CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 19860/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29910/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma,[OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 252, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2170/2021 pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G. n. 2735/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2170 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale della medesima località, il quale aveva condannato il primo alla restituzione in favoredella società di euro 1.089,07, somme percepite in esecuzione della sentenza del Pretore di Napoli n. 4880 del 1998, poi riformata dal Tribunale in grado di appello con sentenza del n. 4990 del 2004. 2. La Corte d’appello ha rilevato che il lavoratore appellante, limitandosi a sostenere di non avere memoria dell’avvenuto pagamento e che non vi fossero prove di esso, non aveva mai negato di aver riscosso il menzionato importo, cosicché, tenendo conto altresì del fatto che l’ordinanza di assegnazione all’appellante comprovasse la definizione della procedura esecutiva, si potesse affermare che le somme fossero state ricevute, con la conseguenza che fosse condivisibile il rigetto da parte del Tribunale della richiesta dell’appellante di esibizione di documenti comprovanti la pretesa dell’appellata. 3. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], con due motivi; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, non avendo la Corte territoriale tenuto conto del lungo lasso di tempo (17 anni)intercorso tra l’ordinanza di assegnazione delle somme al Santini e la richiesta giudiziale della società di restituzione delle somme, tale da giustificare l’incapacità di ricordare se il pagamento fosse avvenuto o meno. 2. Il secondo motivo, così come strutturato dal ricorrente, si articola in due differenti censure: con la prima, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio di non contestazione e dell’art. 115 cod.proc.civ., in relazione agli artt. 414, 416 cod.proc.civ. e all’art. 2697 cod.civ., avendo la Corte d’appello considerato non contestato un fatto non esplicitamente ammesso dal ricorrente, il quale aveva altresì assunto comportamenti non incompatibili conil disconoscimento del fatto in questione; con la seconda censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., dell’art. 2697 cod.civ., degli artt. 2725, 2726, 2727, 2729 cod.civ., dell’art. 2033 cod.civ., nonché degli artt. 552 e 553 cod.proc.civ., avendo la Corte capitolina ritenuto fondata la domanda di ripetizione dell’indebito oggettivo in assenza della prova dell’avvenuta percezione dell’importo da parte del ricorrente. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Inammissibile deve ritenersi la censura con la quale si deduce il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo atteso che il fatto indicato dal ricorrente si sostanzia nel lungo lasso di tempo intercorso tra l’ordinanza giudiziale di assegnazione delle somme e la richiesta giudiziale di restituzione di dette somme: difetta, invero, il presupposto del "fatto decisivo" dimostrato in giudizio, che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare e che se valutato avrebbe determinato un diverso esito della lite, risolvendosi la esposizione del motivo nell'inammissibile richiesta di rivalutazione nel merito delle risultanze istruttorie, preclusa dai limiti dell'oggetto del giudizio di legittimità, circoscritto al solo controllo di legalità del provvedimento impugnato che è privo dei caratteri propri di un terzo grado di giudizio diretto al riesame del compendio probatorio in funzione di un nuovo accertamento in fatto della fattispecie controversa. 4. Il secondo motivo non è fondato. 4.1. La sentenza impugnata ha ritenuto provato, mediante presunzione, l’avvenuto pagamento da parte della società a seguito dell’emanazione dell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod.proc.civ. che ha definito il giudizio esecutivo. 4.2. Occorre ricordare che in tema di espropriazione presso terzi, l’ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, in quanto disposta in pagamento pro solvendo – e non già pro soluto – ai sensi dell ’art. 553 cod.proc.civ., non è immediatamente estintiva del credito del debitore verso il terzo pignorato, all’uopo occorrendo che quest’ultimo proceda al pagamento in favore del creditore assegnatario (Cass. n. 18719 n. 2017); peraltro, una volta che il procedimento di espropriazione presso terzi del credito si sia concluso con l'ordinanza ex art. 553 cod.proc.civ., non è più ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod.proc.civ., dal momento che il diritto di procedere ad esecuzione forzata non può più essere contestato (Cass. n. 12690 del 2022, che ha altresì precisato che il debitore potrebbe solamente instaurare un ordinario processo di cognizione per accertare che il terzo pignorato non è più tenuto ad effettuare pagamenti al creditore assegnatario del credito). Questa Corte ha, anche, affermato che le somme oggetto di assegnazione in favore del creditore procedente all'esito del procedimento di espropriazione presso terzi costituiscono crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro ai sensi dell'art. 1282 cod.civ., e come tali (in mancanza di diversa specificazione nel titolo) producono di regola interessi di pieno diritto dalla data dell'ordinanza di assegnazione, anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso nel titolo, ed anche a prescindere dalla comunicazione o notificazione della stessa ordinanza al terzo e dalla sussistenza di una mora di quest'ultimo (Cass. n. 9173 del 2018). 4.3. Considerato che la procedura esecutiva di espropriazione di crediti presso terzi ha la funzione di soddisfare il creditore procedente trasferendogli la titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo e che l’ordinanza di cui all’art. 553 cod.proc.civ. determina il mutamento del soggetto attivo dell’obbligazione dovuta dal terzo pignorato (cfr. sul punto Cass. n. 10820 del 2020, in motivazione), deve concludersi che correttamente la sentenza impugnata ha tratto, dall’emissione dell’ordinanza ex art. 553 cod.proc.civ., la prova per presunzioni che il Santini era stato soddisfatto, in assenza della controprova, da fornirsi a carico del medesimo creditore procedente (ormai titolare del credito nei confronti del terzo) dell’inadempimento da parte del terzo, soggetto –nel caso di specie -particolarmente accreditato in quanto istituto bancario. 5. La Corte rigetta il ricorso e regola le spese di lite secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. 6. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 750,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello p