Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 1973

Cassazione n. 30655/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; At «4 tot [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso rntenza di condannaer il reatb di cui agli artt. 73, comma 4, e 80 d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e, con il secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata restituzione della somma di denaro pari a euro 42.505,00 sequestrata ai sensi degli art 85 bis d.PR.309/1990 e 240 bis cod. pen.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che la Corte territoriale con motivazione congrua ed esente da vizi logici, insindacabile in questa sede, ha escluso la sussistenza di elementi favorevoli al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiamando peraltro le modalità del fatto, la rilevante quantità di sostanza stupefacente, suddivisa in panetti, il numero complessivo di dosi medie, le modalità di occultamento della sostanza nonché l'essersi il ricorrente impegnato in ogni modo per sfuggire al controllo senza aver riguardo alla sicurezza degli altri utenti della strada e ponendo in essere così manovre spericolate e guidando persino contromano.

Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che il giudice ha disatteso la richiesta di restituzione della somma di danaro certamente ingente ritenendo sussistente i presupposti per la confisca per sproporzione posto che il ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione credibile in ordine la provenienza lecita del denaro e sussistendo una evidente sproporzione tra il reddito del [OSCURATO:PERSONA] e del suo nucleo familiare ( i cui componenti sono privi di regolare occupazione) e la suddetta somma.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del.procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; At «4 tot [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso rntenza di condannaer il reatb di cui agli artt. 73, comma 4, e 80 d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e, con il secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata restituzione della somma di denaro pari a euro 42.505,00 sequestrata ai sensi degli art 85 bis d.PR.309/1990 e 240 bis cod. pen. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato posto che la Corte territoriale con motivazione congrua ed esente da vizi logici, insindacabile in questa sede, ha escluso la sussistenza di elementi favorevoli al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiamando peraltro le modalità del fatto, la rilevante quantità di sostanza stupefacente, suddivisa in panetti, il numero complessivo di dosi medie, le modalità di occultamento della sostanza nonché l'essersi il ricorrente impegnato in ogni modo per sfuggire al controllo senza aver riguardo alla sicurezza degli altri utenti della strada e ponendo in essere così manovre spericolate e guidando persino contromano. Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che il giudice ha disatteso la richiesta di restituzione della somma di danaro certamente ingente ritenendo sussistente i presupposti per la confisca per sproporzione posto che il ricorrente non ha fornito alcuna giustificazione credibile in ordine la provenienza lecita del denaro e sussistendo una evidente sproporzione tra il reddito del [OSCURATO:PERSONA] e del suo nucleo familiare ( i cui componenti sono privi di regolare occupazione) e la suddetta somma. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del.procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30655/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris