CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 24436/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova del 05/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova ha respinto la domanda di affidamento in prova e di detenzione domiciliare proposte da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla pena, inflittagli dal Tribunale di Imperia con sentenza del 28 ottobre 2016, di mesi due di arresto per guida in stato di ebrezza. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. insistendo per l'annullamento della decisione impugnata. 2.1. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt.177 e ss. e 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., evidenziando l'omessa notifica del decreto di fissazione della udienza in camera di consiglio per decidere sulla sopra indicata istanza tenuto altresì conto che non aveva sottoscritto l'elezione di domicilio presso il difensore presso cui la notifica era stata eseguita e che non aveva neppure firmato la domanda. 3. A seguito della presentazione del ricorso per cassazione il Tribunale di sorveglianza di Genova, con ordinanza del 12 ottobre 2022, ha provveduto alla sospensione del provvedimento impugnato a norma dell'art.666, comma settimo, del codice di rito. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate / dovendosi ritenere che l'ordinanza impugnata sia pervenuta a una decisione corretta sulla base di un ragionamento giuridico in parte non condivisibile e che va, pertanto, emendato ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen4 2. Come è noto le istanze di differimento dell'esecuzione della pena e di misure alternative alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., devono essere corredate, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato, che non sia detenuto, irreperibile o latitante (Sez. 1, Sentenza n. 30779 del 13/01/2016, Rv. 267407 - 01). Ciò posto si rileva che, nel caso di specie, come dedotto dal ricorrente e risultante dalla consultazione degli atti (che questa Corte può effettuare in ragione del vizio lamentato), l'elezione di domicilio sulla istanza di misura alternative (così come anche l'istanza medesima era sottoscritta dall'interessato, di talché la domanda era inammissibile 'ab origine' per la assenza di una valida elezione di domicilio ai sensi dell'art.677, comma 2-bis, cod. proc. pen. Pertanto, essendo la mancata sottoscrizione della elezione di domicilio equivalente alla mancata elezione, la richiesta del Raimondo era inammissibile sin dall'origine ai sensi della disposizione normativa sopra richiamata. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm