CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 35111/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03S7FXL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 del TRIBUNALE di MILANOd-a-t-o-avvi-s-P alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Milano applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena - concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per essere rientrato, a seguito di un'espulsione, nel territorio dello Stato senza la speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ricorreva per cassazione, deducendo vizio di motivazione per non avere il giudice valutato la piena sussistenza delle cause di non punibilità o di esclusione del reato di cui all'art. 129 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile. Il dedotto motivo non è previsto tra i casi di impugnazione della sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103 e applicabile al caso in esame ratione temporis. L'applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in conseguenza del quale l'imputato e il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen., scrutinio che risulta correttamente eseguito nel caso di specie, e comunque non costituisce vizio rilevabile in sede di legittimità ("In tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate". Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versaamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. ti P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estenso