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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2021

Cassazione n. 30919/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG C-0 jelt_t_co- 3 • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 23 aprile 2021 la Corte di Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto dal Procuratore Generale della Repubblica di Lecce avverso la decisione emessa dal Tribunale di Lecce il 26 ottobre del 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. La questione riguarda la legittimazione 'concorrente' di cui all'art. 593 bis cod.proc.pen. (disposizione introdotta dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 11 del 2018), lì dove si stabilisce che il Procuratore Generale, quanto alle decisioni emesse in primo grado, può proporre impugnazione nei soli casi di avocazione o «qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento». 2.1 Nel caso in esame è pacifico che il termine per la proposizione della impugnazione scadeva, per il Procuratore della Repubblica in data 10 novembre 2020 e per il Procuratore Generale in data 19 novembre 2020 (in rapporto alla avvenuta comunicazione della sentenza all'organo radicato presso la Corte di Appello).

L'atto di impugnazione è stato depositato il 6 novembre del 2020, prima della avvenuta decorrenza del termine 'utile' a disposizione del Procuratore presso il Tribunale. 2.2 Secondo la Corte di Appello di Lecce, non versandosi in ipotesi di avocazione, l'atto è da ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione, non essendosi ancora verificata, al momento del suo deposito, la acquiescenza del 'primo organo' titolare del relativo potere.

Il ragionamento in diritto espresso nella decisione si articola lungo due direttrici essenziali : a) non essendo previsto un termine autonomo e diverso per la impugnazione 'sussidiaria' del PG, ma potendo solo differenziarsi il dies a quo, la verifica dell'acquiescenza del Procuratore della Repubblica (che legittima la proposizione della impugnazione da parte del PG) potrebbe risultare in modo espresso, anche in riferimento alle 'intese' di cui all'art.166 bis disp.att. cod.proc.pen. .

L'atto di impugnazione, nel caso di specie, non è assistito da una allegazione da cui risulti la volontà negativa di proporre impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica; b) né potrebbe darsi rilievo alla circostanza di fatto della (posteriore) mancata proposizione dell'atto di impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica, posto che l'atto di impugnazione deve risultare conforme al modello legale al momento della sua genesi e non può essere qualificato come ammissibile ex post in virtù della mancata proposizione dell'appello da parte del Procuratore della Repubblica.

L'acquiescenza, come fattore di legittimazione, deve esistere al momento in cui l'atto viene proposto.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale, deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice. 3.1 Riepilogata la sequenza processuale, si sostiene, in sintesi, che : a) l'acquiescenza è un fenomeno di puro fatto e la mancata proposizione dell'atto di appello da parte del Procuratore della Repubblica la concretizza in piena evidenza; b) l'inerzia del Procuratore della Repubblica è concreto sintomo di acquiescenza e solo l'avvenuto deposito dell'atto di impugnazione da parte di tale !soggetto 'consuma' il potere di impugnare degli organi dell'accusa pubblica e rende privo di legittimazione il Procuratore Generale; c) se il Procuratore Generale ha un 'proprio' termine di impugnazione, è evidente che l'atto può essere sempre depositato in pendenza di detto termine e sarà valutato come ammissibile o meno alla scadenza del termine di impugnazione dell'altro organo legittimato; d) nessun obbligo di esplicitare i termini delle 'intese' tra Procura Generale e Procure territoriali interne al distretto è previsto dalla legge, tantomeno come condizione di ammissibilità dell'appello.

Si ritiene, pertanto, erronea la interpretazione della disposizione di legge e si insiste per la qualificazione di ammissibilità della impugnazione.

4. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 4.1 In premessa va affermato che senza dubbio alcuno la ammissibilità formale dell'atto di impugnazione va verificata in riferimento al suo momento genetico, con rispondenza o meno ai parametri normativi che incidono sul corretto esercizio del potere.

Vi sono ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, per rinunzia o sopravvenuta carenza di interesse, che nel caso in esame tuttavia non rilevano.

Tuttavia, nella decisione impugnata, la Corte di Appello di Lecce individua il momento genetico della impugnazione nell'attività materiale del deposito dell'atto.Tale individuazione è di certo quella che consente, in via ordinaria, di verificare l'avvenuto o meno rispetto dei termini, con presa d'atto di una eventuale impugnazione tardiva.

