CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 ottobre 2023
Cassazione n. 36159/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 19330/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della C.M.A. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dei soci in proprio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t.,elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal qualeè rappres. e difeso, per procura speciale i n atti ; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappres. p.t., elett.te dom ic. in Roma, alla via delle Fornaci 4 3, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1239/2017 de lla Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 6.3.2018; udita la relazione della causa svolta nel l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarato con sentenza del Tribunale di Avellino del 30.10.2003), convenivanel 2015 innanzi al Tribunale di Avellino, l’[OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo l’inefficacia nei confronti della massa dei creditori e la revoca dei versamenti effettuati dalla società fallita nel periodo sospetto di cui all’art. 67 l.f. (nel testo vigente ratione temporis) sui conti correnti accesi presso la stessa banca, per la somma di euro 163.405,61 attesa la natura solutoria degli stessi, essendo provata la scientia decoctionis della banca. Intanto, nel 2011 il Tribunale aveva omologato il concordato fallimentare proposto da un assuntore, con conseguente interruzione del processo; il concordato era stato poi risolto per inadempimento della società con sentenza del 2012 cui seguiva la riapertura del fallimento. Il Tribunale adito ha rigettato la domanda proposta nel 2015 poiché il diritto fatto valere era prescritto, osservando che: interrottasi la prescrizione con la notifica della domanda il 17.10.08, e ricominciando a decorrere il termine quinquennale a tale data per effetto dell’estinzione del processo, la nuova domanda avrebbe dovuto essere proposta non oltre il 17.10.13, mentre il giudizio era stato intrapreso in data 8.10.15 senza atti interruttivi; in particolare, in caso di chiusura del fallimento derivante dall’apertura del concordato l’interruzione del processo è solo eventuale e dipende dall’iniziativadelle parti; pertanto, l’ambito applicativo dell’art. 140, c.2, l.f., nella parte in cui consente la riproposizione delle azioni revocatorie già intraprese ed interrotte, deve essere limitato al solo caso in cui una pronuncia d’interruzione del giudizio vi sia stata da parte delgiudice procedente; quindi, solo in tal caso il giudizio, già promosso, ed entrato in stato di quiescenza, può essere proseguito dal curatore, senza che a quest’ultimo possa essere eccepita l’estinzione, laddove il termine di cui all’art. 305 c.p.c. sia decorso in pendenza della procedura concordataria e fino al momento della riapertura del fallimento; nella specie, la dichiarazione d’estinzione del giudizio di revocatoria era già avvenuta, non nella pendenza del concordato, bensì successivamente alla riapertura del fallimento, posto che il curatore, già reinvestito della sua piena legittimazione processuale, avrebbe ben potuto evitare l’estinzione comparendo all’udienza fissata a norma dell’art. 309 c.p.c., ovvero proporre appello avverso la pronuncia estintiva; il concordato fu risolto e il fallimento riaperto con unico provvedimento, mentre l’estinzione del processo fu pronunciata il 4.12.12 per effetto della seconda mancata comparizione delle parti. Con sentenza del 2018 la Corte territoriale ha rigettato l’appello, osservando che: il precedente giudizio fu dichiarato estinto in quanto all’udienza del 4.12.12, fissata ex art. 309 c.p.c., fu disposta la cancellazione della causa dal ruolo; secondo il disposto dell’art. 123 l.f., all’epoca vigente, in caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli artt. 65, 67 l.f. sono computati dalla data della sentenza di riapertura; secondo l’opinione prevalente, tale norma sottintende che, in caso di riapertura del fallimento, anche avverso gli atti del fallito compiuti prima dell’apertura del fallimento è ammissibile l’azione revocatoria, anche per la prima volta dopo la riapertura, ma in tal caso i termini vanno computati con riferimento alla sentenza pronunciata ex art. 16 l.f.; la norma dell’art. 140, c.2, l.f. va intesa dunque nel senso che, in caso di riapertura del fallimento conseguente alla risoluzione del concordato fallimentare, non solo possono essere proposte o riproposte le azioni revocatorie concernenti gli atti del fallito anteriori al fallimento, ma è anche possibile riproporre le azioni già iniziate ed interrotte per effetto del concordato; di conseguenza èinfondata la tesi secondo la quale le azioni revocatorie dichiarate estinte o da esperire per la prima volta nel fallimento riaperto e non iniziate prima, potrebbero essere proposte tenendo conto, quanto alla decorrenzadei termini di prescrizione, della data di riapertura del fallimento; non emergevano atti interruttivi. Il fallimento della società ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati damemoria. [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 140, c.2, l.f., per non aver la Corte d’appello ritenuto tempestiva, e non prescritta, l’azione revocatoria fallimentare riproposta per essere stata promossa nel quinquennio tra la data di riapertura del fallimento (19.10.12) e la notifica della citazione avvenuta il 5.10.15, applicandosi l’art. 67 nel testo ante-riforma di cui ald.lgs. n. 5/06. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 140, c .2, l.f., nonché del combinato disposto degli artt. 300 e s., c.p.c., 12 preleggi, per aver la Corte territoriale interpretato la possibilità di riproporre le azioni revocatorie interrotte per effetto del concordato nel senso restrittivo di poter riassumere solo le azioni interrotte, laddove il concordato non determina l’interruzione del processo, ma un fenomeno successorio ex art. 111, c.1, c.p.c. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 92, c.2, c.p.c., 13, c.1 quater, d.p.r. n. 115/02, 3, 24, Cost., per aver la Corte d’appello condannato il ricor rente al pagamento delle spese di lit e, senza compensarle, come avevafatto il giudice di primo grado, per l’assoluta novità della questione. Con il quarto motivo vengono riproposti i motivi d’appello non esaminati in quanto ritenuti assorbiti dalla pronuncia di rigetto della Corte d’appello (in ordine alla prova della scientia decoctionis , e alla natura solutoria dei versamenti effettuati dal fallito nel periodo sospetto). Il ricorso è infondato. La riapertura del fallimento costituisce un fenomeno di reviviscenza, ovvero di prosecuzione nel segno dell’unitarietà, della procedura originaria, atteso che la riapertura prescinde dall’accertamento dell’attuale sussistenza dei presupposti del fallimento, senza che in proposito rilevi la dimensione temporale stabilita dall’art. 10 l.fall., e il debito assunto dal fallito in costanza della fase iniziale del suo fallimento rimane inefficace, ex art. 44 l.fall., rispetto ai creditori anche nella fase successiva, essendo il disposto dell’art. 122 l.fall. riferibile ai soli crediti sorti per l’attività del debitore successiva alla chiusura del suo fallimento, come pure anteriore alla riapertura del medesimo (Cass., n. 21219/17). La riapertura del fallimento conseguente alla risoluzione del concordato fallimentare comporta infatti la reviviscenza dell'originaria procedura concorsuale, e non una nuova, autonoma procedura. Ne consegue che ove tale risoluzione benché pronunciata successivamente all'entrata in vigore dei d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169, riguardiun concordato fallimentare omologato anteriormente ad essi, si producono gli effetti di cui agli artt. 122 e 123 legge fall., nei rispettivi testi previgenti, ed al fallimento riaperto, in quanto nuova fase di una procedura che era stata definita secondo la legge anteriore, continuano ad applicarsi le norme preesistenti, atteso il chiaro tenore testuale dell'art. 22 del citato d.lgs. n. 169 del2007 (Cass., n. 8427/13). Premessa la citata giurisprudenza, cui il C ollegio intende dare continuità,i primi due motivi, tra loro connessi, non sono accoglibili . Invero, l’interpretazione propugnata dalla curatela ricorrente non è conforme al dettato dell’art. 140, c.1, l.f., secondo il quale: g Nella specie, l’azione revocatoria dichiarata prescritta non fu interrotta per effetto del concordato, ma fu cancellata dal ruolo(la relativa causa) a norma dell’art. 309 c.p.c. (per mancata comparizione delle parti); pertanto, non sussistono i presupposti della norma, come appare avvalorato dall’art. 123, c.1, l.f., nella versione applicabile ratione temporis(post riforma del 2006) secondo il quale: In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli articoli 65, 67,sono computati dalla data della sentenza di riapertura. Argomentando a contrario, poiché nel caso concreto viene in rilievo un’azione revocatoria non relativa ad atti compiuti dopo la chiusura del fallimento, ma anteriormente, evidentemente i termini di cui agli artt. 65 s, l.f. non possono essere computati dalla data della sentenza di riapertura, come invoca la curatela ricorrente, bensì dall’ultimo atto estintivo. In tal senso, la motivazione della Corte territoriale è corretta ed immune da censure. Gli altri due motivi sono da ritenereassorbiti dal rigetto dei primi due.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta i primi due motivi, dichiara assorbiti gli altri. Condanna il ricorrenteal pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5.800,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato