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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2001

Cassazione n. 35580/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 21.5.2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Torino del 4.11.2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 333,00 di multa per il delitto di tentato furto pluriaggravato in abitazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata.

2. L'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione deducendo, con unico motivo, nullità della sentenza per carenza e vizio logico della motivazione, nonché violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen.

La ricorrente censura la decisione impugnata sotto il duplice profilo del trattamento sanzionatorio e della mancata esclusione della recidiva, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato la modesta gravità dei fatti, la confessione resa e l'assenza di elementi indicativi di elevata pericolosità sociale.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo dedotto risulta meramente riproduttivo delle doglianze già proposte in appello e disattese con congrua motivazione dalla Corte territoriale, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

La Corte d'Appello ha adeguatamente motivato il diniego di esclusione della recidiva valorizzando la pluralità di precedenti condanne per identici delitti contro il patrimonio (nel 2018, 2019 e 2023, con ultima pronuncia divenuta irrevocabile nel maggio 2024), elementi sintomatici di una stabile inclinazione a delinquere e di accentuata colpevolezza.

Sul punto, va ribadito il consolidato principio secondo cui il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza, alla distanza temporale e al livello di omogeneità esistente tra loro, nonché ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo (Sez.11, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).

Tale valutazione, rientrando nell'ambito dell'attività discrezionale riservata al giudice di merito, sfugge al sindacato di legittimità quando - come nella specie - risulti sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha congruamente giustificato il lieve scostamento dal minimo edittale in ragione dei mezzi impiegati, delle modalità del fatto (commesso in concorso con tre persone all'interno di abitazione privata), del nocumento morale cagionato e della elevatissima pericolosità dell'imputata.

Peraltro, questa Corte ha ripetutamente affermato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).

Nel caso in esame, la pena irrogata risulta inferiore alla media edittale, rendendo pertanto immune da censure la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 21.5.2025, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Torino del 4.11.2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 333,00 di multa per il delitto di tentato furto pluriaggravato in abitazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata. 2. L'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione deducendo, con unico motivo, nullità della sentenza per carenza e vizio logico della motivazione, nonché violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. La ricorrente censura la decisione impugnata sotto il duplice profilo del trattamento sanzionatorio e della mancata esclusione della recidiva, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato la modesta gravità dei fatti, la confessione resa e l'assenza di elementi indicativi di elevata pericolosità sociale. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo dedotto risulta meramente riproduttivo delle doglianze già proposte in appello e disattese con congrua motivazione dalla Corte territoriale, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. La Corte d'Appello ha adeguatamente motivato il diniego di esclusione della recidiva valorizzando la pluralità di precedenti condanne per identici delitti contro il patrimonio (nel 2018, 2019 e 2023, con ultima pronuncia divenuta irrevocabile nel maggio 2024), elementi sintomatici di una stabile inclinazione a delinquere e di accentuata colpevolezza. Sul punto, va ribadito il consolidato principio secondo cui il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza, alla distanza temporale e al livello di omogeneità esistente tra loro, nonché ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo (Sez.11, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). Tale valutazione, rientrando nell'ambito dell'attività discrezionale riservata al giudice di merito, sfugge al sindacato di legittimità quando - come nella specie - risulti sorretta da motivazione immune da vizi logici o giuridici. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha congruamente giustificato il lieve scostamento dal minimo edittale in ragione dei mezzi impiegati, delle modalità del fatto (commesso in concorso con tre persone all'interno di abitazione privata), del nocumento morale cagionato e della elevatissima pericolosità dell'imputata. Peraltro, questa Corte ha ripetutamente affermato che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Nel caso in esame, la pena irrogata risulta inferiore alla media edittale, rendendo pertanto immune da censure la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/09/2025 Il Consigliere estensore Il
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