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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39037/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza inditata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 30 giugno 2020, concesse le circo- stanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, ha ridetermi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e giorni venti di reclusione la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione per l'ingiustificato diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto è basato su un motivo non proponibile in sede di legittimità.

Va osservato che, con l'atto di appello il Gattuccio non aveva richiesto l'applica- zione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. né si era lamentato dell'entità della pena irrogata, avendo proposto doglianze esclusivamente in tema dì mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).

Peraltro, il predetto principio di carattere generale è stato riaffermato anche con riferimento all'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen..

Questa Corte, infatti, ha affer- mato che, nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo a soste- gno dell'impugnazione la questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto punto della decisione im- pugnata distinto da quelli fatti valere con l'atto di appello originario (Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, Giannetto, Rv. 278255).5

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza inditata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 30 giugno 2020, concesse le circo- stanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, ha ridetermi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e giorni venti di reclusione la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione per l'ingiustificato diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto è basato su un motivo non proponibile in sede di legittimità. Va osservato che, con l'atto di appello il Gattuccio non aveva richiesto l'applica- zione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. né si era lamentato dell'entità della pena irrogata, avendo proposto doglianze esclusivamente in tema dì mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Peraltro, il predetto principio di carattere generale è stato riaffermato anche con riferimento all'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen.. Questa Corte, infatti, ha affer- mato che, nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo a soste- gno dell'impugnazione la questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto punto della decisione im- pugnata distinto da quelli fatti valere con l'atto di appello originario (Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, Giannetto, Rv. 278255).5 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il
Sentenza Cassazione n. 39037/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris