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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2026

Cassazione n. 12260/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte di appello di LecceVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha riformato, ai solieffetti civili, la sentenza del Tribunale di quella stessa città che aveva dichiaratocolpevole [OSCURATO:PERSONA] del delitto di diffamazione aggravata, di cui all’art.595, terzo comma, cod. pen., per avere offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA],pubblicando, in data 11 marzo 2018, sul social network “Facebook”, un post in cui,replicando a un precedente intervento del [OSCURATO:PERSONA], gli attribuiva l’utilizzo delcomputer dell’ente pubblico, presso cui era impiegato, durante l’orario di lavoro eper finalità personali e ludiche, quali la redazione di articoli sportivi, lapubblicazione di post sui social network e il gioco del poker.La Corte territoriale, ritenute tali espressioni chiaramente riferibili al [OSCURATO:PERSONA],le ha stimate idonee a lederne gravemente la reputazione, in quanto attributive dicomportamenti negativi sotto il profilo etico e giuridico, portati a conoscenza di unnumero indeterminato di persone grazie al mezzo di pubblicità utilizzato pereffettuarne la diffusione.

La stessa Corte ha, inoltre, escluso che le esternazionidell’imputata potessero dirsi scriminate dall’esercizio del diritto di critica, nonsussistendo alcuna correlazione tra il post della persona offesa, di caratteregenerale e riferito alla categoria dei giornalisti, e la sua replica, risoltasi in unIl giudice d’appello ha, infine, negato l’applicabilità della causa di non punibilitàdella provocazione, di cui all’art. 599, secondo comma, cod. pen., sul rilievo che,pur in presenza di una prossimità temporale tra i due post, difettava un rapportocausale tra il fatto ingiusto asseritamente subito e la reazione offensiva,costituente non espressione di uno stato d’ira, ma, piuttosto, risposta lucida econsapevolmente denigratoria a una manifestazione di pensiero del [OSCURATO:PERSONA] che nonl’aveva neppure riguardata personalmente.2.

Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando,con un solo articolato motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per lamotivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., laviolazione degli artt. 595 e 599, secondo comma, cod. pen. e il vizio dimotivazione.Sotto un primo profilo, deduce che le espressioni utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA], nelpost di risposta a quello pubblicato su “Facebook” da [OSCURATO:PERSONA], si sarebberodovute riconoscere scriminate dall’esercizio dell’esercizio del diritto di criticapolitica, avendo l’imputata, da appartenente alla categoria dei giornalisti,manifestato il proprio pensiero critico rispetto al duro attacco rivolto a quellacategoria dal [OSCURATO:PERSONA], in un contesto dialettico caratterizzato dall’interessepubblico e dalla continenza.Sotto un secondo profilo, deduce che, in ogni caso, l’imputata sarebbe statameritevole del riconoscimento della causa di non punibilità della provocazione dicui all’art. 599, secondo comma, cod. pen., sussistendo un rapporto di immediatacausalità tra il contenuto del suo post e quello di [OSCURATO:PERSONA]: questo, perché, come delresto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, un attacco alla categoriaprofessionale di appartenenza ben poteva suscitare lo stato d’ira integrante unodei due presupposti della causa di non punibilità della provocazione.3.

Con requisitoria in data 31 gennaio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGiuseppe Sassone ha concluso per il rigetto del ricorso.4.

Con memoria depositata in Cancelleria in data 16 febbraio 2026 il difensoredel ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.

Va disattesa la censura che attinge il diniego di riconoscimento dell’eserciziodel diritto di critica politica.1.1.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’esimentedell’esercizio del diritto di critica di cui all’art. 51 cod. pen. postula la concorrentepresenza di una pluralità di requisiti, che devono coesistere nella loro interezza(Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 – 01; Sez. 5, n. 30877del 07/07/2006, Nanetti, Rv. 235222 – 01).È necessario, infatti, che l’elaborazione critica trovi fondamento nellaveridicità dei fatti posti a suo fondamento, che sussista un apprezzabile interessepubblico alla loro divulgazione e che le modalità espressive rispettino il requisitodella continenza.In riferimento alla continenza, si è affermato che il suddetto limite all’eserciziodel diritto di critica viene superato quando le informazioni, pur vere, si risolvano -per il lessico impiegato, per l'uso strumentale delle medesime, per la sostanza ela forma dei giudizi che le accompagnano - in un attacco personale e gratuito alsoggetto cui si riferiscono: quando cioè, al di là dell’offensività delle propalazionie della negativa loro valutazione (che sono scriminate se veritiere e di interessesociale), si realizzi una lesione del bene tutelato attraverso il modo stesso in cui lacritica viene attuata (Sez. 5, n. 6925 del 21/12/2000, dep. 2001, Arcomanno, Rv.218282 - 01).

In sostanza, «il rispetto del canone della continenza esige che lemodalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazionedell'informazione e non si traducano in esternazioni che, in quanto gravementeinfamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale delsoggetto criticato», di modo che «il requisito della continenza, quale elementocostitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla formacomunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenutocomunicato» (Sez. 5, n. 18170 del 09/03/2015, Mauro, Rv. 263460 - 01).In particolare, secondo questa Corte, nel caso in cui le condotte diffamatoriesiano perpetrate attraverso "social network", nella valutazione del requisito dellacontinenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener contonon solo del tenore del linguaggio utilizzato ma anche dell'eccentricità dellemodalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valorifondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa,oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo (Sez. 5,n. 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv. 280571 - 01).Pertanto, il diritto di critica, pur essendo caratterizzato dalla mancanza diobiettività propria di ogni valutazione soggettiva, deve esercitarsi in presenza diun nucleo di verità dei fatti oggetto di divulgazione, di un concreto interessepubblico alla loro conoscenza e nel rispetto della continenza verbale, in vista delnecessario bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero, tutelatadall’art. 21 Cost., e il diritto individuale alla reputazione, quale espressione deidiritti della personalità.

Il limite all’esercizio della scriminante costituito dallacontinenza è, quindi, superato quando la condotta dell’agente trascenda in attacchipersonali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggettocriticato, traducendosi in una aggressione gratuita e sproporzionata rispetto allefinalità di critica dichiarate.1.2.

Ne viene che, giusta tali condivisi principi, i rilievi della ricorrente siappalesano generici, perché la ratio decidendi della statuizione con la quale laCorte territoriale le ha negato il riconoscimento della scriminante dell’esercizio deldiritto di critica risiedeva proprio nel difetto di continenza delle espressioni lesivedella reputazione della parte offesa: ossia, nell’essere sfociato, il post di rispostaa quello poco prima pubblicato da [OSCURATO:PERSONA], contenente una denuncia controla categoria dei giornalisti, in un attacco gratuito - perché privo di qualsiasi nessodi stretta funzionalità rispetto al perseguimento del fine della critica legittima - allapersona stessa del [OSCURATO:PERSONA], accusato di utilizzare il tempo e le risorse dell’entepubblico di cui era dipendente per ragioni personali, anche di svago, e perciòesposto alla riprovazione sociale.2.

Merita di essere disattesa anche la censura che si dirige sul diniego diriconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 599, secondo comma,cod. pen.2.1.

Il sindacato richiesto a questa Corte, in ordine all’applicabilità al caso dispecie della disposizione evocata, esige alcune preliminari considerazioni di ordinesistematico sul fondamento e sulla classificazione delle cause di non punibilità.2.1.1.

In effetti, possono individuarsi tre classi di cause di esclusione dellapunibilità: quella che comprende le scriminanti, che escludono l’antigiuridicità delfatto tipico; quella che comprende le scusanti, che escludono la colpevolezzadell’autore del reato e quelle che comprendono le cause di non punibilità in sensostretto, che sono espressione della scelta di politica criminale di rinunciare, pur inpresenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, alla punizione del colpevoleper ragioni di opportunità.Mentre le scriminanti rappresentano l’esigenza di risolvere un conflitto internoall’ordinamento, nel senso che a fronte di una norma che incrimina un certocomportamento ve ne è un’altra che lo consente o addirittura lo impone, di modoche chi ha commesso il fatto tipico va indenne da pena perché, a certe condizioni,la tutela del bene giuridico violato recede a vantaggio della salvaguardia di unaltro, le scusanti, invece, esprimono la necessità di istituire un collegamento tra ilbisogno di pena da parte di un soggetto e la rimproverabilità del suocomportamento: in sostanza, in riferimento ad esse la rinuncia alla punizione traeorigine da un giudizio di inesigibilità, essendo l’agente posto in una condizionepsicologica o esistenziale tale da non consentirgli di uniformarsi alla legge (Sez.

U,n. 10381 del 26/11/2020, dep. 2021, Fialova, in motivazione).2.1.2.

Tanto chiarito, la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 599cod. pen. va collocata nella classe delle scusanti.In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che «Intema di diffamazione la causa di non punibilità della provocazione non ha naturadi scriminante ma di scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità dellacondotta, ferma restando l’illiceità del fatto e l’obbligazione risarcitoria» (Sez. 5,n. 26477 del 08/03/2021, Crozzoletti, Rv. 281653-01; conf.

Sez. 1-civ., n.2197/2016, Rv. 638583-01; Sez. 3-civ., n. 20137/2005; Sez. 3 civ., n.23366/2004, secondo cui la provocazione esclude la responsabilità penale ma nonla responsabilità civile per il danno arrecato).L’operatività della scusante richiede, tuttavia, la presenza congiunta di duepresupposti: il fatto ingiusto altrui e l’immediatezza della reazione.In ordine al primo requisito, questa Corte ha chiarito che il fatto ingiusto noncoincide con un qualsiasi comportamento sgradito, né con l’esercizio di un dirittodi difesa in sede processuale, ma deve consistere in una condotta che, ictu oculi,risulti contraria alle norme o alle regole di civile convivenza (Sez. 5, n. 4943 del20/01/2021, Pierandozzi, Rv. 280333 – 01; Sez. 5, n. 43637 del 24/04/2015,Caputo, Rv. 264924 - 01).

Si deve trattare, cioè, di condotta che violi le regoleelementari della correttezza e dell’umanità nei rapporti sociali.In ordine al secondo requisito, quello dell’immediatezza della reazione rispettoal fatto ingiusto altrui, la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che lo stato d’iradeterminato dall’altrui comportamento contrario alle regole del vivere civile deveessere ancora attuale nel momento della condotta diffamatoria, nel senso che lareazione deve avvenire finché è ancora perdurante la spinta emotiva determinatadal fatto ingiusto altrui.

Pur ammessa una certa elasticità temporale, la scusantenon può, però, trovare applicazione quando sia trascorso un lasso di tempo taleda trasformare l’impulso emotivo in rancore o desiderio di rivalsa (Sez. 5, n. 7244del 06/07/2015, dep. 2016, Presta, Rv. 267137 – 01; Sez. 1, n. 48859 del07/10/2015, Pisano, Rv. 265220 – 01; Sez. 1, n. 16790 del 08/04/2008, D’Amico,Rv. 240283 – 01; Sez. 5, n. 8097 del 11/01/2007, Franciosi, Rv. 236541 - 01).2.2.

Alla luce di tali criteri interpretativi, deve riconoscersi che correttamentela Corte territoriale ha escluso l’operatività della scusante invocata.Al di là della circostanza, fatta valere con la censura in esame, che la denunciadi [OSCURATO:PERSONA] fosse stata rivolta contro la categoria dei giornalisti, della qualefaceva parte anche la ricorrente, la difesa di costei non ha articolato alcun rilievosul profilo, decisivo, del costituire, la denuncia del [OSCURATO:PERSONA] contro la categoria deigiornalista un fatto ingiusto, ossia, «una condotta, ictu oculi, contraria alle normeo alle regole di civile convivenza»: contrarietà che dalla motivazione della sentenzaimpugnata non emerge affatto.3.

Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deveessere condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/04/2025 della Corte di appello di LecceVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha riformato, ai solieffetti civili, la sentenza del Tribunale di quella stessa città che aveva dichiaratocolpevole [OSCURATO:PERSONA] del delitto di diffamazione aggravata, di cui all’art.595, terzo comma, cod. pen., per avere offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA],pubblicando, in data 11 marzo 2018, sul social network “Facebook”, un post in cui,replicando a un precedente intervento del [OSCURATO:PERSONA], gli attribuiva l’utilizzo delcomputer dell’ente pubblico, presso cui era impiegato, durante l’orario di lavoro eper finalità personali e ludiche, quali la redazione di articoli sportivi, lapubblicazione di post sui social network e il gioco del poker.La Corte territoriale, ritenute tali espressioni chiaramente riferibili al [OSCURATO:PERSONA],le ha stimate idonee a lederne gravemente la reputazione, in quanto attributive dicomportamenti negativi sotto il profilo etico e giuridico, portati a conoscenza di unnumero indeterminato di persone grazie al mezzo di pubblicità utilizzato pereffettuarne la diffusione. La stessa Corte ha, inoltre, escluso che le esternazionidell’imputata potessero dirsi scriminate dall’esercizio del diritto di critica, nonsussistendo alcuna correlazione tra il post della persona offesa, di caratteregenerale e riferito alla categoria dei giornalisti, e la sua replica, risoltasi in unIl giudice d’appello ha, infine, negato l’applicabilità della causa di non punibilitàdella provocazione, di cui all’art. 599, secondo comma, cod. pen., sul rilievo che,pur in presenza di una prossimità temporale tra i due post, difettava un rapportocausale tra il fatto ingiusto asseritamente subito e la reazione offensiva,costituente non espressione di uno stato d’ira, ma, piuttosto, risposta lucida econsapevolmente denigratoria a una manifestazione di pensiero del [OSCURATO:PERSONA] che nonl’aveva neppure riguardata personalmente.2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando,con un solo articolato motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per lamotivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., laviolazione degli artt. 595 e 599, secondo comma, cod. pen. e il vizio dimotivazione.Sotto un primo profilo, deduce che le espressioni utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA], nelpost di risposta a quello pubblicato su “Facebook” da [OSCURATO:PERSONA], si sarebberodovute riconoscere scriminate dall’esercizio dell’esercizio del diritto di criticapolitica, avendo l’imputata, da appartenente alla categoria dei giornalisti,manifestato il proprio pensiero critico rispetto al duro attacco rivolto a quellacategoria dal [OSCURATO:PERSONA], in un contesto dialettico caratterizzato dall’interessepubblico e dalla continenza.Sotto un secondo profilo, deduce che, in ogni caso, l’imputata sarebbe statameritevole del riconoscimento della causa di non punibilità della provocazione dicui all’art. 599, secondo comma, cod. pen., sussistendo un rapporto di immediatacausalità tra il contenuto del suo post e quello di [OSCURATO:PERSONA]: questo, perché, come delresto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, un attacco alla categoriaprofessionale di appartenenza ben poteva suscitare lo stato d’ira integrante unodei due presupposti della causa di non punibilità della provocazione.3. Con requisitoria in data 31 gennaio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGiuseppe Sassone ha concluso per il rigetto del ricorso.4. Con memoria depositata in Cancelleria in data 16 febbraio 2026 il difensoredel ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Va disattesa la censura che attinge il diniego di riconoscimento dell’eserciziodel diritto di critica politica.1.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’esimentedell’esercizio del diritto di critica di cui all’art. 51 cod. pen. postula la concorrentepresenza di una pluralità di requisiti, che devono coesistere nella loro interezza(Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909 – 01; Sez. 5, n. 30877del 07/07/2006, Nanetti, Rv. 235222 – 01).È necessario, infatti, che l’elaborazione critica trovi fondamento nellaveridicità dei fatti posti a suo fondamento, che sussista un apprezzabile interessepubblico alla loro divulgazione e che le modalità espressive rispettino il requisitodella continenza.In riferimento alla continenza, si è affermato che il suddetto limite all’eserciziodel diritto di critica viene superato quando le informazioni, pur vere, si risolvano -per il lessico impiegato, per l'uso strumentale delle medesime, per la sostanza ela forma dei giudizi che le accompagnano - in un attacco personale e gratuito alsoggetto cui si riferiscono: quando cioè, al di là dell’offensività delle propalazionie della negativa loro valutazione (che sono scriminate se veritiere e di interessesociale), si realizzi una lesione del bene tutelato attraverso il modo stesso in cui lacritica viene attuata (Sez. 5, n. 6925 del 21/12/2000, dep. 2001, Arcomanno, Rv.218282 - 01). In sostanza, «il rispetto del canone della continenza esige che lemodalità espressive dispiegate siano proporzionate e funzionali alla comunicazionedell'informazione e non si traducano in esternazioni che, in quanto gravementeinfamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale delsoggetto criticato», di modo che «il requisito della continenza, quale elementocostitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, attiene alla formacomunicativa ovvero alle modalità espressive utilizzate e non al contenutocomunicato» (Sez. 5, n. 18170 del 09/03/2015, Mauro, Rv. 263460 - 01).In particolare, secondo questa Corte, nel caso in cui le condotte diffamatoriesiano perpetrate attraverso "social network", nella valutazione del requisito dellacontinenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener contonon solo del tenore del linguaggio utilizzato ma anche dell'eccentricità dellemodalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valorifondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa,oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo (Sez. 5,n. 8898 del 18/01/2021, Fanini, Rv. 280571 - 01).Pertanto, il diritto di critica, pur essendo caratterizzato dalla mancanza diobiettività propria di ogni valutazione soggettiva, deve esercitarsi in presenza diun nucleo di verità dei fatti oggetto di divulgazione, di un concreto interessepubblico alla loro conoscenza e nel rispetto della continenza verbale, in vista delnecessario bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero, tutelatadall’art. 21 Cost., e il diritto individuale alla reputazione, quale espressione deidiritti della personalità. Il limite all’esercizio della scriminante costituito dallacontinenza è, quindi, superato quando la condotta dell’agente trascenda in attacchipersonali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggettocriticato, traducendosi in una aggressione gratuita e sproporzionata rispetto allefinalità di critica dichiarate.1.2. Ne viene che, giusta tali condivisi principi, i rilievi della ricorrente siappalesano generici, perché la ratio decidendi della statuizione con la quale laCorte territoriale le ha negato il riconoscimento della scriminante dell’esercizio deldiritto di critica risiedeva proprio nel difetto di continenza delle espressioni lesivedella reputazione della parte offesa: ossia, nell’essere sfociato, il post di rispostaa quello poco prima pubblicato da [OSCURATO:PERSONA], contenente una denuncia controla categoria dei giornalisti, in un attacco gratuito - perché privo di qualsiasi nessodi stretta funzionalità rispetto al perseguimento del fine della critica legittima - allapersona stessa del [OSCURATO:PERSONA], accusato di utilizzare il tempo e le risorse dell’entepubblico di cui era dipendente per ragioni personali, anche di svago, e perciòesposto alla riprovazione sociale.2. Merita di essere disattesa anche la censura che si dirige sul diniego diriconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 599, secondo comma,cod. pen.2.1. Il sindacato richiesto a questa Corte, in ordine all’applicabilità al caso dispecie della disposizione evocata, esige alcune preliminari considerazioni di ordinesistematico sul fondamento e sulla classificazione delle cause di non punibilità.2.1.1. In effetti, possono individuarsi tre classi di cause di esclusione dellapunibilità: quella che comprende le scriminanti, che escludono l’antigiuridicità delfatto tipico; quella che comprende le scusanti, che escludono la colpevolezzadell’autore del reato e quelle che comprendono le cause di non punibilità in sensostretto, che sono espressione della scelta di politica criminale di rinunciare, pur inpresenza di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, alla punizione del colpevoleper ragioni di opportunità.Mentre le scriminanti rappresentano l’esigenza di risolvere un conflitto internoall’ordinamento, nel senso che a fronte di una norma che incrimina un certocomportamento ve ne è un’altra che lo consente o addirittura lo impone, di modoche chi ha commesso il fatto tipico va indenne da pena perché, a certe condizioni,la tutela del bene giuridico violato recede a vantaggio della salvaguardia di unaltro, le scusanti, invece, esprimono la necessità di istituire un collegamento tra ilbisogno di pena da parte di un soggetto e la rimproverabilità del suocomportamento: in sostanza, in riferimento ad esse la rinuncia alla punizione traeorigine da un giudizio di inesigibilità, essendo l’agente posto in una condizionepsicologica o esistenziale tale da non consentirgli di uniformarsi alla legge (Sez. U,n. 10381 del 26/11/2020, dep. 2021, Fialova, in motivazione).2.1.2. Tanto chiarito, la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 599cod. pen. va collocata nella classe delle scusanti.In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità, affermando che «Intema di diffamazione la causa di non punibilità della provocazione non ha naturadi scriminante ma di scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità dellacondotta, ferma restando l’illiceità del fatto e l’obbligazione risarcitoria» (Sez. 5,n. 26477 del 08/03/2021, Crozzoletti, Rv. 281653-01; conf. Sez. 1-civ., n.2197/2016, Rv. 638583-01; Sez. 3-civ., n. 20137/2005; Sez. 3 civ., n.23366/2004, secondo cui la provocazione esclude la responsabilità penale ma nonla responsabilità civile per il danno arrecato).L’operatività della scusante richiede, tuttavia, la presenza congiunta di duepresupposti: il fatto ingiusto altrui e l’immediatezza della reazione.In ordine al primo requisito, questa Corte ha chiarito che il fatto ingiusto noncoincide con un qualsiasi comportamento sgradito, né con l’esercizio di un dirittodi difesa in sede processuale, ma deve consistere in una condotta che, ictu oculi,risulti contraria alle norme o alle regole di civile convivenza (Sez. 5, n. 4943 del20/01/2021, Pierandozzi, Rv. 280333 – 01; Sez. 5, n. 43637 del 24/04/2015,Caputo, Rv. 264924 - 01). Si deve trattare, cioè, di condotta che violi le regoleelementari della correttezza e dell’umanità nei rapporti sociali.In ordine al secondo requisito, quello dell’immediatezza della reazione rispettoal fatto ingiusto altrui, la giurisprudenza di legittimità ha spiegato che lo stato d’iradeterminato dall’altrui comportamento contrario alle regole del vivere civile deveessere ancora attuale nel momento della condotta diffamatoria, nel senso che lareazione deve avvenire finché è ancora perdurante la spinta emotiva determinatadal fatto ingiusto altrui. Pur ammessa una certa elasticità temporale, la scusantenon può, però, trovare applicazione quando sia trascorso un lasso di tempo taleda trasformare l’impulso emotivo in rancore o desiderio di rivalsa (Sez. 5, n. 7244del 06/07/2015, dep. 2016, Presta, Rv. 267137 – 01; Sez. 1, n. 48859 del07/10/2015, Pisano, Rv. 265220 – 01; Sez. 1, n. 16790 del 08/04/2008, D’Amico,Rv. 240283 – 01; Sez. 5, n. 8097 del 11/01/2007, Franciosi, Rv. 236541 - 01).2.2. Alla luce di tali criteri interpretativi, deve riconoscersi che correttamentela Corte territoriale ha escluso l’operatività della scusante invocata.Al di là della circostanza, fatta valere con la censura in esame, che la denunciadi [OSCURATO:PERSONA] fosse stata rivolta contro la categoria dei giornalisti, della qualefaceva parte anche la ricorrente, la difesa di costei non ha articolato alcun rilievosul profilo, decisivo, del costituire, la denuncia del [OSCURATO:PERSONA] contro la categoria deigiornalista un fatto ingiusto, ossia, «una condotta, ictu oculi, contraria alle normeo alle regole di civile convivenza»: contrarietà che dalla motivazione della sentenzaimpugnata non emerge affatto.3. Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deveessere condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12260/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris