CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15636/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2019 del TRIBUNALE di CREMONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Cremona condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi uno di reclusione e ad euro 1.200,00 di multa, perché ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 624-bis c.p. per essersi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, introdotto nell'androne di un'abitazione impossessandosi di due biciclette. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Corte di appello di Brescia, deducendo quale unico motivo di doglianza l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'inosservanza degli artt. 28 e 29 c.p. quanto alla mancata applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che invece andava disposta considerato che la pena base per il reato più grave era stata stabilita in anni tre di reclusione. 3. La 7" Sezione penale -alla quale il ricorso era stato assegnato ex art. 610 c.p.p.- ha rimesso gli atti alla 5" Sezione, rilevando che sulla questione della competenza ad applicare le pene accessorie risulta esservi un contrasto giurisprudenziale. 4. Il Procuratore Generale in sede, in persona del sostituto procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del dell'art. 23/8 del decreto-legge n. 137/2020, conv. con modificazioni dalla legge n. 176/2020, e artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105/2021 conv. dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'omessa applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, che va disposta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rimesso alla Sezioni Unite di questa Corte, involgendo la soluzione della questione- oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità - relativa all'ammissibilità del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che ometta l'applicazione di una pena accessoria. 2. Nel caso di specie, invero, la Corte territoriale ha determinato la pena base irrogata all'imputato in anni tre di reclusione aumentata ex art. 81 c.p. ad anni tre e mesi uno di reclusione, sicchè, sulla base di quanto dedotto dal P.G. ricorrente, alla condanna ad una pena (base) non inferiore a tre anni, doveva conseguire l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ex art. 29 c.p.. Peraltro, come più volte affermato da questa Corte, ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione (cfr. per tutte Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Rv. 270240). 3. Secondo l'orientamento tradizionale, il rimedio accordato al pubblico ministero, ove la sentenza di condanna abbia omesso di applicare le pene accessorie, è il ricorso al giudice dell'esecuzione e non l'impugnazione. Infatti, dal combinato disposto dell'art. 20 cod. pen. e art. 662 cod. proc. pen. e art. 183 disp. att. cod. proc. pen. si ricava che, conseguendo le pene accessorie di diritto alla condanna, nel caso in cui, per mera dimenticanza, non si sia provveduto alla loro irrogazione con la sentenza che ha affermato la responsabilità penale dell'imputato, il pubblico ministero non può proporre impugnazione dolendosi di tale omissione, ma deve chiederne l'applicazione al giudice della esecuzione (Sez. 6, n. 13789 del 20/01/2011, [OSCURATO:PERSONA]. 249908 e tra le altre Sez. 3, n. 10199, 8 ottobre 1997, Aprile; Sez. 1, n. 45381, 10 novembre 2004, Tinnirello). 3.1. Più recentemente- anche in linea con le sentenze Sez. 1, n. 23661 del 29/04/2014, Anselmi, Rv. 259690 e Sez.1, n. 22067 del 01/02/2011 Rv. 250227- è stata affermata l'inammissibilità del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che abbia omesso l'applicazione di una pena accessoria, anche nel caso di pena accessoria obbligatoria, ma discrezionale nel "quantum", non espressamente determinata dalla legge quanto alla durata, dovendo il P.M. pur sempre ricorrere al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. (Sez. 5 n. 47604 del 28/10/2019 PG c/ Cagnoli, Rv. 277547). Anche in quest'ultima pronuncia è stato ribadito il principio che essendo le pene accessorie conseguenza della condanna, nel caso in cui, per mera dimenticanza, non si sia provveduto alla loro irrogazione con la sentenza di condanna, il pubblico ministero non può proporre impugnazione dolendosi di tale omissione, ma deve chiederne l'applicazione al giudice dell'esecuzione, nel quadro della competenza delineata dall'art. 676 cod. proc. pen. alla luce del combinato disposto degli artt. 20 cod. pen., 662 e 676 cod. proc. pen. e, con riferimento alle pene accessorie predeterminate anche nella durata, dell'art. 183 disp. att. cod. proc. pen.. 3.2. Risulta, inoltre, egualmente inquadrabile in tale orientamento la pronuncia che ha ritenuto l'inammissibilità del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che abbia omesso la pena accessoria della pubblicazione della sentenza - conseguente di diritto alla condanna per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. - dovendo, in tal caso, il pubblico ministero proporre ricorso al giudice dell'esecuzione (Sez. 5, n. 51390 del 21/06/2018, P.G. C/[OSCURATO:PERSONA], Rv. 274453-01).4. In senso contrario al suddetto indirizzo si colloca la pronuncia della Sez. 6 n. 1578 del 26/11/2020 Rv. 280582, con la quale è stato affermato il principio, secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire sull'applicazione di una pena accessoria e l'omissione sia emendabile direttamente dalla Corte, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 67, della legge 23 giugno 2017, n. 103, non richiedendosi l'esercizio di un potere discrezionale. La pronuncia in questione, al fine di ritenere l'omissione emendabile anche nel corso del giudizio di cognizione, fa leva appunto sul disposto dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., che ha inteso, con riferimento a questo aspetto, espressamente ampliare i poteri decisori nel giudizio di legittimità, permettendo alla Cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, ove sia possibile adottare i provvedimenti necessari. All'uopo è stato evidenziato che l'orientamento contrario più risalente poteva ritenersi ragionevolmente rispettoso dell'assetto normativo vigente prima della modifica all'art. 620 cod. proc. pen. introdotta dalla novella del 2017, ma che oggi può essere giustificatamente superato con riferimento ai casi nei quali per l'applicazione della pena accessoria non sia richiesto l'esercizio di alcun potere discrezionale. Né a tale opzione esegetica sarebbe di ostacolo il dettato dell'art.183 disp. att. cod. proc. pen., disposto questo che presuppone che la sentenza sia passata in giudicato e che la questione sia portata appunto all'attenzione del giudice dell'esecuzione, non potendo sulla stessa più pronunciarsi il giudice di una impugnazione. 4.1. All'indirizzo in esame ha aderito anche la sentenza della Sez. 2 n. 42003 del 24/09/2021 Rv. 282206, mentre con la sentenza della Sez. 6 n. 46089 del 09/11/2021, Rv. 282399 è stato ulteriormente precisato che, pur dovendosi ribadire la generale ammissibilità del ricorso per cassazione del Procuratore Generale per la mancata applicazione della pena accessoria, occorre considerare anche il caso in cui la pena accessoria pretermessa dal giudice di primo grado non sia di durata fissa, con applicazione del disposto di cui all'ad 620/1 lett. I) c.p.p., ma richiedente l'esercizio di discrezionalità commisurativa da parte del giudice e non la mera applicazione del principio di equiparazione cronologica tra pena principale e pena accessoria, sancito dall'art. 37 cod. pen.. Ciò alla luce del radicale mutamento degli orizzonti interpretativi sul tema della determinazione della durata delle pene accessorie verificatosi per effetto della sentenza n. 222 del 2018 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevedeva le pene accessorie fallimentari di durata fissa decennale, anzichè di durata fino a dieci anni, nonché della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte. N.28910 del 28/2/2019, Suraci, che in accordo con la sentenza n. 222 del 2018 della Corte Costituzionale -e superando il proprio precedente orientamento- ha affermato che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. Pertanto, a maggior ragione una pena accessoria così strutturata può essere irrogata solo con sentenza e con una motivazione che consenta di controllare, mediante l'esercizio del diritto di impugnazione, l'uso del potere discrezionale accordato al giudice ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchè non può essere operata in sede di esecuzione. 5. Alla luce dei descritti orientamenti di legittimità emerge, pertanto, un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, segnalato con la relazione dei Massimario n. 40 del 12/07/2021, con la quale è stato pure evidenziato che le sentenza n. 47604 del 28/10/2019 e n. 51390 del 21/06/2018 sono state emesse sotto la vigenza dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., come novellato dall'art. 1, comma 67, I. 23 giugno 2017, n. 103, ma cionostante è stato ribadito il principio di cui alla Sez. 6, n. 13789 del 20/01/2011, Fiorito. 6. Conclusivamente il Collegio ritiene di rimettere ai sensi dell'art. 618/1 c.p.p. alle Sezioni Unite di questa Corte il ricorso in esame, sottoponendo ad esse il seguente quesito: "Se sia ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza che ometta l'applicazione di una pena accessoria, ovvero debba in tal caso il pubblico ministero ricorrere al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen.". P.Q.M. rimette il ricorso alle Sezioni Unite Così deciso in Roma il 15.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] P zzullo Stef9u Psnliva(-77,1ko_ 7~"\\