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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 gennaio 2021

Cassazione n. 39358/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso"; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Accoglimento del ricorso"; ricorso trattato ex ad, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Salerno, in sede di riesame, con ordinanza del 21 gennaio 2021, ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 16 dicembre 2020 di un immobile (di mq 8,04) abusivamente realizzato relativamente ai reati di cui agli art. 44, lettera B, 64, 65, 71, 72, 93 e 95, d.P.R. 380/2001; accertati il 12 dicembre 2020.

2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.).

Non sussiste un accertamento adeguato sul fumus dei commessi reati per i quali si procede.

Il Tribunale supera l'eccezione, proposta dal ricorrente in sede di riesame, rilevando come la sussistenza di un decreto penale di condanna esclude la valutazione del fumus.

Il decreto penale non risulta mai notificato al ricorrente e lo stesso deve ritenersi invalido in relazione all'errore sull'indicazione del difensore dell'indagato (il ricorrente ha nominato un difensore di fiducia il 21 dicembre 2020, ma nel decreto penale risulta ancora indicato il difensore d'ufficio). 2.

2. Illogicità della motivazione.

Il decreto penale viene emesso senza contraddittorio e senza una istruttoria e, quindi, illogica risulta la motivazione del Tribunale del riesame che si richiama all'emissione del decreto penale per non accertare il fumus dei reati. 2.

3. Mancanza della motivazione.

Il Tribunale del riesame omette di considerare il carattere pertinenziale della costruzione, peraltro di modestissima entità.

L'intervento non necessitava di titolo autorizzativo per la sua natura e le sue dimensioni.

Si tratta di i una "garitta" di sorveglianza della proprietà, senza un autonomo valore e senza aggravio del carico urbanistico.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.

4. Con successiva memoria il ricorrente ha ribadito la fondatezza del ricorso introduttivo, replicando anche alle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati; peraltro articolato in fatto.

Inoltre, in Cassazione propone ricorso solo l'indagato [OSCURATO:PERSONA], e non anche la società proprietaria del bene in sequestro.

L'indagato non ha interesse alla restituzione dell'immobile in quanto non proprietario dello stesso.

Se fosse da intendersi (nella genericità della proposizione del ricorso in cassazione) ricorrente anche la società proprietaria (terzo) mancherebbe la procura speciale (Sez. 3, n. 39077 del 21/03/2013 - dep. 23/09/2013, Aronne, Rv. 257729; vedi anche Sez. 3, n. 23107 del 23/04/2013 - dep. 29/05/2013, Stan, Rv. 255445 e Sez.

U, n. 47239 del 30/10/2014 - dep. 17/11/2014, Borrelli e altro, Rv. 260894).

4. Comunque, sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso in cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione.

Nella specie i motivi di ricorso sul fumus del reato, e sul concreto pericolo ex art. 321, cod. proc. pen., risultano proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (sia letteralmente e sia nella valutazione sostanziale del ricorso).

Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l'apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.

Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come dall'emissione del decreto penale risulta ormai incontestabile il requisito del fumus dei reati in accertamento.

Del resto, «Nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa» (Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014 - dep. 27/11/2014, Armento, Rv. 26167701; vedi anche Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016 - dep. 17/06/2016, P.M. in proc.

Bulgarella e altri, Rv. 26700701).

Nel caso in giudizio, l'analisi del Tribunale del riesame, come sopra visto, risulta adeguata alle risultanze degli atti, e sul punto le prospettazioni del ricorrente risultano generiche, non collegate a precisi atti di indagine, ipotetiche e, perciò, non valutabili in sede di giudizio di legittimità; relative, peraltro, al vizio di motivazione (come letteralmente risulta dallo stesso ricorso introduttivo) non ammesso nel caso in esame.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso"; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Accoglimento del ricorso"; ricorso trattato ex ad, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Salerno, in sede di riesame, con ordinanza del 21 gennaio 2021, ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 16 dicembre 2020 di un immobile (di mq 8,04) abusivamente realizzato relativamente ai reati di cui agli art. 44, lettera B, 64, 65, 71, 72, 93 e 95, d.P.R. 380/2001; accertati il 12 dicembre 2020. 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.). Non sussiste un accertamento adeguato sul fumus dei commessi reati per i quali si procede. Il Tribunale supera l'eccezione, proposta dal ricorrente in sede di riesame, rilevando come la sussistenza di un decreto penale di condanna esclude la valutazione del fumus. Il decreto penale non risulta mai notificato al ricorrente e lo stesso deve ritenersi invalido in relazione all'errore sull'indicazione del difensore dell'indagato (il ricorrente ha nominato un difensore di fiducia il 21 dicembre 2020, ma nel decreto penale risulta ancora indicato il difensore d'ufficio). 2. 2. Illogicità della motivazione. Il decreto penale viene emesso senza contraddittorio e senza una istruttoria e, quindi, illogica risulta la motivazione del Tribunale del riesame che si richiama all'emissione del decreto penale per non accertare il fumus dei reati. 2. 3. Mancanza della motivazione. Il Tribunale del riesame omette di considerare il carattere pertinenziale della costruzione, peraltro di modestissima entità. L'intervento non necessitava di titolo autorizzativo per la sua natura e le sue dimensioni. Si tratta di i una "garitta" di sorveglianza della proprietà, senza un autonomo valore e senza aggravio del carico urbanistico. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. 4. Con successiva memoria il ricorrente ha ribadito la fondatezza del ricorso introduttivo, replicando anche alle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati; peraltro articolato in fatto. Inoltre, in Cassazione propone ricorso solo l'indagato [OSCURATO:PERSONA], e non anche la società proprietaria del bene in sequestro. L'indagato non ha interesse alla restituzione dell'immobile in quanto non proprietario dello stesso. Se fosse da intendersi (nella genericità della proposizione del ricorso in cassazione) ricorrente anche la società proprietaria (terzo) mancherebbe la procura speciale (Sez. 3, n. 39077 del 21/03/2013 - dep. 23/09/2013, Aronne, Rv. 257729; vedi anche Sez. 3, n. 23107 del 23/04/2013 - dep. 29/05/2013, Stan, Rv. 255445 e Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014 - dep. 17/11/2014, Borrelli e altro, Rv. 260894). 4. Comunque, sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso in cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione. Nella specie i motivi di ricorso sul fumus del reato, e sul concreto pericolo ex art. 321, cod. proc. pen., risultano proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (sia letteralmente e sia nella valutazione sostanziale del ricorso). Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l'apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato. Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come dall'emissione del decreto penale risulta ormai incontestabile il requisito del fumus dei reati in accertamento. Del resto, «Nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa» (Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014 - dep. 27/11/2014, Armento, Rv. 26167701; vedi anche Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016 - dep. 17/06/2016, P.M. in proc. Bulgarella e altri, Rv. 26700701). Nel caso in giudizio, l'analisi del Tribunale del riesame, come sopra visto, risulta adeguata alle risultanze degli atti, e sul punto le prospettazioni del ricorrente risultano generiche, non collegate a precisi atti di indagine, ipotetiche e, perciò, non valutabili in sede di giudizio di legittimità; relative, peraltro, al vizio di motivazione (come letteralmente risulta dallo stesso ricorso introduttivo) non ammesso nel caso in esame. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
Decreto Cassazione n. 39358/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris