CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14144/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il 13/09/1989 avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla qualificazione del fatto come detenzione finalizzata allo spaccio ex art. 73 comma 5, D.P.R. 309/90, sostenendo che la Corte abbia fornito una motivazione meramente apodittica, senza considerare gli elementi favorevoli alla tesi dell'uso personale. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione al mancato esame delle condizioni economiche e lavorative del [OSCURATO:PERSONA], documentate in atti, le quali avrebbero potuto giustificare l'acquisto di una picciola scorta destinata al consumo personale. Il ricorso è inammissibile. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Il primo motivo, altresì, è costituito da mere doglianze in punto di fatto. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici d'appello, infatti, hanno valorizzato una pluralità di elementi fattuali che, considerati nel loro complesso, sono stati ritenuti indicativi della destinazione alla cessione. In tal senso assume rilievo il rinvenimento, nel contesto abitativo dell'odierno ricorrente, di due bilancini di precisione e di materiale destinato al confezionamento della sostanza, consistente in buste di plastica trasparente e ritagli di carta stagnola. La presenza di strumenti di pesatura e di materiali idonei al confezionamento delle dosi costituisce, infatti, un dato oggettivo che rappresenta un significativo indice della destinazione della sostanza alla cessione.Un ulteriore elemento rilevante è rappresentato dagli esiti della consulenza tecnica sulla sostanza sequestrata, dalla quale è emerso che l'hashish rinvenuto, avrebbe consentito di ricavare 157 dosi medie. Pur non potendo il solo dato quantitativo fondare automaticamente la presunzione di destinazione allo spaccio, esso costituisce comunque un elemento indiziario che può essere legittimamente valorizzato dal giudice quando venga considerato unitamente ad altri elementi sintomatici, come nel caso di specie. In tal senso si è espressa anche questa Corte affermando che, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.6 n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255726 - 01). La Corte territoriale ha infatti tenuto conto della personalità del [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi precedenti penali, evidenziando come egli sia gravato da numerosi precedenti specifici e sia stato arrestato più volte, anche in tempi recenti, per il medesimo reato. Tali circostanze, rappresentano un elemento utile ad interpretare il significato delle risultanze fattuali emerse nel corso delle indagini. Ne deriva che la motivazione della sentenza impugnata appare fondata su una valutazione complessiva e coerente degli elementi probatori acquisiti. Parimenti inammissibile appare il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la situazione lavorativa del ricorrente e la sua possibilità di procurarsi una piccola scorta di sostanza stupefacente per uso personale. Il giudice di merito ha infatti dato atto delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine allo svolgimento di un'attività lavorativa saltuaria come panificatore, rilevando tuttavia come tale circostanza non fosse idonea a spiegare in modo plausibile il complesso degli elementi emersi nel corso della perquisizione. In altri termini, la Corte territoriale non ha affatto ignorato la circostanza invocata dalla difesa, ma l'ha semplicemente ritenuta non decisiva alla luce delle ulteriori risultanze probatorie. La valutazione operata dalla Corte territoriale risulta, pertanto, sorretta da una motivazione logica e coerente. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa 3delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M P.Q.Mffikirzi', D 4