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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29486/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di GENOVA, con ordinanza in data 10/11/2021, confermava il provvedimento cautelare di sospensione della misura dell'affidamento terapeutico e revocava ex tunc la relativa misura concessa a [OSCURATO:PERSONA].

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la specifica valutazione compiuta in termini di incompatibilità dei comportamenti tenuti (due denunce per furto) durante l'affidamento concesso, giudicati non illogicamente indicativi di partecipazione al trattamento e di effettiva limitazione della libertà dal 6/7/2021 al 4/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] condivide l'orientamento di legittimità secondo il quale «in tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve procedere sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre, caso per caso, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca» (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015 dep. 2016, Perra, Rv. 265859).

Nel caso di specie la valutazione, già compiuta in via d'urgenza dal Magistrato di sorveglianza, è stata richiamata dal Tribunale con una motivazione che il ricorso si limita a non condividere.

E' stata, del resto, compiuta la valutazione del periodo trascorso in affidamento.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di GENOVA, con ordinanza in data 10/11/2021, confermava il provvedimento cautelare di sospensione della misura dell'affidamento terapeutico e revocava ex tunc la relativa misura concessa a [OSCURATO:PERSONA]. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la specifica valutazione compiuta in termini di incompatibilità dei comportamenti tenuti (due denunce per furto) durante l'affidamento concesso, giudicati non illogicamente indicativi di partecipazione al trattamento e di effettiva limitazione della libertà dal 6/7/2021 al 4/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] condivide l'orientamento di legittimità secondo il quale «in tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve procedere sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre, caso per caso, considerando il periodo di prova trascorso dal condannato nell'osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca» (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015 dep. 2016, Perra, Rv. 265859). Nel caso di specie la valutazione, già compiuta in via d'urgenza dal Magistrato di sorveglianza, è stata richiamata dal Tribunale con una motivazione che il ricorso si limita a non condividere. E' stata, del resto, compiuta la valutazione del periodo trascorso in affidamento. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così