Ma nel particolare caso disciplinato dall'art. 593 bis cod.proc.pen. - con legittimazione sussidiaria del Procuratore Generale, salvo il caso della titolarità diretta derivante dalla avocazione - ben può ritenersi che il momento di verifica della particolare legittimazione sussidiaria vada identificato non già con il deposito del 'proprio' atto di impugnazione ma con quello della «scadenza» del termine di lecige concesso al primo titolare del potere. 4.2 La ragione per cui il Collegio propende per simile tesi va ricercata nella stessa natura giuridica della acquiescenza, nozione utilizzata dal legislatore.

L'acquiescenza è di regola un comportamento concludente di tipo negativo, per cui la parte titolare di una facoltà di tipo oppositivo non provvede ad esercitarla nel termine che gli è concesso dalla legge (v. ex multis Sez.

I n. 10736 del 23.9.1998, rv 212121; Sez IV n. 6681 del 30.4.1993, rv 195479).

Da ciò deriva che salvi i casi di manifestazione espressa della acquiescenza - più propriamente definibili come ipotesi di rinunzia formale all'esercizio della facoltà o di consenso espresso - per esservi percezione effettiva dell'acquiescenza è necessario che il termine per l'esercizio della facoltà spettante al titolare del potere o della facoltà sia integralmente decorso.

Lì dove si tratti di una impugnazione, è la decorrenza integrale del termine a determinare la constatazione legale di acquiescenza. cit<ND 4.3 Ciò, tuttavia, non determina che l'atto di impugnazione 'sussidiario' 122M1 essere validamente depositato solo in epoca posteriore alla «venuta in essere» dell'acquiescenza del primo legittimato.

E' evidente, infatti, che l'esistenza di un 'proprio' termine di legge determina - in quanto tale - uno spazio temporale entro il quale l'attività può essere legittimamente compiuta, come evidenziato dal PG ricorrente.

La legge processuale configura il termine per impugnare - quanto alla sua estensione - in modo uguale per il Pubblico Ministero e per il Procuratore Generale e la differenza di decorrenza dipende esclusivamente dal fatto che al PG è sempre dovuto l'avviso di deposito della sentenza.

Lì dove l'atto di impugnazione proposto dal Procuratore Generale, come nel caso di specie, venga depositato (nei termini propri) prima della decorrenza ultima del termine previsto in favore del Procuratore della Repubblica non può dunque parlarsi di inammissibilità, quanto di una condizione definibile in termini di «sospensione della validità», posto che la conformità al modello legale dell'atto dipende, a ben vedere, da una condizione di fatto (la integrale decorrenza dell'altrui termine senza proposizione dell'appello) estranea alla volontà del titolare del potere sussidiario.

La verifica circa l'ammissibilità o meno dell'atto di impugnazione del Procuratore Generale (se depositato prima della decorrenza del termine concesso al primo legittimato e se manchi una dichiarazione espressa di rinunzia all'esercizio della facoltà) va pertanto resa cronologicamente «coincidente» con lo spirare del termine concesso al Procuratore della Repubblica.

Lì dove si manifesti, in tale momento, l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica, tale condizione — di fatto e di diritto - rende ammissibile l'impugnazione del Procuratore Generale, a nulla rilevando il suo previo deposito. 4.4 Simile assetto interpretativo, che qui si propone, risulta, altresì, essere in linea con i contenuti di recente espressi da Sez. 11 n. 6534 del 15.12.2021, dep. 2022, rv 282814 (v. anche Sez.

III n.14242 del 3.3.2021, rv 281577) ove - superando precedenti posizioni - si ritiene irrilevante l'avvenuto deposito dell'atto di impugnazione del Procuratore Generale in pendenza del termine per impugnare del Procuratore della Repubblica, lì dove l'acquiscienza del primo iegittimato si sia poi concretamente manifestata. 4.5 Alla luce delle superiori considerazioni l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sulla ammissibilità dell'atto di appello e, in caso di valutazione positiva, anche per la disamina nel merito dei relativi motivi.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG C-0 jelt_t_co- 3 • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 23 aprile 2021 la Corte di Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto dal Procuratore Generale della Repubblica di Lecce avverso la decisione emessa dal Tribunale di Lecce il 26 ottobre del 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La questione riguarda la legittimazione 'concorrente' di cui all'art. 593 bis cod.proc.pen. (disposizione introdotta dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 11 del 2018), lì dove si stabilisce che il Procuratore Generale, quanto alle decisioni emesse in primo grado, può proporre impugnazione nei soli casi di avocazione o «qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento». 2.1 Nel caso in esame è pacifico che il termine per la proposizione della impugnazione scadeva, per il Procuratore della Repubblica in data 10 novembre 2020 e per il Procuratore Generale in data 19 novembre 2020 (in rapporto alla avvenuta comunicazione della sentenza all'organo radicato presso la Corte di Appello). L'atto di impugnazione è stato depositato il 6 novembre del 2020, prima della avvenuta decorrenza del termine 'utile' a disposizione del Procuratore presso il Tribunale. 2.2 Secondo la Corte di Appello di Lecce, non versandosi in ipotesi di avocazione, l'atto è da ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione, non essendosi ancora verificata, al momento del suo deposito, la acquiescenza del 'primo organo' titolare del relativo potere. Il ragionamento in diritto espresso nella decisione si articola lungo due direttrici essenziali : a) non essendo previsto un termine autonomo e diverso per la impugnazione 'sussidiaria' del PG, ma potendo solo differenziarsi il dies a quo, la verifica dell'acquiescenza del Procuratore della Repubblica (che legittima la proposizione della impugnazione da parte del PG) potrebbe risultare in modo espresso, anche in riferimento alle 'intese' di cui all'art.166 bis disp.att. cod.proc.pen. . L'atto di impugnazione, nel caso di specie, non è assistito da una allegazione da cui risulti la volontà negativa di proporre impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica; b) né potrebbe darsi rilievo alla circostanza di fatto della (posteriore) mancata proposizione dell'atto di impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica, posto che l'atto di impugnazione deve risultare conforme al modello legale al momento della sua genesi e non può essere qualificato come ammissibile ex post in virtù della mancata proposizione dell'appello da parte del Procuratore della Repubblica. L'acquiescenza, come fattore di legittimazione, deve esistere al momento in cui l'atto viene proposto. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale, deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice. 3.1 Riepilogata la sequenza processuale, si sostiene, in sintesi, che : a) l'acquiescenza è un fenomeno di puro fatto e la mancata proposizione dell'atto di appello da parte del Procuratore della Repubblica la concretizza in piena evidenza; b) l'inerzia del Procuratore della Repubblica è concreto sintomo di acquiescenza e solo l'avvenuto deposito dell'atto di impugnazione da parte di tale !soggetto 'consuma' il potere di impugnare degli organi dell'accusa pubblica e rende privo di legittimazione il Procuratore Generale; c) se il Procuratore Generale ha un 'proprio' termine di impugnazione, è evidente che l'atto può essere sempre depositato in pendenza di detto termine e sarà valutato come ammissibile o meno alla scadenza del termine di impugnazione dell'altro organo legittimato; d) nessun obbligo di esplicitare i termini delle 'intese' tra Procura Generale e Procure territoriali interne al distretto è previsto dalla legge, tantomeno come condizione di ammissibilità dell'appello. Si ritiene, pertanto, erronea la interpretazione della disposizione di legge e si insiste per la qualificazione di ammissibilità della impugnazione. 4. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 4.1 In premessa va affermato che senza dubbio alcuno la ammissibilità formale dell'atto di impugnazione va verificata in riferimento al suo momento genetico, con rispondenza o meno ai parametri normativi che incidono sul corretto esercizio del potere. Vi sono ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, per rinunzia o sopravvenuta carenza di interesse, che nel caso in esame tuttavia non rilevano. Tuttavia, nella decisione impugnata, la Corte di Appello di Lecce individua il momento genetico della impugnazione nell'attività materiale del deposito dell'atto.Tale individuazione è di certo quella che consente, in via ordinaria, di verificare l'avvenuto o meno rispetto dei termini, con presa d'atto di una eventuale impugnazione tardiva. Ma nel particolare caso disciplinato dall'art. 593 bis cod.proc.pen. - con legittimazione sussidiaria del Procuratore Generale, salvo il caso della titolarità diretta derivante dalla avocazione - ben può ritenersi che il momento di verifica della particolare legittimazione sussidiaria vada identificato non già con il deposito del 'proprio' atto di impugnazione ma con quello della «scadenza» del termine di lecige concesso al primo titolare del potere. 4.2 La ragione per cui il Collegio propende per simile tesi va ricercata nella stessa natura giuridica della acquiescenza, nozione utilizzata dal legislatore. L'acquiescenza è di regola un comportamento concludente di tipo negativo, per cui la parte titolare di una facoltà di tipo oppositivo non provvede ad esercitarla nel termine che gli è concesso dalla legge (v. ex multis Sez. I n. 10736 del 23.9.1998, rv 212121; Sez IV n. 6681 del 30.4.1993, rv 195479). Da ciò deriva che salvi i casi di manifestazione espressa della acquiescenza - più propriamente definibili come ipotesi di rinunzia formale all'esercizio della facoltà o di consenso espresso - per esservi percezione effettiva dell'acquiescenza è necessario che il termine per l'esercizio della facoltà spettante al titolare del potere o della facoltà sia integralmente decorso. Lì dove si tratti di una impugnazione, è la decorrenza integrale del termine a determinare la constatazione legale di acquiescenza. cit<ND 4.3 Ciò, tuttavia, non determina che l'atto di impugnazione 'sussidiario' 122M1 essere validamente depositato solo in epoca posteriore alla «venuta in essere» dell'acquiescenza del primo legittimato. E' evidente, infatti, che l'esistenza di un 'proprio' termine di legge determina - in quanto tale - uno spazio temporale entro il quale l'attività può essere legittimamente compiuta, come evidenziato dal PG ricorrente. La legge processuale configura il termine per impugnare - quanto alla sua estensione - in modo uguale per il Pubblico Ministero e per il Procuratore Generale e la differenza di decorrenza dipende esclusivamente dal fatto che al PG è sempre dovuto l'avviso di deposito della sentenza. Lì dove l'atto di impugnazione proposto dal Procuratore Generale, come nel caso di specie, venga depositato (nei termini propri) prima della decorrenza ultima del termine previsto in favore del Procuratore della Repubblica non può dunque parlarsi di inammissibilità, quanto di una condizione definibile in termini di «sospensione della validità», posto che la conformità al modello legale dell'atto dipende, a ben vedere, da una condizione di fatto (la integrale decorrenza dell'altrui termine senza proposizione dell'appello) estranea alla volontà del titolare del potere sussidiario. La verifica circa l'ammissibilità o meno dell'atto di impugnazione del Procuratore Generale (se depositato prima della decorrenza del termine concesso al primo legittimato e se manchi una dichiarazione espressa di rinunzia all'esercizio della facoltà) va pertanto resa cronologicamente «coincidente» con lo spirare del termine concesso al Procuratore della Repubblica. Lì dove si manifesti, in tale momento, l'acquiescenza del Procuratore della Repubblica, tale condizione — di fatto e di diritto - rende ammissibile l'impugnazione del Procuratore Generale, a nulla rilevando il suo previo deposito. 4.4 Simile assetto interpretativo, che qui si propone, risulta, altresì, essere in linea con i contenuti di recente espressi da Sez. 11 n. 6534 del 15.12.2021, dep. 2022, rv 282814 (v. anche Sez. III n.14242 del 3.3.2021, rv 281577) ove - superando precedenti posizioni - si ritiene irrilevante l'avvenuto deposito dell'atto di impugnazione del Procuratore Generale in pendenza del termine per impugnare del Procuratore della Repubblica, lì dove l'acquiscienza del primo iegittimato si sia poi concretamente manifestata. 4.5 Alla luce delle superiori considerazioni l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sulla ammissibilità dell'atto di appello e, in caso di valutazione positiva, anche per la disamina nel merito dei relativi motivi. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Co
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