CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 19643/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato e difeso da ll'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con studio in Caltanissetta, Via T. Tamburini , 2 PEC [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Caltanissetta - in persone del Prefetto pro tempore domiciliato e con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 30 PEC [OSCURATO:EMAIL] e ; nonchè Ministero dell’Interno, Questura di Palermo, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato. –intimato – Oggetto: Immigrazione espulsione avverso l’ordinanza n. 97/2022 del Giudice di Pace di Caltanisetta depositato il 18.3.2022ed emess a nel giudizio r.g. n. 253 /20 22 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 .3 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, in data 2.7.2021 presentava alla Questura di Caltanissetta istanza di rinnovo del permesso. In data 24.1.2022, la Questura emetteva il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo che veniva notificato all'interessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] unitamente al decreto di espulsione del Prefetto di Caltanissetta. Il provvedimento prefettizio veniva emesso sul presupposto che «il cittadino straniero è destinatario di un provvedimento, emesso dalla Questura di Caltanissetta in data 24/01/2022 e notificato il 27/01/2022, di rifiuto del permesso di soggiorno» e per essersi il «ricorrente trattenuto nel territorio nazionale in maniera irregolare, valutata la posizione del cittadino straniero sopra indicato, dalla quale emerge che il medesimo è illegalmente presentesul [OSCURATO:PERSONA]...», « c onsiderato che la presente decisione è stata adottata a seguito di una valutazione sulla presenza irregolare del cittadino straniero sul territorio nazionale...». Con ricorso proposto avanti il competente Giudice di Pace di Caltanissetta il ricorrente impugnava il decreto di espulsione del Prefetto di Caltanissetta del 27.1.2022, notificato in pari data dalla Questura di Caltanissetta. Con l’ordinanza impugnata l’adito Giudice di Pace rigettava il gravame. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] presentato ricorso per cassazione con sette motivi trattati in due gruppi rispettivamente i primi quattro e gli ultimi tre. L’amministrazione intimata ha depositato soltanto “nota per partecipazione all’udienza pubblica”. RAGIONI DELLA DECISIONEIlricorrente deduce: 1.V iolazione art. 18 , comma 5 , d . lgs . n. 150/2011 in riferimento all'art. 360,n. 3, c . p . c . 2.V iolazione art. 18 , comma 6 , d . lgs . n. 150/2011 in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. 3.Violazione art. 182 c.p . c . in riferimento all'art. 360 , n. 3 , c . p . c . 4.Violazione art 101 c. p . c . in riferimento all'art. 360 , n. 3 , c . p . c . Le censure si riferiscono tutte alla circostanza che il Giudice di Pace avrebbe, erroneamente, ritenuto che la costituzione in giudizio della Questura, delegata dalla Prefettura, fosse legittima, ritenendo il ricorrenteche la delega possa essere attribuita soltanto al personale della stessa Prefettura e non ad altro organo dello Stato. 4.1 L e censure sono inammissibili. Il ricorrente, infatti, deduce la costituzione, davanti al Giudice di Pace , di un funzionario della questura, anziché della prefettura, privo di delega. Ora, la irrituale costituzione della parte convenuta non determina la nullità della decisione finale del giudice, ma semmai la sua infondatezza nel caso in cui sia fondata su eccezioni o prove non rilevabili o acquisibili d’ufficio dal giudice stesso, oppure l’infondatezza della condanna della parte attrice alle spese processuali. Nessuna di tali ipotesi viene dedotta nella specie, onde la questione è irrilevante. 5.Per violazione dell'art. 13, comma 2 , t.u.i. in riferimento all'art. 360,n. 3, c . p . c . 6.Per violazione dell'art. 13,comma 2, lettera i) , t.u.i. in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. 7.Per violazione dell'art. 21 octies, comma 1, l . n. 241/ 19 90 in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. Le censure si riferiscono tutte alla circostanza che il decreto di espulsione è stato notificato allo straniero contestualmente alprovvedimento con il quale la Questura di Caltanissetta non ha accolto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno; ciò significherebbeche il ricorrente non ha avuto neanche il tempo «di intrattenersi in maniera irregolare sul territorio nazionale», presupposto quest'ultimo espressamente previsto dall'art. 13, comma 2 , e ritenuto erroneamente sussistente sia dall'autorità amministrativa sia dal giudice di Pace. Il provvedimento sarebbe stato emesso anche in violazione dell’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990 perché le autorità amministrative non avrebbe mai contestato il rapporto di lavoro subordinato del ricorrente, ma avrebbero considerato rilevante l’assenza di stabilità abitativa: considerazione errone a poiché l’atto è stato notificato al ricorrente presso la sua abitazione come risulta dal certificato di residenza e dal contratto di locazione esibito al Giudice. 7.1 Le censure sono infondate . Va infatti osservato, s otto il primo profilo,che sulla base della piana esegesi dell’art. 13, comma 2, lett. b), t.u.imm., l’espulsione dello straniero può essere disposta “quando il permesso di soggiorno è stato … rifiutato”, senza che sia previsto alcun requisito di durata del trattenimento dello straniero sul territorio nazionale. Sotto il secondo profilo, va ricordato che per consolidata giurisprudenza di questa Corte, non esiste alcun rapporto di pregiudizialità tra il giudizio amministrativo, avente ad oggetto i presupposti per il rilascio di un titolo di soggiorno, e il giudizio ordinario sull'espulsione (ex multis, Cass. 12976/2016). Il controllo dell'autorità giurisdizionale ordinaria sul provvedimento prefettizio è quello del riscontro dell'esistenza, al momento dell'espulsione, dei requisiti di legge che lo impongono, e la mera carenza del permesso di soggiorno fa venir meno il diritto dello straniero di rimanere in Italia. La decisione del giudice amministrativo, sulle condizioni dirilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro,non è pregiudiziale a quella del giudice ordinario sul decreto d'espulsione, che legittimamente è emesso per la mera carenzadel permesso di soggiorno. 5.Per quanto esposto, il ricorso va rigettato . No n vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva dell’autorità intimata. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdel