CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09247/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Siena visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendola declaratoria di inammissibilità del ricorso. Deposi 4a in Oggi, -6 MAR, 2n25 [OSCURATO:PERSONA]? AR Luana [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Siena dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale terzo interessato, avverso il provvedimento emesso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena in data 17/05/2021 e notificato in data 1/06/2021, con la quale veniva rigettata l'istanza di dissequestro e restituzione proposta. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell avv.[OSCURATO:PERSONA] articolando motivi, con i quali deduce erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione. Argomenta che, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale del riesame, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] erano regolarmente muniti di procura speciale, allegata all'istanza di restituzione delle cose sequestrate inviata a mezzo pec il 10/05/2021 al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siena. Inoltre, contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale del riesame di Siena, la richiesta di riesame era stata ritualmente depositata presso il Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 322-bis cod.proc.pen. e, comunque, il principio di conservazione degli atti avrebbe dovuto portare a considerare validamente costituito il rapporto di impugnazione. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Innanzitutto, va rilevato che non è stata allegata al ricorso nè si rinviene in atti la procura speciale rilasciata dal Bigozzi, terzo interessato proprietario dei beni assoggettati alla misura reale, al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] per la proposizione del ricorso per cassazione. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.2, n.6611 del 03/12/2013, dep.12/02/2014, Rv.258580; Sez. 6 del 19.3.2010 n. 13154, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246692; Sez. 6 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 16974, Pulignano, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, Calabresi, Rv. 239287; Sez. 5 del 17.2.2004 n. 13412, Pagliuso, Rv. 228019), per proporre ricorso avverso provvedimenti che abbiano deciso il riesame sul sequestro operato su pertinenza di soggetto terzo e non dell'indagato, occorre che il ricorrente sia munito di procura speciale conferita al difensore volta a proporre ricorso avverso quel provvedimento adottato dal giudice di merito. Il difensore del ricorrente risulta, quindi, privo della necessaria procura speciale, che il predetto avrebbe dovuto conferirgli, nelle forme previste dall'art. 100 cod.proc.pen., per cui la mancata osservanza di tali forme determina l'inammissibilità del ricorso. 3. Il motivo di ricorso è, comunque, manifestamente infondato. Costituisce principio consolidato l'affermazione che l'impugnazione cautelare depositata presso una cancelleria diversa da quella competente, ancorché le formalità connesse alla presentazione siano le stesse, rimane, priva di effetti se nel termine previsto dalla legge per la proposizione dell'impugnazione non perviene anche nella cancelleria competente, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep.14/01/2021, Rv.280167 - 01; Sez.1,n. 3695 del 22/12/2010, dep.02/02/2011, Rv. 249552 - 01; Sez.4, n. 30060 del 20/06/2006, Rv. 235178 - 01; Sez. 5, n. 42401 del 22/09/2009, Rv. 245391; Sez. 1, n. 6912 del 14/10/2011, Nardo, Rv 252072; Sez.3, n.130 del 13/01/2000, Rv.216001 - 01). Trattasi di principio di carattere generale che trova applicazione nella fattispecie in esame, nella quale il provvedimento impugnato è stato notificato in data 10/06/2021 e l'atto di appello ex art. 310 cod.proc.pen (presentato da difensori muniti di procura speciale (diversi da quello che propone il presente ricorso per cassazione), depositato presso il Tribunale di Firenze, è pervenuto presso la cancelleria del Giudice competente, il Tribunale di Siena, solo in data 29/06/2021. Di conseguenza il ricorso deve considerarsi tardivo, perché al momento in cui perveniva alla cancelleria del Tribunale di Siena era già decorso il termine di dieci giorni, di cui al combinato disposto degli artt. 310, comma 2 e 309, comma 1, cod.proc.pen. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t