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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 ottobre 2024

Cassazione n. 32187/2024

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1452 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOr.g. n. 1452/2017a.c.16/ 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di [OSCURATO:PERSONA] C.; –intimata – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] – CATANZARO n. 2345 / 20 1 5 , depositat a in data 10/12/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 16 ottobre 2024 ; Rilevato che: Con avviso di accertamento n.

RH202A200108/13, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Paola, constatato che la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. non aveva presentato la dichiarazione dei redditi e Iva U50/2000 per l’anno d’imposta 1999 e che aveva risposto al questionario n.

Q00231/04, dichiarando di non aver trovato alcuna documentazione contabile richiesta dall’ufficio, procedette con metodo induttivo alla ricostruzione del reddito d’impresa,con le consequenziali riprese a carico delle due socie, tra cui [OSCURATO:PERSONA].

L’ufficio procedette anche alle riprese Irap e Iva.

Su ricorso della società, la C.T.P. di Cosenza accolse il ricorso per la decadenza dei termini di accertamento.

La C.T.R., su appello dell’ufficio e nella contumacia dell’appellata società, confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un solo motivo.

La società è rimasta intimata.

Considerato che: r.g. n. 1452/2017a.c.16/ 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dal ricorso dell’Agenzia delle Entrate che il maggior reddito prodotto dall’impresa esercitata in forma societaria era stato imputato alle due socie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Alprocesso, però, non risulta che abbia partecipato l’altra socia [OSCURATO:PERSONA].

Tra i soci di una s.a.s. oggetto di un accertamento di maggior reddito sussiste una situazione di litisconsorzio necessario (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 8882 del 31/03/2021, Rv. 661029 - 01) , con la conseguenza che la sentenza d’appello, essendo stata resa nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], deve essere cassata con il rinvio della causa alla C.G.T. di Cosenza che provvederà , previa integrazione del contraddittorio a cura della parte interessata, anche alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia per integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] C.G.T. di Cosenza che, in diversa composizione, provvederà anche alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1452 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOr.g. n. 1452/2017a.c.16/ 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di [OSCURATO:PERSONA] C.; –intimata – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] – CATANZARO n. 2345 / 20 1 5 , depositat a in data 10/12/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 16 ottobre 2024 ; Rilevato che: Con avviso di accertamento n. RH202A200108/13, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Paola, constatato che la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. non aveva presentato la dichiarazione dei redditi e Iva U50/2000 per l’anno d’imposta 1999 e che aveva risposto al questionario n. Q00231/04, dichiarando di non aver trovato alcuna documentazione contabile richiesta dall’ufficio, procedette con metodo induttivo alla ricostruzione del reddito d’impresa,con le consequenziali riprese a carico delle due socie, tra cui [OSCURATO:PERSONA]. L’ufficio procedette anche alle riprese Irap e Iva. Su ricorso della società, la C.T.P. di Cosenza accolse il ricorso per la decadenza dei termini di accertamento. La C.T.R., su appello dell’ufficio e nella contumacia dell’appellata società, confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad un solo motivo. La società è rimasta intimata. Considerato che: r.g. n. 1452/2017a.c.16/ 10 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dal ricorso dell’Agenzia delle Entrate che il maggior reddito prodotto dall’impresa esercitata in forma societaria era stato imputato alle due socie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Alprocesso, però, non risulta che abbia partecipato l’altra socia [OSCURATO:PERSONA]. Tra i soci di una s.a.s. oggetto di un accertamento di maggior reddito sussiste una situazione di litisconsorzio necessario (Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 8882 del 31/03/2021, Rv. 661029 - 01) , con la conseguenza che la sentenza d’appello, essendo stata resa nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], deve essere cassata con il rinvio della causa alla C.G.T. di Cosenza che provvederà , previa integrazione del contraddittorio a cura della parte interessata, anche alle spese del presente giudizio. P.Q.M. Cassa la sentenza impugnata e rinvia per integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] C.G.T. di Cosenza che, in diversa composizione, provvederà anche alle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma
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