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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27998/2022

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!a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO, in qualità di sostituto processuale, insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, deliberata in data 28.12.2021, il Tribunale del Riesame di Milano ha confermato il provvedimento del Gip della medesima città applicativo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della misura custodiale carceraria in relazione alle seguenti imputazioni provvisorie: partecipazione ad associazione di tipo mafioso denominata ndrangheta - operante da anni sul territorio di Milano e province limitrofe e costituita da numerose 'locali' - ex. art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 6, 8, cod. pen. (di cui al capo 1), nel ruolo, assunto dopo l'arresto del nipote, [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), di direzione e capo della locale ‘ndranghetista di [OSCURATO:PERSONA], con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle strategie, svolti, con riferimento anche agli interessi dell'associazione perseguiti in Svizzera, partecipando a diversi 'summit' di mafia, detti "mangiate", dirimendo questioni all'interno della cosca, determinatesi principalmente a seguito del "vuoto di potere" innescato dall'arresto di [OSCURATO:PERSONA], e impartendo direttive alle quali tutti gli associati dovevano attenersi; nonché partecipazione, sempre col ruolo di pianificatore e organizzatore dell'attività, all'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti di cui al combinato disposto degli artt. 61-bis cod. pen. e 74, commi 1 e 2, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, (capo n. 104), finalizzata al compimento di più delitti-scopo di traffico e detenzione di sostanza di tipo cocaina - indicati ai capi 110), 112), 113), 115) - tra quelli ricompresi nell'art. 73 del D.P.R. 309/1990, e all'agevolazione dell'associazione mafiosa di cui al capo 1 (aggravante ex art. 416 bis.1 c.p.).

In particolare, il Tribunale ha confermato la misura cautelare dopo aver considerato il cospicuo materiale probatorio e in particolare gli esiti delle numerose intercettazioni intervenute, ritenendo, riguardo all'indagato, pienamente integrati i gravi indizi di colpevolezza in relazione a tutti i reati sopra menzionati, oltre che le esigenze cautelari.

2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Milano, ricorre per cassazione l'indagato, tramite il proprio difensore di fiducia, articolando cinque motivi.

2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge degli artt. 273 e 309 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen., parimenti violato, e vizio di motivazione, per evidente illogicità, consistita dell'omesso esame delle deduzioni difensive e il travisamento di elementi probatori, in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria di partecipazione all'associazione di tipo mafioso.

Si ritiene che l'ordinanza impugnata si sia discostata vistosamente dai dettami di questa Corte (espressi, in particolare, con le pronunce a Sezioni Unite "Mannino" e "Modaffari") secondo cui al fine di dimostrare la partecipazione di un soggetto all'organismo di stampo mafioso, anche in sede cautelare, è necessaria l'individuazione di elementi fattuali concretamente e specificamente rilevanti.

A tal proposito, si contesta che, a carico del ricorrente, non vi è dato alcuno tale da accreditare la sua partecipazione alla ritenuta associazione, non potendosi esasperare il portato né dei convivi, le c.d.

"mangiate", né del legame di parentela con altri esponenti "di rango" e nemmeno il significato di alcuni termini ed espressioni utilizzati nel corso dei dialoghi intercettati, erroneamente considerati come massima di esperienza o fatto notorio della diretta riconducibilità alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso.

In particolare, si lamenta che la partecipazione del Larosa, in veste apicale, all'associazione sia resa con una motivazione fumosa e inconsistente, fondata su un ordito argomentativo del tutto congetturale e predeterminato nella prospettiva di avvalorare la prospettazione accusatoria, poiché enfatizza episodi del tutti privi di significato quali quelli emergenti dagli esiti delle intercettazioni telematiche disvelanti solo dei pour parler tra i loquentes e non comprovanti la probabile colpevolezza dell'indagato.

Tra questi dialoghi, neutre sono, ad esempio, sia la conversazione ove [OSCURATO:PERSONA] rendeva noto al ricorrente quale fosse l'organigramma della locale di ndrangheta di Frauenfeld in territorio svizzero, sia quella che comprova piuttosto l'esclusione di un intervento del ricorrente per risolvere la questione sorta tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Gianpaolo, come anche quella relativa al "battesimo" di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA], osteggiato da [OSCURATO:PERSONA] e Massimo, caldeggiato da [OSCURATO:PERSONA], di cui il ricorrente nulla sapeva; tali circostanze mal si conciliano con il ruolo di capo attribuito a [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 273 e 309 cod. proc. pen. in relazione al secondo comma dell'art. 4I6-bis cod. pen., anch'esso violato, per insussistenza degli elementi costitutivi della qualità di capo e organizzatore dell'associazione di tipo mafioso; in contrasto con l'orientamento di legittimità secondo cui tale ruolo va ricollegato non tanto all'importanza che l'associato abbia assunto nel sodalizio quanto piuttosto alle funzioni concretamente esercitate, l'attribuzione del ruolo apicale, nell'argomentazione del Tribunale, poggia nel trascorso giudiziario del ricorrente, e ciò senza nemmeno considerare che da determinati dati captativi, quali la conversazione inter alios tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], emergono piuttosto segni in senso contrario quali ad esempio quelli che evidenziano lee difficoltà economiche del ricorrente a seguito dell'arresto del nipote [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 273 e 309 cod. proc. pen. in relazione all'art. 74, del [OSCURATO:PERSONA] n. 309/1990, anch'esso ritenuto violato, per erronea applicazione e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 104) dell'imputazione provvisoria, e alla relativa partecipazione del ricorrente, oltre che al ravvisato concorso di tale organizzazione criminale con l'associazione per delinquere di stampo mafioso.

Nello specifico, si contesta, tra l'altro, la mancata considerazione del dato temporale relativo alla presunta operatività dell'associazione in contestazione al capo 104), la quale avrebbe operato in un arco temporale circoscritto, da gennaio 2020, tale da escludere la costituzione di un sodalizio criminoso avente il carattere della stabilità.

Parimenti si eccepisce l'insussistenza della partecipazione del ricorrente all'associazione in questione poiché è mancante l'indagine sull'a ffectio societatis, ovvero sulla specifica consapevolezza e volontà di [OSCURATO:PERSONA] di fare parte in modo stabile e duraturo della struttura criminale, condividendone il programma illecito e affiancando il proprio contributo a quello degli altri sodali.

Inoltre, neppure abbozzata nell'ordinanza impugnata è la struttura autonoma dell'associazione dedita al traffico di sostanza stupefacente all'interno dell'associazione mafiosa perché, erroneamente, il Tribunale ha dedotto, dalla ravvisata sussistenza dei reati di cui ai capi 110), 112), 113) e 115), la configurazione del paradigma della condotta partecipativa senza aver previamente verificato fino a che punto l'associazione fosse autonoma in maniera tale da attribuire ai sodali condotte significativamente diverse dall'associazione mafiosa, soprattutto tenuto conto che il nucleo centrale delle due supposte associazioni sarebbe costituito dagli stessi soggetti (il ricorrente e i coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 273 e 309 del codice di rito in relazione al comma secondo dell'art. 74, anch'esso ritenuto violato, del T.U. n. 309/1990 per erronea applicazione e vizio di motivazione in ordine alla qualità di promotore e capo attribuita al ricorrente.

Nello specifico, si lamenta la palese contraddittorietà dell'ordinanza impugnata, parimenti a quella genetica, laddove, a più riprese, ricava il ruolo di capo del ricorrente;\ nella duplice declinazione di promotore e capo del sodalizio criminoso di tipo mafioso nonché dell'associazione di cui al capo 104) dedita al traffico di sostanze stupefacenti, dall'arresto del nipote [OSCURATO:PERSONA], precedente capo, riportando pedissequamente le argomentazioni svolte dal G.i.p. riguardo a una serie di intercettazioni alla stregua delle quali, in realtà, sì attesta che era [OSCURATO:PERSONA], e non Michelangelo, a prendere le decisioni per conto del sodalizio, interfacciandosi con i fornitori e pattuendo il prezzo della sostanza.

2.5. Il quinto e ultimo motivo denuncia, infine, la violazione di legge riguardo agli artt. 273 e 309 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73 del T.U. 309/1990, anch'essi ritenuti violati, per omesso esame delle deduzioni difensive svolte nella memoria presentata in sede di riesame (alle pag. 18 e ss. della stessa); e per il travisamento di alcuni elementi probatori in cui è incorso il Tribunale nel valutare la sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi n. 110), 112), 113) e 115) della imputazione provvisoria, ai quali il Tribunale dedica poche righe di motivazione - a pag. 44 dell'ordinanza - limitandosi a sunteggiare il contenuto delle imputazioni e, poi, richiamando brevi segmenti delle captazioni ambientali, senza neppure considerarle nella loro effettiva portata.

Nello specifico si contesta, quanto al capo 110), il concorso del ricorrente ritenuto fondato unicamente sulla congettura che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole che sull'autovettura con cui si recò in Svizzera, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], era stata occultata una non meglio precisata quantità di narcotico; concorso smentito da una serie di circostanze quali: il fatto che l'autovettura sarebbe stata ritirata direttamente dal [OSCURATO:PERSONA], l'assenza di indizio alcuno che dimostri che il ricorrente abbia partecipato all'attività di occultamento del narcotico e il fatto che la sostanza stupefacente sia stata scaricata in territorio svizzero da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], senza partecipazione alcuna anche alla successiva attività di cessione della sostanza da parte di [OSCURATO:PERSONA]; di questi si dà solo atto che, in data 20 maggio, si fosse recato presso l'officina di [OSCURATO:PERSONA], intrattenendo con quest'ultimo una conversazione del tutto generica e che lo stesso avesse chiamato sempre il Mandaglio chiedendo se l'autovettura fosse pronta.

Parimenti, riguardo ai capi 112) e 115) si lamenta vizio di travisamento della prova intercettiva, posto che dal dialogo intercorso tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], durante il quale quest'ultimo rendeva edotto il suo interlocutore riguardo ai problemi causati da Primerano e Alessi, che erano soliti cedere la sostanza stupefacente in territorio svizzero dinanzi al bar di pertinenza di Vallelonga, emerge nuovamente che l'attività di spaccio era gestita proprio da Alessi e Primerano senza autorizzazione alcuna né del ricorrente, né di [OSCURATO:PERSONA]; dalla dichiarazione del Toninetti di dover consegnare per la successiva domenica alle h. 3.00 un chilogrammo di cocaina - ritenuta riscontrata da una precedente (alle ore 14.15) e una successiva (alle h. 17.43) conversazione tra l'Alessi e il [OSCURATO:PERSONA] - parimenti non è ricavabile il coinvolgimento di quest'ultimo posto che non è possibile escludere che l'Alessi, durante tale ricostruito incontro, abbia trattato altri affari illeciti che nulla hanno a che fare con i fatti oggetto di contestazione.

Infine, in relazione al capo 113) afferente l'acquisto di un quantitativo di ) sostanza stupefacente di tipo cocaina pari a 50 grammi, si eccepisce che la conversazione da cui emergerebbero i gravi indizi a carico del ricorrente è invece inequivoca in senso opposto poiché dimostrativa di come le condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e l'Alessi non abbiano superato neppure la soglia del tentativo punibile, lì dove si considera, stante la mancanza assoluta di ulteriori indizi dimostrativi, che l'intenzione manifestata dai predetti di acquistare la sostanza stupefacente con l'intermediazione del soggetto di origini portoghesi [OSCURATO:PERSONA] tale è rimasta, una mera intenzione di reato, cui non è seguito alcun ulteriore sviluppo comprovante che gli indagati si siano poi approvvigionati di sostanza stupefacente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

A tal riguardo si premette il principio generale, applicabile al caso di specie, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). 1.1.L'attività investigativa, che, secondo quanto riportato in premessa nell'ordinanza impugnata, ha disvelato la rinnovata operatività di svariate locali ‘ndranghetiste operanti sul territorio di Milano e province limitrofe, Como e Varese, tra le quali la locale di [OSCURATO:PERSONA] (di cui al capo 1), si innesta e si pone in continuità con il solco tracciato dalle precedenti pronunce relative alla presenza della 'ndrangheta in Lombardia, emesse nell'ambito dei procedimenti "La notte dei Fiori di [OSCURATO:PERSONA]" (sentenza del Tribunale di Milano del 21.10.1997, irrevocabile dal 22.6.2001), "Infinito" (sentenza Tribunale di Milano del 6.12.2012, confermata dalla Corte di appello di Milano in data 28.6.2014, irrevocabile a seguito della sentenza di questa Corte del 30.4.2015, e sentenza emessa dal G.u.p. di Milano il 19.11.2011, confermata in appello e poi in Cassazione in data 6.6.2014) e "Insubria" (sentenze del 26.5.2015 e del 15.4.2016 del G.u.p. di Milano, confermate in Appello rispettivamente in data 6.2.2017 e 3.7.2018, divenute irrevocabili il 2.2.2019), dai quali era emerso che la 'ndrangheta sul territorio lombardo era organizzata in una pluralità di "locali" facenti riferimento a un organismo di coordinamento denominato "[OSCURATO:PERSONA]", organo di vertice deputato a concedere agli affiliati "cariche" e "doti".

Tra le locali individuate, era acclarata definitivamente - con le sentenze emesse nei procedimenti "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] " e "Insubria" - la presenza della c.d. locale di [OSCURATO:PERSONA], che manteneva rapporti costanti con le "locali" calabresi, tra cui quella di Giffone, il cui esponente apicale era il "mammasantissima" [OSCURATO:PERSONA], alias "[OSCURATO:PERSONA]".

L'ordinanza cautelare riguarda, per l'appunto, anche tale locale di [OSCURATO:PERSONA] di cui fa parte il gruppo già facente capo a [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], e il suo sconfinamento in territorio elvetico, e vede applicata a [OSCURATO:PERSONA] - già in possesso, secondo quanto acclarato con sentenza definitiva, della dote superiore di "vangelista" e cognato del "mammasantissima" [OSCURATO:PERSONA] - poi subentrato nel comando al nipote [OSCURATO:PERSONA] dopo il suo arresto, la misura cautelare custodiale.

Ebbene, a differenza di quanto assume la difesa, la misura in questione, è confermata per il ricorrente, non già in virtù di una sorta di "automatismo" per la dote posseduta e per le osservazioni sviluppate dal p.m. prima e dall'ordinanza genetica poi, bensì in considerazione dell'attività illecita in concreto svolta dal [OSCURATO:PERSONA], inserita nel più ampio contesto complessivo in cui essa si colloca; in particolare, i gravi indizi di colpevolezza sono desunti da una serie di numerose intercettazioni congruamente e criticamente valutate (si veda ad es. alle pag. 28 e ss. del provvedimento impugnato) e ritenute convergenti in senso accusatorio con gli esiti delle pronunce passate in giudicato negli altri procedimenti penali suindicati che ricostruiscono la recente operatività della 'ndrangheta in Lombardia.

Su quest'ultimo aspetto è solo il caso di rammentare che, in tema di prova documentale, le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., e riguardanti una pre- condizione del giudizio in corso, possono essere utilizzate non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi (Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Rv. 275517), e tale utilizzazione, ovviamente, può intervenire anche in sede cautelare.

1.2. Sicché manifestamente infondato e aspecifico è il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione, anche sotto il profilo del travisamento di conversazioni intercettate, e la sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione di stampo mafioso indicata, facendo riferimento ai principi generali in materia di affiliazione e in particolare richiamando le recenti Sezioni Unite "Modaffari" (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 02), pronuncia che ricostruisce in maniera organica la nozione di "partecipe" ad associazione a delinquere di stampo mafioso, che, come nel caso in esame -/in cui si evidenzia, tra l'altro, che il Larosa non ha mai interrotto i rapporti con il consesso criminoso (v. ad es. pag. 34 del provvedimento impugnato) - non si fonda solo sulla ritualità dell'ingresso nell'associazione medesima, ma è piuttosto riferibile a colui che, come il ricorrente, si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo.

Quanto poi al dedotto travisamento probatorio, si osserva che il ricorso in esame, per un verso, tende a sollecitare una rivalutazione nel merito del compendio indiziario, non consentita a questa Corte, mentre, per altro verso, attribuisce genericamente valenza decisiva ad elementi assunti come pretermessi in termini inidonei a dar corpo al vizio sindacabile in sede di legittimità; né esso si confronta adeguatamente con l'ordinanza impugnata, reiterando deduzioni difensive già ritenute, in sede di riesame, non disarticolanti oppure non rispondenti alla ricostruzione ricavabile dalle conversazioni intercettate (cfr. ad es. pagg. 34-38 ove sono indicati alcuni degli specifici elementi indicativi dell'attività svolta in concreto dal ricorrente emergenti dallo stesso tenore dei colloqui intercettati come congruamente riportati dal tribunale), senza addurre in questa sede elementi ulteriori e ripercorrendo solamente i passi delle intercettazioni suscettibili di alternativa lettura (ri-valutazione, questa, che esula dal perimetro cognitivo del giudizio di legittimità: v.

Sez. Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01), laddove, anche nella materia dell'applicazione e conferma delle misure cautelari, vige il principio affermato da questa Corte secondo cui il vaglio di legittimità relativo alle intercettazioni può essere svolto solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui le intercettazioni stesse sono recepite, in quanto l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta - come nel caso di specie - logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di questa Corte (cfr. Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01); nel caso di specie, invero, i giudici di merito, a differenza di quanto si assume in ricorso, hanno dato congruamente conto delle ragioni per le quali dovesse attribuirsi, nel contesto complessivo di riferimento anche di tipo intercettivo, un determinato significato alle espressioni adoperate dai conversanti - così ad esempio per le cd. mangiate, termine col quale si è ritenuto che ci si riferisse agli incontri tra gli affiliati, incontri a cui ebbe a partecipare anche il ricorrente).

1.3. Poiché meramente riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal Tribunale sono inammissibili anche il secondo motivo di ricorso - che deduce l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al ruolo di capo del Larosa della locale di [OSCURATO:PERSONA], ramificata anche in Svizzera, ruolo ricoperto a seguito dell'arresto del nipote [OSCURATO:PERSONA] - e il quarto motivo di ricorso - che contesta del tutto genericamente la qualità di capo dell'associazione dedita al traffico dì stupefacenti, attribuita, presumendola, per il supposto ruolo di capo dell'associazione mafiosa.

Posto che, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell'attribuzione della qualifica di capo è necessaria la verifica dell'effettivo esercizio del ruolo di vertice che lo renda riconoscibile, sia pure sotto l'aspetto sintomatico, sia all'esterno, che nell'ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento interno (Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, Abbinante e al., Rv. 271482 - 01), le censure dedotte in questa sede si sottraggono al puntuale confronto con gli elementi indiziari valorizzati dal provvedimento impugnato e, nuovamente, demandano a questa Corte una rilettura del compendio intercettivo.

Ed invero, lungi dall'esaurirsi nel riferimento al solo dato della parentela del Larosa, e nei trascorsi criminali del Larosa, il compendio indiziario, come valorizzato coerentemente dal giudice del riesame, comprende plurime intercettazioni che danno espressamente conto della "posizione sovrastante" del ricorrente (v. pag. 34 e 38, 39, 40, 41 della pronuncia impugnata ove si indicano anche le ragioni per le quali non potessero assumere rilievo decisivo gli argomenti, apparentemente di segno contrario, tratti dalla conversazione n. 2633 del 1.3.2020 in cui si fa riferimento alle cattive condizioni economiche del Larosa), laddove lo stesso - piuttosto - ribadisce i propri legami di parentela per avvalorare la propria posizione sovraordinata ("Non è che io ho bisogno di ...io basta che faccio così").

Non solo; inoltre, l'ordinanza impugnata, riprendendo la ricostruzione dell'ordinanza genetica ritenuta adeguata a sostenere la prognosi di responsabilità del Larosa in tale veste, richiama, poi, espressamente, quale conferma ulteriore della posizione di capo del sodalizio, anche la conversazione intercettata in cui il Larosa esponeva fermamente la propria posizione di "risolutore dei contrasti" (v. pag. 40 del provvedimento impugnato) riguardo alla questione sorta tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il titolare di un bar, [OSCURATO:PERSONA].

Del pari, dal compendio intercettivo emerge un ruolo inizialmente di partecipe del Larosa quanto alle operazioni di acquisto della sostanza stupefacente, poi assurto a capo allorquando si poneva al vertice della locale ‘ndraghetista a seguito dell'arresto del nipote, circostanza che lo poneva anche quale soggetto coordinatore/organizzatore nell'associazione del narcotraffico - che, proprio sul territorio elvetico, trovava uno sbocco importante anche per il clan - poiché egli si prodigava nell'organizzare le importazioni e nel mantenere i contatti diretti e si occupava anche di trattare con i fornitori della sostanza (si veda diffusamente a pagg. 42 e sgg. dell'ordinanza impugnata).

1.4. A fronte della motivazione del provvedimento impugnato e delle plurime intercettazioni, articolate in termini aspecifici e del tutto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v.

Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849) sono le censure poste con il terzo motivo di ricorso quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti.

Premesso che l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416- bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori (v.

Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469 - 01), in motivazione,„ il Tribunale correttamente ha ravvisato la forza intimidatrice esercitata dalla locale `ndranghetista per poi valutare come lo sconfinamento in territorio elvetico fosse volto a un precipuo ambito di operatività: quello del traffico degli stupefacenti, gestito, anche nell'interesse della cosca sub capo 1, dal gruppo di cui al capo 104.Quanto all'affectio societatis, essa risulta, parimenti, genericamente contestata senza un effettivo confronto con la complessiva, articolata, ricostruzione contenuta nel provvedimento impugnato che direttamente, o indirettamente, involge anche tale profilo.

1.5. Infine, risultano meramente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dal Tribunale in quanto generiche, anche le censure poste con il quinto motivo che contestano i singoli reati-fine.

In particolare, il Tribunale del riesame, con una motivazione congrua ed adeguata, ha richiamato la pluralità di elementi conoscitivi emersi dalle indagini (esplicitati nell'annotazione conclusiva da pag. 2828 a 2839) riguardo alle condotte poste in esser dal Larosa rispetto ai singoli episodi contestati/costituiti dagli esiti di plurime intercettazioni dal contenuto ritenuto inequivoco dai giudici e degli appostamenti e sequestri eseguiti (così a pag. 44 del provvedimento impugnato), da cui ritiene emergente incontrovertibilmente un grave quadro indiziario in capo al ricorrente anche per tali reati; e ha altresì puntualmente risposto - si veda, in particolare, a pag. 44 del provvedimento impugnato ma non solo avendo il giudice della cautela proceduto all'esame delle conversazioni intercettate, utili anche ai fini che occupano, anche nelle pagine precedenti - alle doglianze difensive relative ai capi 110), 112), 113) e 115 (così riguardo al trasporto dall'Italia alla Svizzera di un quantitativo non identificato di stupefacente effettuato direttamente dal ricorrente unitamente a [OSCURATO:PERSONA], alla ritenuta continuazione dell'attività di spaccio desunta dall'intercettazione, già ampiamente commentata dal tribunale, n. 2732 del 4.7.20, alla cessione di 50 gr. gi cocaina evincibile dalla conversazione intervenuta tra il ricorrente e Alessi, alla consegna di un chilo di " domenica alle tre" approvata dal Larosa che accompagna Alessi).

Pertanto, i motivi qui riproposti sono privi di effettiva correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Va, in proposito, rammentato il principio di diritto, ribadito con la pronuncia a Sezione Unite di questa Corte "Galtelli" (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268823) secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, dunque, come nel caso di specie, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. 2.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dell'indagato, devono essere curati dalla Cance

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO, in qualità di sostituto processuale, insiste nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, deliberata in data 28.12.2021, il Tribunale del Riesame di Milano ha confermato il provvedimento del Gip della medesima città applicativo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della misura custodiale carceraria in relazione alle seguenti imputazioni provvisorie: partecipazione ad associazione di tipo mafioso denominata ndrangheta - operante da anni sul territorio di Milano e province limitrofe e costituita da numerose 'locali' - ex. art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 6, 8, cod. pen. (di cui al capo 1), nel ruolo, assunto dopo l'arresto del nipote, [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), di direzione e capo della locale ‘ndranghetista di [OSCURATO:PERSONA], con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle strategie, svolti, con riferimento anche agli interessi dell'associazione perseguiti in Svizzera, partecipando a diversi 'summit' di mafia, detti "mangiate", dirimendo questioni all'interno della cosca, determinatesi principalmente a seguito del "vuoto di potere" innescato dall'arresto di [OSCURATO:PERSONA], e impartendo direttive alle quali tutti gli associati dovevano attenersi; nonché partecipazione, sempre col ruolo di pianificatore e organizzatore dell'attività, all'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti di cui al combinato disposto degli artt. 61-bis cod. pen. e 74, commi 1 e 2, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, (capo n. 104), finalizzata al compimento di più delitti-scopo di traffico e detenzione di sostanza di tipo cocaina - indicati ai capi 110), 112), 113), 115) - tra quelli ricompresi nell'art. 73 del D.P.R. 309/1990, e all'agevolazione dell'associazione mafiosa di cui al capo 1 (aggravante ex art. 416 bis.1 c.p.). In particolare, il Tribunale ha confermato la misura cautelare dopo aver considerato il cospicuo materiale probatorio e in particolare gli esiti delle numerose intercettazioni intervenute, ritenendo, riguardo all'indagato, pienamente integrati i gravi indizi di colpevolezza in relazione a tutti i reati sopra menzionati, oltre che le esigenze cautelari. 2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Milano, ricorre per cassazione l'indagato, tramite il proprio difensore di fiducia, articolando cinque motivi. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge degli artt. 273 e 309 cod. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen., parimenti violato, e vizio di motivazione, per evidente illogicità, consistita dell'omesso esame delle deduzioni difensive e il travisamento di elementi probatori, in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria di partecipazione all'associazione di tipo mafioso. Si ritiene che l'ordinanza impugnata si sia discostata vistosamente dai dettami di questa Corte (espressi, in particolare, con le pronunce a Sezioni Unite "Mannino" e "Modaffari") secondo cui al fine di dimostrare la partecipazione di un soggetto all'organismo di stampo mafioso, anche in sede cautelare, è necessaria l'individuazione di elementi fattuali concretamente e specificamente rilevanti. A tal proposito, si contesta che, a carico del ricorrente, non vi è dato alcuno tale da accreditare la sua partecipazione alla ritenuta associazione, non potendosi esasperare il portato né dei convivi, le c.d. "mangiate", né del legame di parentela con altri esponenti "di rango" e nemmeno il significato di alcuni termini ed espressioni utilizzati nel corso dei dialoghi intercettati, erroneamente considerati come massima di esperienza o fatto notorio della diretta riconducibilità alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso. In particolare, si lamenta che la partecipazione del Larosa, in veste apicale, all'associazione sia resa con una motivazione fumosa e inconsistente, fondata su un ordito argomentativo del tutto congetturale e predeterminato nella prospettiva di avvalorare la prospettazione accusatoria, poiché enfatizza episodi del tutti privi di significato quali quelli emergenti dagli esiti delle intercettazioni telematiche disvelanti solo dei pour parler tra i loquentes e non comprovanti la probabile colpevolezza dell'indagato. Tra questi dialoghi, neutre sono, ad esempio, sia la conversazione ove [OSCURATO:PERSONA] rendeva noto al ricorrente quale fosse l'organigramma della locale di ndrangheta di Frauenfeld in territorio svizzero, sia quella che comprova piuttosto l'esclusione di un intervento del ricorrente per risolvere la questione sorta tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Gianpaolo, come anche quella relativa al "battesimo" di ‘ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA], osteggiato da [OSCURATO:PERSONA] e Massimo, caldeggiato da [OSCURATO:PERSONA], di cui il ricorrente nulla sapeva; tali circostanze mal si conciliano con il ruolo di capo attribuito a [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 273 e 309 cod. proc. pen. in relazione al secondo comma dell'art. 4I6-bis cod. pen., anch'esso violato, per insussistenza degli elementi costitutivi della qualità di capo e organizzatore dell'associazione di tipo mafioso; in contrasto con l'orientamento di legittimità secondo cui tale ruolo va ricollegato non tanto all'importanza che l'associato abbia assunto nel sodalizio quanto piuttosto alle funzioni concretamente esercitate, l'attribuzione del ruolo apicale, nell'argomentazione del Tribunale, poggia nel trascorso giudiziario del ricorrente, e ciò senza nemmeno considerare che da determinati dati captativi, quali la conversazione inter alios tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], emergono piuttosto segni in senso contrario quali ad esempio quelli che evidenziano lee difficoltà economiche del ricorrente a seguito dell'arresto del nipote [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 273 e 309 cod. proc. pen. in relazione all'art. 74, del [OSCURATO:PERSONA] n. 309/1990, anch'esso ritenuto violato, per erronea applicazione e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo 104) dell'imputazione provvisoria, e alla relativa partecipazione del ricorrente, oltre che al ravvisato concorso di tale organizzazione criminale con l'associazione per delinquere di stampo mafioso. Nello specifico, si contesta, tra l'altro, la mancata considerazione del dato temporale relativo alla presunta operatività dell'associazione in contestazione al capo 104), la quale avrebbe operato in un arco temporale circoscritto, da gennaio 2020, tale da escludere la costituzione di un sodalizio criminoso avente il carattere della stabilità. Parimenti si eccepisce l'insussistenza della partecipazione del ricorrente all'associazione in questione poiché è mancante l'indagine sull'a ffectio societatis, ovvero sulla specifica consapevolezza e volontà di [OSCURATO:PERSONA] di fare parte in modo stabile e duraturo della struttura criminale, condividendone il programma illecito e affiancando il proprio contributo a quello degli altri sodali. Inoltre, neppure abbozzata nell'ordinanza impugnata è la struttura autonoma dell'associazione dedita al traffico di sostanza stupefacente all'interno dell'associazione mafiosa perché, erroneamente, il Tribunale ha dedotto, dalla ravvisata sussistenza dei reati di cui ai capi 110), 112), 113) e 115), la configurazione del paradigma della condotta partecipativa senza aver previamente verificato fino a che punto l'associazione fosse autonoma in maniera tale da attribuire ai sodali condotte significativamente diverse dall'associazione mafiosa, soprattutto tenuto conto che il nucleo centrale delle due supposte associazioni sarebbe costituito dagli stessi soggetti (il ricorrente e i coindagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). 2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 273 e 309 del codice di rito in relazione al comma secondo dell'art. 74, anch'esso ritenuto violato, del T.U. n. 309/1990 per erronea applicazione e vizio di motivazione in ordine alla qualità di promotore e capo attribuita al ricorrente. Nello specifico, si lamenta la palese contraddittorietà dell'ordinanza impugnata, parimenti a quella genetica, laddove, a più riprese, ricava il ruolo di capo del ricorrente;\ nella duplice declinazione di promotore e capo del sodalizio criminoso di tipo mafioso nonché dell'associazione di cui al capo 104) dedita al traffico di sostanze stupefacenti, dall'arresto del nipote [OSCURATO:PERSONA], precedente capo, riportando pedissequamente le argomentazioni svolte dal G.i.p. riguardo a una serie di intercettazioni alla stregua delle quali, in realtà, sì attesta che era [OSCURATO:PERSONA], e non Michelangelo, a prendere le decisioni per conto del sodalizio, interfacciandosi con i fornitori e pattuendo il prezzo della sostanza. 2.5. Il quinto e ultimo motivo denuncia, infine, la violazione di legge riguardo agli artt. 273 e 309 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 73 del T.U. 309/1990, anch'essi ritenuti violati, per omesso esame delle deduzioni difensive svolte nella memoria presentata in sede di riesame (alle pag. 18 e ss. della stessa); e per il travisamento di alcuni elementi probatori in cui è incorso il Tribunale nel valutare la sussistenza della gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi n. 110), 112), 113) e 115) della imputazione provvisoria, ai quali il Tribunale dedica poche righe di motivazione - a pag. 44 dell'ordinanza - limitandosi a sunteggiare il contenuto delle imputazioni e, poi, richiamando brevi segmenti delle captazioni ambientali, senza neppure considerarle nella loro effettiva portata. Nello specifico si contesta, quanto al capo 110), il concorso del ricorrente ritenuto fondato unicamente sulla congettura che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole che sull'autovettura con cui si recò in Svizzera, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], era stata occultata una non meglio precisata quantità di narcotico; concorso smentito da una serie di circostanze quali: il fatto che l'autovettura sarebbe stata ritirata direttamente dal [OSCURATO:PERSONA], l'assenza di indizio alcuno che dimostri che il ricorrente abbia partecipato all'attività di occultamento del narcotico e il fatto che la sostanza stupefacente sia stata scaricata in territorio svizzero da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], senza partecipazione alcuna anche alla successiva attività di cessione della sostanza da parte di [OSCURATO:PERSONA]; di questi si dà solo atto che, in data 20 maggio, si fosse recato presso l'officina di [OSCURATO:PERSONA], intrattenendo con quest'ultimo una conversazione del tutto generica e che lo stesso avesse chiamato sempre il Mandaglio chiedendo se l'autovettura fosse pronta. Parimenti, riguardo ai capi 112) e 115) si lamenta vizio di travisamento della prova intercettiva, posto che dal dialogo intercorso tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], durante il quale quest'ultimo rendeva edotto il suo interlocutore riguardo ai problemi causati da Primerano e Alessi, che erano soliti cedere la sostanza stupefacente in territorio svizzero dinanzi al bar di pertinenza di Vallelonga, emerge nuovamente che l'attività di spaccio era gestita proprio da Alessi e Primerano senza autorizzazione alcuna né del ricorrente, né di [OSCURATO:PERSONA]; dalla dichiarazione del Toninetti di dover consegnare per la successiva domenica alle h. 3.00 un chilogrammo di cocaina - ritenuta riscontrata da una precedente (alle ore 14.15) e una successiva (alle h. 17.43) conversazione tra l'Alessi e il [OSCURATO:PERSONA] - parimenti non è ricavabile il coinvolgimento di quest'ultimo posto che non è possibile escludere che l'Alessi, durante tale ricostruito incontro, abbia trattato altri affari illeciti che nulla hanno a che fare con i fatti oggetto di contestazione. Infine, in relazione al capo 113) afferente l'acquisto di un quantitativo di ) sostanza stupefacente di tipo cocaina pari a 50 grammi, si eccepisce che la conversazione da cui emergerebbero i gravi indizi a carico del ricorrente è invece inequivoca in senso opposto poiché dimostrativa di come le condotte poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e l'Alessi non abbiano superato neppure la soglia del tentativo punibile, lì dove si considera, stante la mancanza assoluta di ulteriori indizi dimostrativi, che l'intenzione manifestata dai predetti di acquistare la sostanza stupefacente con l'intermediazione del soggetto di origini portoghesi [OSCURATO:PERSONA] tale è rimasta, una mera intenzione di reato, cui non è seguito alcun ulteriore sviluppo comprovante che gli indagati si siano poi approvvigionati di sostanza stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. A tal riguardo si premette il principio generale, applicabile al caso di specie, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). 1.1.L'attività investigativa, che, secondo quanto riportato in premessa nell'ordinanza impugnata, ha disvelato la rinnovata operatività di svariate locali ‘ndranghetiste operanti sul territorio di Milano e province limitrofe, Como e Varese, tra le quali la locale di [OSCURATO:PERSONA] (di cui al capo 1), si innesta e si pone in continuità con il solco tracciato dalle precedenti pronunce relative alla presenza della 'ndrangheta in Lombardia, emesse nell'ambito dei procedimenti "La notte dei Fiori di [OSCURATO:PERSONA]" (sentenza del Tribunale di Milano del 21.10.1997, irrevocabile dal 22.6.2001), "Infinito" (sentenza Tribunale di Milano del 6.12.2012, confermata dalla Corte di appello di Milano in data 28.6.2014, irrevocabile a seguito della sentenza di questa Corte del 30.4.2015, e sentenza emessa dal G.u.p. di Milano il 19.11.2011, confermata in appello e poi in Cassazione in data 6.6.2014) e "Insubria" (sentenze del 26.5.2015 e del 15.4.2016 del G.u.p. di Milano, confermate in Appello rispettivamente in data 6.2.2017 e 3.7.2018, divenute irrevocabili il 2.2.2019), dai quali era emerso che la 'ndrangheta sul territorio lombardo era organizzata in una pluralità di "locali" facenti riferimento a un organismo di coordinamento denominato "[OSCURATO:PERSONA]", organo di vertice deputato a concedere agli affiliati "cariche" e "doti". Tra le locali individuate, era acclarata definitivamente - con le sentenze emesse nei procedimenti "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] " e "Insubria" - la presenza della c.d. locale di [OSCURATO:PERSONA], che manteneva rapporti costanti con le "locali" calabresi, tra cui quella di Giffone, il cui esponente apicale era il "mammasantissima" [OSCURATO:PERSONA], alias "[OSCURATO:PERSONA]". L'ordinanza cautelare riguarda, per l'appunto, anche tale locale di [OSCURATO:PERSONA] di cui fa parte il gruppo già facente capo a [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], e il suo sconfinamento in territorio elvetico, e vede applicata a [OSCURATO:PERSONA] - già in possesso, secondo quanto acclarato con sentenza definitiva, della dote superiore di "vangelista" e cognato del "mammasantissima" [OSCURATO:PERSONA] - poi subentrato nel comando al nipote [OSCURATO:PERSONA] dopo il suo arresto, la misura cautelare custodiale. Ebbene, a differenza di quanto assume la difesa, la misura in questione, è confermata per il ricorrente, non già in virtù di una sorta di "automatismo" per la dote posseduta e per le osservazioni sviluppate dal p.m. prima e dall'ordinanza genetica poi, bensì in considerazione dell'attività illecita in concreto svolta dal [OSCURATO:PERSONA], inserita nel più ampio contesto complessivo in cui essa si colloca; in particolare, i gravi indizi di colpevolezza sono desunti da una serie di numerose intercettazioni congruamente e criticamente valutate (si veda ad es. alle pag. 28 e ss. del provvedimento impugnato) e ritenute convergenti in senso accusatorio con gli esiti delle pronunce passate in giudicato negli altri procedimenti penali suindicati che ricostruiscono la recente operatività della 'ndrangheta in Lombardia. Su quest'ultimo aspetto è solo il caso di rammentare che, in tema di prova documentale, le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., e riguardanti una pre- condizione del giudizio in corso, possono essere utilizzate non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi (Sez. 2, n. 52589 del 06/07/2018, Rv. 275517), e tale utilizzazione, ovviamente, può intervenire anche in sede cautelare. 1.2. Sicché manifestamente infondato e aspecifico è il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione, anche sotto il profilo del travisamento di conversazioni intercettate, e la sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del ricorrente all'associazione di stampo mafioso indicata, facendo riferimento ai principi generali in materia di affiliazione e in particolare richiamando le recenti Sezioni Unite "Modaffari" (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 02), pronuncia che ricostruisce in maniera organica la nozione di "partecipe" ad associazione a delinquere di stampo mafioso, che, come nel caso in esame -/in cui si evidenzia, tra l'altro, che il Larosa non ha mai interrotto i rapporti con il consesso criminoso (v. ad es. pag. 34 del provvedimento impugnato) - non si fonda solo sulla ritualità dell'ingresso nell'associazione medesima, ma è piuttosto riferibile a colui che, come il ricorrente, si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo. Quanto poi al dedotto travisamento probatorio, si osserva che il ricorso in esame, per un verso, tende a sollecitare una rivalutazione nel merito del compendio indiziario, non consentita a questa Corte, mentre, per altro verso, attribuisce genericamente valenza decisiva ad elementi assunti come pretermessi in termini inidonei a dar corpo al vizio sindacabile in sede di legittimità; né esso si confronta adeguatamente con l'ordinanza impugnata, reiterando deduzioni difensive già ritenute, in sede di riesame, non disarticolanti oppure non rispondenti alla ricostruzione ricavabile dalle conversazioni intercettate (cfr. ad es. pagg. 34-38 ove sono indicati alcuni degli specifici elementi indicativi dell'attività svolta in concreto dal ricorrente emergenti dallo stesso tenore dei colloqui intercettati come congruamente riportati dal tribunale), senza addurre in questa sede elementi ulteriori e ripercorrendo solamente i passi delle intercettazioni suscettibili di alternativa lettura (ri-valutazione, questa, che esula dal perimetro cognitivo del giudizio di legittimità: v. Sez. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01), laddove, anche nella materia dell'applicazione e conferma delle misure cautelari, vige il principio affermato da questa Corte secondo cui il vaglio di legittimità relativo alle intercettazioni può essere svolto solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui le intercettazioni stesse sono recepite, in quanto l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta - come nel caso di specie - logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01); nel caso di specie, invero, i giudici di merito, a differenza di quanto si assume in ricorso, hanno dato congruamente conto delle ragioni per le quali dovesse attribuirsi, nel contesto complessivo di riferimento anche di tipo intercettivo, un determinato significato alle espressioni adoperate dai conversanti - così ad esempio per le cd. mangiate, termine col quale si è ritenuto che ci si riferisse agli incontri tra gli affiliati, incontri a cui ebbe a partecipare anche il ricorrente). 1.3. Poiché meramente riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal Tribunale sono inammissibili anche il secondo motivo di ricorso - che deduce l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al ruolo di capo del Larosa della locale di [OSCURATO:PERSONA], ramificata anche in Svizzera, ruolo ricoperto a seguito dell'arresto del nipote [OSCURATO:PERSONA] - e il quarto motivo di ricorso - che contesta del tutto genericamente la qualità di capo dell'associazione dedita al traffico dì stupefacenti, attribuita, presumendola, per il supposto ruolo di capo dell'associazione mafiosa. Posto che, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai fini dell'attribuzione della qualifica di capo è necessaria la verifica dell'effettivo esercizio del ruolo di vertice che lo renda riconoscibile, sia pure sotto l'aspetto sintomatico, sia all'esterno, che nell'ambito del sodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento interno (Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, Abbinante e al., Rv. 271482 - 01), le censure dedotte in questa sede si sottraggono al puntuale confronto con gli elementi indiziari valorizzati dal provvedimento impugnato e, nuovamente, demandano a questa Corte una rilettura del compendio intercettivo. Ed invero, lungi dall'esaurirsi nel riferimento al solo dato della parentela del Larosa, e nei trascorsi criminali del Larosa, il compendio indiziario, come valorizzato coerentemente dal giudice del riesame, comprende plurime intercettazioni che danno espressamente conto della "posizione sovrastante" del ricorrente (v. pag. 34 e 38, 39, 40, 41 della pronuncia impugnata ove si indicano anche le ragioni per le quali non potessero assumere rilievo decisivo gli argomenti, apparentemente di segno contrario, tratti dalla conversazione n. 2633 del 1.3.2020 in cui si fa riferimento alle cattive condizioni economiche del Larosa), laddove lo stesso - piuttosto - ribadisce i propri legami di parentela per avvalorare la propria posizione sovraordinata ("Non è che io ho bisogno di ...io basta che faccio così"). Non solo; inoltre, l'ordinanza impugnata, riprendendo la ricostruzione dell'ordinanza genetica ritenuta adeguata a sostenere la prognosi di responsabilità del Larosa in tale veste, richiama, poi, espressamente, quale conferma ulteriore della posizione di capo del sodalizio, anche la conversazione intercettata in cui il Larosa esponeva fermamente la propria posizione di "risolutore dei contrasti" (v. pag. 40 del provvedimento impugnato) riguardo alla questione sorta tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il titolare di un bar, [OSCURATO:PERSONA]. Del pari, dal compendio intercettivo emerge un ruolo inizialmente di partecipe del Larosa quanto alle operazioni di acquisto della sostanza stupefacente, poi assurto a capo allorquando si poneva al vertice della locale ‘ndraghetista a seguito dell'arresto del nipote, circostanza che lo poneva anche quale soggetto coordinatore/organizzatore nell'associazione del narcotraffico - che, proprio sul territorio elvetico, trovava uno sbocco importante anche per il clan - poiché egli si prodigava nell'organizzare le importazioni e nel mantenere i contatti diretti e si occupava anche di trattare con i fornitori della sostanza (si veda diffusamente a pagg. 42 e sgg. dell'ordinanza impugnata). 1.4. A fronte della motivazione del provvedimento impugnato e delle plurime intercettazioni, articolate in termini aspecifici e del tutto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (v. Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849) sono le censure poste con il terzo motivo di ricorso quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti. Premesso che l'elemento che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione dedita al narcotraffico è costituito dal profilo programmatico dell'utilizzo del metodo, che, nell'associazione di cui all'art. 416- bis cod. pen., si estrinseca nell'imposizione di una sfera di dominio sul territorio, con un'operatività non limitata al traffico di sostanze stupefacenti, ma estesa a svariati settori (v. Sez. 6, n. 31908 del 14/05/2019, Perrone, Rv. 276469 - 01), in motivazione,„ il Tribunale correttamente ha ravvisato la forza intimidatrice esercitata dalla locale `ndranghetista per poi valutare come lo sconfinamento in territorio elvetico fosse volto a un precipuo ambito di operatività: quello del traffico degli stupefacenti, gestito, anche nell'interesse della cosca sub capo 1, dal gruppo di cui al capo 104.Quanto all'affectio societatis, essa risulta, parimenti, genericamente contestata senza un effettivo confronto con la complessiva, articolata, ricostruzione contenuta nel provvedimento impugnato che direttamente, o indirettamente, involge anche tale profilo. 1.5. Infine, risultano meramente reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dal Tribunale in quanto generiche, anche le censure poste con il quinto motivo che contestano i singoli reati-fine. In particolare, il Tribunale del riesame, con una motivazione congrua ed adeguata, ha richiamato la pluralità di elementi conoscitivi emersi dalle indagini (esplicitati nell'annotazione conclusiva da pag. 2828 a 2839) riguardo alle condotte poste in esser dal Larosa rispetto ai singoli episodi contestati/costituiti dagli esiti di plurime intercettazioni dal contenuto ritenuto inequivoco dai giudici e degli appostamenti e sequestri eseguiti (così a pag. 44 del provvedimento impugnato), da cui ritiene emergente incontrovertibilmente un grave quadro indiziario in capo al ricorrente anche per tali reati; e ha altresì puntualmente risposto - si veda, in particolare, a pag. 44 del provvedimento impugnato ma non solo avendo il giudice della cautela proceduto all'esame delle conversazioni intercettate, utili anche ai fini che occupano, anche nelle pagine precedenti - alle doglianze difensive relative ai capi 110), 112), 113) e 115 (così riguardo al trasporto dall'Italia alla Svizzera di un quantitativo non identificato di stupefacente effettuato direttamente dal ricorrente unitamente a [OSCURATO:PERSONA], alla ritenuta continuazione dell'attività di spaccio desunta dall'intercettazione, già ampiamente commentata dal tribunale, n. 2732 del 4.7.20, alla cessione di 50 gr. gi cocaina evincibile dalla conversazione intervenuta tra il ricorrente e Alessi, alla consegna di un chilo di " domenica alle tre" approvata dal Larosa che accompagna Alessi). Pertanto, i motivi qui riproposti sono privi di effettiva correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto, ribadito con la pronuncia a Sezione Unite di questa Corte "Galtelli" (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268823) secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, dunque, come nel caso di specie, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità. 2.Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dell'indagato, devono essere curati dalla Cance
Sentenza Cassazione n. 27998/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris