CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 40132/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l'imputato relativamente ai reati di cui agli art. 110, cod. pen., 2, 25, 282 e 291 bis d.P.R. 42/1973 - capo A, commesso il 27 ottobre 2020 -; art. 385 e 61 n. 2 cod. pen. - capo B, commesso il 27 ottobre 2020 - con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con distinti motivi di ricorso: violazione di legge e vizio della motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, prevalenti nella massima estensione, in relazione alla confessione; vizio di motivazione e violazione di legge sull'applicazione della recidiva. 3. Il ricorso risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici; peraltro, reiterativi dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene una violazione di legge e un vizio di motivazione nel mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art 62 bis cod. pen., nella massima estensione; nonché richiede di escludere la recidiva, reiterando le stesse considerazioni dell'atto di appello. La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando per la recidiva che l'imputato ha commesso il fatto mentre si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con una evidente progressione della gravità dei numerosi delitti commessi. Per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la Corte di appello rileva come la confessione non ha apportato elementi utili in considerazione della flagranza di reato; inoltre ha ritenuto la pena irrigata congrua alla gravità dei fatti. Si tratta di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]