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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27561/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché attiene alla valutazione 9elle prove e a profili ricostruttivi del fatto, e perché meramente riproduttivensure che la sentenza impugnata ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica — e quindi non censurabile in sede di legittimità — avendo la Corte di merito (p. 8-9 della decisione impugnata) ribadito la penale responsabilità per i capi a), b) e c), valorizzando: la circostanza che i materiali rinvenuti nell'abitazione (rete e corda di canapa) sono esattamente dello stesso tipo di quelli rinvenuti nella piantagione, la quale, peraltro, con un sentiero era direttamente collegata all'abitazione affittata dall'imputato; l'inverosimiglianza logica della spiegazione fornita dall'imputato, ossia che non egli non sapesse dei barattoli in cui vi era la marijuana, non avendo alcun senso che una persona estranea nasconda dello stupefacente nell'abitazione di chi lo ospita all'insaputa di costui, con le prevedibili complicazioni per rientrare in possesso della sostanza medesima, e stante l'accertata coltivazione di marijuana da parte del Bussoli; il quantitativo complessivo di dosi ricavabili, tale da escludere l'esclusiva destinazione per uso personale; considerato che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché, come risulta dalla sentenza impugnata, la questione non era stata devoluta con l'atto di appello, sicché non può esser dedotta, per la prima volta, nel giudizio di cassazione, dovendosi ribadire l'inammissibilità, per difetto di specificità del motivo 'ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché attiene alla valutazione 9elle prove e a profili ricostruttivi del fatto, e perché meramente riproduttivensure che la sentenza impugnata ha rigettato con una valutazione di merito non manifestamente illogica — e quindi non censurabile in sede di legittimità — avendo la Corte di merito (p. 8-9 della decisione impugnata) ribadito la penale responsabilità per i capi a), b) e c), valorizzando: la circostanza che i materiali rinvenuti nell'abitazione (rete e corda di canapa) sono esattamente dello stesso tipo di quelli rinvenuti nella piantagione, la quale, peraltro, con un sentiero era direttamente collegata all'abitazione affittata dall'imputato; l'inverosimiglianza logica della spiegazione fornita dall'imputato, ossia che non egli non sapesse dei barattoli in cui vi era la marijuana, non avendo alcun senso che una persona estranea nasconda dello stupefacente nell'abitazione di chi lo ospita all'insaputa di costui, con le prevedibili complicazioni per rientrare in possesso della sostanza medesima, e stante l'accertata coltivazione di marijuana da parte del Bussoli; il quantitativo complessivo di dosi ricavabili, tale da escludere l'esclusiva destinazione per uso personale; considerato che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché, come risulta dalla sentenza impugnata, la questione non era stata devoluta con l'atto di appello, sicché non può esser dedotta, per la prima volta, nel giudizio di cassazione, dovendosi ribadire l'inammissibilità, per difetto di specificità del motivo 'ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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