il secondo mezzo, che “con riferimento alla fattispecie in esame deve escludersi che (…) tale integrazione possa aver luogo in base al D.A. n. 1977/2007 ed al successivo D.A. n. 170/2013, con cui si èstabilita ex post l’applicazione del regime della scontistica di che trattasi ai rapporti pregressi relativi al periodo 2008/2012 re- golamentati dalle convenzioni (…)”(così ricorso, pag. 15).Invano, del pari per gli anni 2008 e 2009,il ricorrente prospetta, con il secondo mezzo, che tanto sarebbe stato possibile “solo ove nelle convenzioni fosse stata inserita una clau- sola di riserva e/o di ripetizione” (così ricorso, pag. 14). 15.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 91 cod. proc.civ. Deduce che ha errato la Corte di Catania a confermare la sua condanna alle spese di prime cure e a condannarlo alle spese d’appello. 16.L’accoglimento, nei termini surriferiti, del primo motivo di ricorso assorbe la disamina del terzo mezzo di impugnazione. 17.In accoglimento, nei termini surriferiti, del primo motivo di ricorso la sen- tenza n. 876/2021 della Corte d’Appello di Catania va cassata con rinvio alla stessa Corte d’appelloin diversa composizione anche ai fini della regolamenta- zione delle spese del presente giudizio di legittimità. All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce di questa Corte in precedenza menzionate. 18.In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono i pre- supposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricor- rente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte così provvede: accoglie nei termini di cui in motivazione il primo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell’accoglimento del primo motivo lasentenza n. 876/2021 della Corte d’Appello di Catania erinvia a lla stessa C orte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giu- dizio di legittimità; rigetta il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso. Così deciso in Rom