CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31420/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso - che deducono vizio di motivazione in ordine rispettivamente alla mancata derubricazione della condotta nel reato di cui all'art. 624 cod. pen. e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n 4 cod. pen. - non sono consentiti, poiché non risultano connotati dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondati su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione e, dunque, non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 2 della sentenza impugnata ove, con congrui e non illogici argomenti ed in aderenza alle risultanze processuali, il giudice di appello ha indicato che l'uso della violenza fisica nei confronti dell'addetto alla sorveglianza impedisce di sussumere il fatto nella fattispecie del furto e ha escluso il danno lieve, tenuto conto del valore considerevole della merce sottratta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio