CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13059/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 dicembre 1973; avverso l'ordinanza del 1° ottobre 2025 del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi, con rinvio, l'ordinanza impugnata. v\[OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il Tribunale di Lecce, giudicando a seguito del rinvio disposto da questa Corte, ha nuovamente rigettato l'istanza - proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - di riconoscimento del vincolo della continuazione (in parte già affermato dal giudice di cognizione) tra i reati per i quali era già stato giudicato colpevole con le plurime sentenze indicate nel corpo dell'istanza (sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del GIP del Tribunale di Roma, irrevocabile il 27 febbraio 2020; sentenza del Tri-bunale monocratico di Ravenna, irrevocabile il 5 novembre 2021; sentenza del Tribunale monocratico di Modena, irrevocabile il 4 aprile 2023; sentenza del Tri-bunale monocratico di Bergamo, irrevocabile il 26 giugno 2023; sentenza della Corte di Appello di Ancona, irrevocabile il 12 ottobre 2023; sentenza del Tribunale di Lecce, irrevocabile il 3 novembre 2023); tutte relative ad altrettante truffe com-messe in varie parti d'Italia (Roma, Ravenna, Modena, Bergamo, [OSCURATO:PERSONA] e Lecce). 2. Il ricorso si compone di due motivi d'impugnazione, entrambi formulati sotto i concorrenti profili della violazione di legge (in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 e 627 cod. proc. pen.) e del connesso vizio di motivazione. La difesa deduce che il Tribunale si sarebbe limitato a reiterare la medesima valutazione già espressa con l'originario decreto annullato da questa Corte (l'esistenza di una mera tendenza a delinquere) senza confrontarsi - e in ciò violando l'esplicito clic-tum imposto con la sentenza rescindente - con quanto ritenuto, in sede di cogni-zione, dal Tribunale di Bergamo - che, al contrario, aveva già riconosciuto l'esi-stenza di un vincolo tra le truffe del 14 maggio 2018 e del 7 novembre 2018, esse stesse in continuazione con altre precedenti - e senza considerare la sussistenza di tutti gli indici giurisprudenziali sintomatici dell'esistenza di un'originaria pro-grammazione: l'omogeneità delle violazioni (tutte truffe), la contiguità spazio tem-porale delle condotte (commesse nell'arco di poco più di un anno avendo sempre come base logistica Roma), la costanza e l'identità delle modalità esecutive (rea-lizzate mediante la pubblicazione di falsi annunci pubblicati su internet concernenti la vendita o la locazione di immobili inesistenti), l'unicità della finalità (economica) perseguita. 9CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. La sentenza rescindente aveva chiamato il giudice dell'esecuzione a confrontarsi con la parallela valutazione compiuta dal Tribunale di Bergamo, che - in sede di cognizione - aveva già ritenuto avvinti dal vincolo della continuazione alcuni reati, commessi in un lasso di tempo (tra il 14 maggio 2018 e il 7 novembre 2018) al cui interno si collocavano, in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame (le truffe commesse ad Ancona il 5 luglio 2018, a Modena il 30 luglio 2018 e a Lecce il 14 agosto 2018); sicché, pur nella riconosciuta autonomia di decisione, ove avesse inteso non accogliere tale do-manda, anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossi-mità temporale e di medesimezza spaziale, era tenuto a motivare la sua decisione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti. 2. L'ordinanza impugnata, pur formalmente richiamando il dictum della sen-tenza rescindente, si è invece limitata a ribadire la sua valutazione negli stessi termini censurati da questa Corte, senza in alcun modo esplicitare, come espres-samente richiesto dalla sentenza rescindente, le ragioni per le quali, pur a fronte dei medesimi dati fattuali (l'omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio tem-porale delle condotte, l'identità delle modalità esecutive), avesse inteso discostarsi dalla valutazione espressa in sede di cognizione; offrendo, così, una motivazione del tutto avulsa dalle risultanze processuali e priva di efficacia dimostrativa ri-spetto all'accertamento richiesto. 3. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce. P.Q.M. P.Q.MIl C sigli e estensore Il PrOde te Alfredo 1.iano