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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11404/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (2./RG 27612 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che lo ha condannato per il reato di evasione ex art. 385 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito in ordine al mancato riconoscimento, anche in forma putativa, della scriminante dell'esercizio del diritto, e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, argomenti con cui la difesa non si confronta in modo critico ( cfr pagine 1 e 2 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE -26Composta da: 11404MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1922/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27612/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (2./RG 27612 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che lo ha condannato per il reato di evasione ex art. 385 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito in ordine al mancato riconoscimento, anche in forma putativa, della scriminante dell'esercizio del diritto, e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, argomenti con cui la difesa non si confronta in modo critico ( cfr pagine 1 e 2 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M26 (Pl ,,1- . 2p26 li Fun::., Marz0.,.P.Q.M26 (Pl ,,1- . 2p26 li Fun::., Marz0.,.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];       (2./RG 27612       [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che lo ha condannato per il reato di evasione ex art. 385 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito in ordine al mancato riconoscimento, anche in forma putativa, della scriminante dell'esercizio del diritto, e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, argomenti con cui la difesa non si confronta in modo critico ( cfr pagine 1 e 2 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.                                    [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE       -26Composta da:            11404MASSIMO RICCIARELLI          - Presidente -        Ord. n. sez. 1922/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                      R.G.N. 27612/2025 [OSCURATO:PERSONA]         - Relatore - ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];       (2./RG 27612       [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che lo ha condannato per il reato di evasione ex art. 385 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito in ordine al mancato riconoscimento, anche in forma putativa, della scriminante dell'esercizio del diritto, e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, argomenti con cui la difesa non si confronta in modo critico ( cfr pagine 1 e 2 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.                                     P.Q.M26 (Pl ,,1- . 2p26 li Fun::., Marz0.,.P.Q.M26 (Pl ,,1- . 2p26 li Fun::., Marz0.,.
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