CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 11449/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Verona, in data 31 gennaio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa, in ordine al reato di cui all'art. 624 cod. pen., con la recidiva qualificata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti, all'esito di rito abbreviato. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., sull'entità della pena irrogata, indicata come eccessiva e circa la qualificazione giuridica del fatto. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto risulta meramente assertivo dei motivi di impugnazione, che sono soltanto enunciati e non sostenuti dall'indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto su cui fondano. Peraltro, la censura relativa alla carenza di motivazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., appare inedita e, in ogni caso, cienerica rispetto al contenuto della motivazione la quale, in punto responsabilità, sottolinea, comunque, che l'imputato è reo confesso. La critica relativa alla eccessività della pena è solo enunciata e non si confronta con la pronuncia (cfr. pag. 3 della sentenza di secondo grado) che giustifica, correttamente, l'uso del potere discrezionale quanto alla determinazione dell'entità della sanzione, facendo riferimento alla pena detentiva determinata nel minimo edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278 nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art.133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 Il Consigliere estensor