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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29191/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21443/2022R.G. proposto da Comune di Roseto degli Abruzzi, in persona del sindaco p.t. , rappresentat o e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di quest’ultima P.E.C. [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall’avv . [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso il loro domicilio, in Roma, viale delle Milizie, n. 1 e presso il domicilio digitale di quest i P.E.C. [OSCURATO:EMAIL];francesco.camerini@pecordineavvocatil aquila.it -controricorrente - Oggetto:avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria per l’Abruzzo n. 238/2023depositata il 28 marzo 202 3 .

Udita la relazione svolta nella udienza del 19 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] RITENUTOCHE oggettodella controversia è l’avviso di accertamento n. 397 , emess o dal comune di Roseto degli Abruzzi(d’ora in poi ricorrente) nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C., (d’ora in poi controricorrente), per un omesso versamento TARI per l'anno 201 4 , riguardante uno stabilimento balneare, in particolare, l’utilizzazione di una maggiore superficie utilizzata di unaconcessione demaniale marittima di mq. 1.126 rispetto a quella dichiarata, utilizzata per posa ombrelloni; in fatto, veniva emesso un primo avviso nel 2019, annullato, poi, dallo stesso odierno ricorrente, in quanto carente di motivazione relativamente al maggiore importo richiesto, cui ha fatto seguito un secondo avviso notificato il 7 dicembre 2020, sempre sull’annualità 2014; la CTP ha accolto il ricorso dell’odiern a controricorrente sul presupposto della fondatezza dell’eccezione di decadenzadi cui all’art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006; la CTRha riformato la pronuncia di primo grado , sulla base delle ragioni che ancora rilevano in questa sede: - «Sia pure con riferimento al d.lgs. n. 507 del 1993, in applicazione dell’art. 70, i soggetti passivi dell'impostadevono presentare, "entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione", denuncia unica dei locali e delle aree tassabili (e, nello stesso termine, devono provvedere a denunciare ogni variazione che influisce sull'importo della tassa dovuta). - In via generale, secondo un'opinione da tempo diffusa in giurisprudenza, l'espressione "entro il 20 gennaiosuccessivo all'inizio dell'occupazione o detenzione" riguarda sempre e comunque l'anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare.

Ciò significa che, a prescindere dal momento in cui, nell'anno di riferimento, ha inizio l'occupazione (o detenzione), la denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'annosuccessivo.

Di conseguenza, è a partire da tale data che inizia a decorrere, per l'ente impositore, il terminedi decadenza previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161 (così Cass., Sez. 5, n. 17219/2018 per un precedente specifico; conf.

Cass., Sez. 5, n. 27578/2018; Cass., Sez. 5, n. 17219/2018; Cass., Sez. 5,n. 1984/2018; Cass., Sez. 5, n. 22894/2017; Cass., Sez. 5, n. 18499/2017; Cass., Sez. 5, n. 11675/2017). - « Il secondo motivo dell’appello incidentale è, invece, fondato.

L’avviso di accertamento risulta sufficientemente motivato, in quanto si legge che “dalla verifica della banca dati delle dichiarazioni delle risultanze del sistema informativo dell’ente (anagrafe, catasto, SUAP, Sister, [OSCURATO:PERSONA] ecc.) ed a seguito delle rilevazioni delle superficie soggette a tassazione è stata ravvisata l’omessa denuncia in quanto non risulta dichiarata la maggiore superficie utilizzata come posa ombrellone”.

Tuttavia, la dimostrazione della maggiore superficie asseritamente occupata proviene esclusivamente da una fotografia aerea relativa all’anno 2018, diverso da quello oggetto di causa».

L’odierno ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo e depositato memoria; la controricorrent e si è costitui t a con controricorso e depositato memoria.

CONSIDERATOCHE

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4e 5 c . p.c. per error in iudicando e d omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio.

Sostiene che la sentenza impugnata siabasata sull’errata percezione di un documento prodotto; in particolare , la fotografia aerea riporta come data di acquisizione l’8 aprile 2013 e non 2018, come sostenuto in sentenza.

2. La controricorrente solleva una serie di e c cezion i preliminar i inammissibilità del ricorso che per ragioni di carattere logico devono essere trattate prioritariamente.Con la prima eccezione, lamenta che il ricorso è pr i vo dell’indicazione dell’oggetto, del valore e della sintesi dei motivi, nonché manca il riferimento al sottofascicolo.

Con la seconda eccezione si sostiene l’inammissibilità del ricorso,perché sarebbe preclusa la produzione documentale in sede di legittimità.

Si deduce in proposito che la doglianza del ricorso, al più, avrebbe potuto costituire motivo di errore revocatorio.

Con la terza eccezione si afferma l’ inammissibilità per la mancata indicazione di quando il ricorrente avrebbe dedotto nei giudizi di merito che la foto depositata era stata scattata nel 2013.

Con laquarta eccezione si deduce l’ inammissibilità del ricorso, in quanto la valutazione delle prove è attività riservata al giudice del merito.

3. Tale ultima eccezione è fondata nei termini che si precisano .

Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto induce ad una rivisitazione dei mezzi probatori ed a una loro diversa valutazionecon riguardo ad elementi non decisivi della fattispecie.

Qualora, infatti, anche la data di acquisizione della foto fosse quella indicata in ricorso (2013) , comunque , resta che la sentenza ha ritenuto non idoneo quel mezzo probatorio, peraltro unico, a dimostrare la fondatezza della pretesa impositiva sulla maggiore superficie, e su tale valutazione è preclusa ogni delibazione.

Vaaffermato che i l travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell 'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti -il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale(Cass., Sez.

U, n. 5792/2024, Rv. 670391 -01).Tale arresto si pone in linea di continuità con il principio da tempo affermato secondo cuiè inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez.

U, n. 34476/2019, Rv. 656492 –03, Sez. 1, n. 5987/2021, Rv. 660761 - 02) .

La fotografia in questione , anche nell’ipotesi sostenuta dal ricorrente, è relativa ad un anno diverso ed antecedente a quello oggetto di imposizione (2014) .

Essa, pertanto, non poteva valere per l’anno successivo, attesa tra l’altro l ’estrema variabilità e la mutevolezza delle circostanze di fatto, trattandosi di superficie diun arenile .

Il travisamento sarebbe quindicaduto, quando effettivamente occorso, a tutto concedere, su un elemento di causa non decisivo, perché non idoneo, qualora correttamente considerato, a sovvertire l’esito della lite.

4. Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso .

Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13,comma 1-quater , del d .P.R. n. 115 del 2002 , se dovuto.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso; condannail ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 1.700 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi,rimborso forfettario e accessori di legge nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21443/2022R.G. proposto da Comune di Roseto degli Abruzzi, in persona del sindaco p.t. , rappresentat o e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di quest’ultima P.E.C. [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall’avv . [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso il loro domicilio, in Roma, viale delle Milizie, n. 1 e presso il domicilio digitale di quest i P.E.C. [OSCURATO:EMAIL];francesco.camerini@pecordineavvocatil aquila.it -controricorrente - Oggetto:avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria per l’Abruzzo n. 238/2023depositata il 28 marzo 202 3 . Udita la relazione svolta nella udienza del 19 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA] RITENUTOCHE oggettodella controversia è l’avviso di accertamento n. 397 , emess o dal comune di Roseto degli Abruzzi(d’ora in poi ricorrente) nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C., (d’ora in poi controricorrente), per un omesso versamento TARI per l'anno 201 4 , riguardante uno stabilimento balneare, in particolare, l’utilizzazione di una maggiore superficie utilizzata di unaconcessione demaniale marittima di mq. 1.126 rispetto a quella dichiarata, utilizzata per posa ombrelloni; in fatto, veniva emesso un primo avviso nel 2019, annullato, poi, dallo stesso odierno ricorrente, in quanto carente di motivazione relativamente al maggiore importo richiesto, cui ha fatto seguito un secondo avviso notificato il 7 dicembre 2020, sempre sull’annualità 2014; la CTP ha accolto il ricorso dell’odiern a controricorrente sul presupposto della fondatezza dell’eccezione di decadenzadi cui all’art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006; la CTRha riformato la pronuncia di primo grado , sulla base delle ragioni che ancora rilevano in questa sede: - «Sia pure con riferimento al d.lgs. n. 507 del 1993, in applicazione dell’art. 70, i soggetti passivi dell'impostadevono presentare, "entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione", denuncia unica dei locali e delle aree tassabili (e, nello stesso termine, devono provvedere a denunciare ogni variazione che influisce sull'importo della tassa dovuta). - In via generale, secondo un'opinione da tempo diffusa in giurisprudenza, l'espressione "entro il 20 gennaiosuccessivo all'inizio dell'occupazione o detenzione" riguarda sempre e comunque l'anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare. Ciò significa che, a prescindere dal momento in cui, nell'anno di riferimento, ha inizio l'occupazione (o detenzione), la denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'annosuccessivo. Di conseguenza, è a partire da tale data che inizia a decorrere, per l'ente impositore, il terminedi decadenza previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161 (così Cass., Sez. 5, n. 17219/2018 per un precedente specifico; conf. Cass., Sez. 5, n. 27578/2018; Cass., Sez. 5, n. 17219/2018; Cass., Sez. 5,n. 1984/2018; Cass., Sez. 5, n. 22894/2017; Cass., Sez. 5, n. 18499/2017; Cass., Sez. 5, n. 11675/2017). - « Il secondo motivo dell’appello incidentale è, invece, fondato. L’avviso di accertamento risulta sufficientemente motivato, in quanto si legge che “dalla verifica della banca dati delle dichiarazioni delle risultanze del sistema informativo dell’ente (anagrafe, catasto, SUAP, Sister, [OSCURATO:PERSONA] ecc.) ed a seguito delle rilevazioni delle superficie soggette a tassazione è stata ravvisata l’omessa denuncia in quanto non risulta dichiarata la maggiore superficie utilizzata come posa ombrellone”. Tuttavia, la dimostrazione della maggiore superficie asseritamente occupata proviene esclusivamente da una fotografia aerea relativa all’anno 2018, diverso da quello oggetto di causa». L’odierno ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo e depositato memoria; la controricorrent e si è costitui t a con controricorso e depositato memoria. CONSIDERATOCHE 1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4e 5 c . p.c. per error in iudicando e d omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio. Sostiene che la sentenza impugnata siabasata sull’errata percezione di un documento prodotto; in particolare , la fotografia aerea riporta come data di acquisizione l’8 aprile 2013 e non 2018, come sostenuto in sentenza. 2. La controricorrente solleva una serie di e c cezion i preliminar i inammissibilità del ricorso che per ragioni di carattere logico devono essere trattate prioritariamente.Con la prima eccezione, lamenta che il ricorso è pr i vo dell’indicazione dell’oggetto, del valore e della sintesi dei motivi, nonché manca il riferimento al sottofascicolo. Con la seconda eccezione si sostiene l’inammissibilità del ricorso,perché sarebbe preclusa la produzione documentale in sede di legittimità. Si deduce in proposito che la doglianza del ricorso, al più, avrebbe potuto costituire motivo di errore revocatorio. Con la terza eccezione si afferma l’ inammissibilità per la mancata indicazione di quando il ricorrente avrebbe dedotto nei giudizi di merito che la foto depositata era stata scattata nel 2013. Con laquarta eccezione si deduce l’ inammissibilità del ricorso, in quanto la valutazione delle prove è attività riservata al giudice del merito. 3. Tale ultima eccezione è fondata nei termini che si precisano . Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto induce ad una rivisitazione dei mezzi probatori ed a una loro diversa valutazionecon riguardo ad elementi non decisivi della fattispecie. Qualora, infatti, anche la data di acquisizione della foto fosse quella indicata in ricorso (2013) , comunque , resta che la sentenza ha ritenuto non idoneo quel mezzo probatorio, peraltro unico, a dimostrare la fondatezza della pretesa impositiva sulla maggiore superficie, e su tale valutazione è preclusa ogni delibazione. Vaaffermato che i l travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell 'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti -il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale(Cass., Sez. U, n. 5792/2024, Rv. 670391 -01).Tale arresto si pone in linea di continuità con il principio da tempo affermato secondo cuiè inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, n. 34476/2019, Rv. 656492 –03, Sez. 1, n. 5987/2021, Rv. 660761 - 02) . La fotografia in questione , anche nell’ipotesi sostenuta dal ricorrente, è relativa ad un anno diverso ed antecedente a quello oggetto di imposizione (2014) . Essa, pertanto, non poteva valere per l’anno successivo, attesa tra l’altro l ’estrema variabilità e la mutevolezza delle circostanze di fatto, trattandosi di superficie diun arenile . Il travisamento sarebbe quindicaduto, quando effettivamente occorso, a tutto concedere, su un elemento di causa non decisivo, perché non idoneo, qualora correttamente considerato, a sovvertire l’esito della lite. 4. Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso . Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13,comma 1-quater , del d .P.R. n. 115 del 2002 , se dovuto. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso; condannail ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 1.700 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi,rimborso forfettario e accessori di legge nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a qu