CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32467/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 19 gennaio 2019 il Tribunale di sorveglianza di Lecce aveva dichiarato l'esito positivo della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, applicato a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza in data 17 dicembre 2013 dello stesso Tribunale di sorveglianza, e la conseguente estinzione della pena, limitatamente al periodo dal 20 dicembre 2013 al 4 luglio 2014, rigettando la richiesta in relazione al periodo successivo sino al 12 luglio 2015. Proposta opposizione limitatamente alla decisione di rigetto della declaratoria di estinzione della pena, il Tribunale di sorveglianza di Lecce, con ordinanza depositata in data 13 novembre 2020, ha respinto l'opposizione, osservando che in data 4 luglio 2014 Manzari aveva commesso reato di cui all'art. 378 cod. pen., in relazione al quale aveva riportato condanna. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione della decisione, che non ha considerato che la condanna penale non era ancora passata in giudicato e quindi il fatto non poteva essere valorizzato in termini negativi. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio in quanto era stato valorizzato in termini decisivi solo un fatto isolato senza considerare il complessivo comportamento. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va respinto. I due motivi di ricorso convergono nel denunciare la carenza motivazionale della decisione, e vanno esaminati congiuntamente. Il Tribunale di sorveglianza, valutando l'esito del periodo nel quale il ricorrente è stato sottoposto a misura alternativa alla detenzione, ha ritenuto che potesse essere considerato positivamente solo il primo periodo sino alla data di consumazione di reato per il quale il ricorrente era stato condannato nel giudizio di primo grado.La commissione del reato, la cui prova veniva individuata, per relationem, in quanto accertato dalla sentenza di condanna, è stata considerata condotta significativa del mancato raggiungimento dell'obiettivo rieducativo. La censura motivazionale riguarda il rilievo attribuito a fatto-reato che non era stato accertato con sentenza irrevocabile e la mancata valutazione della complessiva condotta tenuta dal ricorrente in costanza della misura. I motivi sono infondati. Nel giudizio di sorveglianza non assumono rilievo solo fatti di rilevanza penale né in relazione ad essi è necessario vi sia un accertamento giudiziale definitivo, potendo il Tribunale di sorveglianza valutare qualsiasi condotta che costituisca inosservanza alle prescrizioni ovvero sia rilevante ai fini del giudizio, nell'ambito di giudizio discrezionale vincolato quanto all'oggetto di esso e all'obbligo di motivazione. Nel caso in esame, il Tribunale ha fondato la valutazione della misura alternativa sulla considerazione di un fatto-reato, il cui accertamento, compiuto mediante richiamo alla sentenza di condanna emessa in primo grado, non è stato oggetto di specifica contestazione. Il fatto è stato considerato, con motivazione che sfugge al sindacato consentito in questa sede, come espressione del mancato perseguimento della rieducazione, che giustifica il negativo giudizio sul successivo periodo trascorso in affidamento al servizio sociale. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro