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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 19002/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 507 cod. proc. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, in aderenza ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a prove che la pubblica accusa avrebbe potuto richiedere e non ha richiesto, in quanto la sua funzione «soccorre all'obbligatorietà e alla legalità dell'azione penale, correlata com'è alla verifica della correttezza dell'esercizio del pubblico ministero e al controllo che detto esercizio non sia soltanto apparente» ([OSCURATO:PERSONA], Sez. 6, n. 43786 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253955) ha evidenziato la correttezza del potere ufficioso esercitato - si veda pag. 1 della sent. impugnata rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, oltreché privo di concreta specificità, è manifestamente infondato poiché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive - si veda pag. 3 della sent. impugnata -; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 507 cod. proc. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, in aderenza ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice ha il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a prove che la pubblica accusa avrebbe potuto richiedere e non ha richiesto, in quanto la sua funzione «soccorre all'obbligatorietà e alla legalità dell'azione penale, correlata com'è alla verifica della correttezza dell'esercizio del pubblico ministero e al controllo che detto esercizio non sia soltanto apparente» ([OSCURATO:PERSONA], Sez. 6, n. 43786 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253955) ha evidenziato la correttezza del potere ufficioso esercitato - si veda pag. 1 della sent. impugnata rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, oltreché privo di concreta specificità, è manifestamente infondato poiché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive - si veda pag. 3 della sent. impugnata -; osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 19002/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris