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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20458/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, rideterminando la pena, ha confermato la condanna dell'imputato per i delitti di lesione personale e minaccia grave; Rilevato che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di minaccia grave - non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato inoltre che la doglianza relativa alle dichiarazioni rese dalla persona offesa è manifestamente infondata, in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr.

S.U., 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01); il denunciato vizio di motivazione è pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione con cui la Corte di merito sottolinea, in particolare, come le dichiarazioni rese dalla persona offesa hanno trovato riscontro sia nella documentazione sanitaria che nei rilievi fotografici effettuati (pag. 4 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Ritenuto che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che contesta il difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio anche con riguardo all'aumento disposto per il riconoscimento della continuazione - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4-5 della sentenza impugnata).

Con riguardo all'obbligo di calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) si è precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto è correlato all'entità degli aumenti e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

Tale onere argomentativo è stato implicitamente assolto (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto che il motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (la gravità della condotta desumibile dall'entità delle lesioni riportate dalla persona offesa, il contesto nel quale essa è stata posta in essere, l'assenza di un successivo comportamento processuale indicativo di resipiscenza o volontà riparatoria) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, rideterminando la pena, ha confermato la condanna dell'imputato per i delitti di lesione personale e minaccia grave; Rilevato che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di minaccia grave - non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato inoltre che la doglianza relativa alle dichiarazioni rese dalla persona offesa è manifestamente infondata, in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (cfr. S.U., 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01); il denunciato vizio di motivazione è pertanto manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione con cui la Corte di merito sottolinea, in particolare, come le dichiarazioni rese dalla persona offesa hanno trovato riscontro sia nella documentazione sanitaria che nei rilievi fotografici effettuati (pag. 4 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Ritenuto che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - che contesta il difetto di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio anche con riguardo all'aumento disposto per il riconoscimento della continuazione - è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4-5 della sentenza impugnata). Con riguardo all'obbligo di calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) si è precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto è correlato all'entità degli aumenti e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Tale onere argomentativo è stato implicitamente assolto (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto che il motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio è manifestamente infondato. La sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (la gravità della condotta desumibile dall'entità delle lesioni riportate dalla persona offesa, il contesto nel quale essa è stata posta in essere, l'assenza di un successivo comportamento processuale indicativo di resipiscenza o volontà riparatoria) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 marzo
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