CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 aprile 2021
Cassazione n. 16910/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza RG n. 14479/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso in opposizione ex art. 98 L.F. introduttivo del giudizio RG 4450/2017 dinanzi al TRIBUNALE di VERONA(PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona dei commissari straordinari [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (PEC: massimiliano.campeis©avvocatiudine.it) -resistente- avverso il decreto del TRIBUNALE di VERONA n. 4448/2017 RG datato 16.04.2021 e comunicato in data 27.04.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01.02.2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che conclude in accoglimento della proposta istanza di regolamento competenza, chiedendo che la Corte di Cassazione voglia annullare il decreto emesso dal TRIBUNALE di VERONA in composizione collegiale nel procedimento n. 4448/2017 R.G. ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. cìv. con i conseguenti provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio di opposizione allo stato passivo pendente dinanzi la Sezione Fallimentare del TRIBUNALE di VERONA. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di VERONA, sezione fallimentare, ha ordinato la sospensione del giudizio di opposizione allo stato passivo dell'amministrazione straordinaria [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stato escluso dal passivo il credito per l'attività di revisione legale prestata da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., a seguito di eccezione di inadempimento sollevata dai Commissari. La sospensione è stata giustificata in base al rilievo che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto azione di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. dinanzi al TRIBUNALE di VENEZIA - Sezione specializzata in materia di impresa, sulla base dei medesimi fatti giustificativi dell'eccezione. Secondo il Tribunale, la causa proposta dinanzi al TRIBUNALE di VENEZIA, Sezione specializzata in materia di impresa, aveva carattere pregiudiziale rispetto alla causa pendente innanzi al TRIBUNALE di VERONA per il pagamento del compenso. Contro il decreto di sospensione la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha proposto regolamento di competenza. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ha resistito; il PG ha chiesto l'accoglimento del ricorso; le parti hanno depositato memorie. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità del provvedimento di sospensione, ex art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., per non avere il Tribunale motivato in ordine alla pregiudizialità della causa pendente innanzi al Tribunale Specializzato delle Imprese rispetto al giudizio di opposizione al passivo, con conseguente violazione dell'art.38, comma 3 c.p.c.; il ricorrente deduce, inoltre, la violazione dell'art.40 c.p.c. poiché la connessione tra i due procedimenti non sarebbe stata rilevata tempestivamente; con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. e dell'art. 34 c.p.c. in quanto non sussisterebbe un'ipotesi di pregiudizialità ma di "continenza per specularità", ipotesi in relazione alla quale le Sezioni Unite, con sentenza n. 21499/2004 avrebbero escluso la possibilità di sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo. Rileva la ricorrente che i provvedimenti relativi alla verificazione dei crediti, anche quando non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, e pertanto la giurisprudenza è unanime nell'affermare la centralità dell'accertamento concorsuale dei fatti costitutivi, impeditivi ed estintivi del credito sicché la traslatio iudicii dovrebbe aver luogo in sede fallimentare. [OSCURATO:PERSONA] I motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente, sono fondati. La domanda di accertamento di un credito o di condanna al pagamento contro il fallito è inammissibile o improcedibile, in quanto soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dagli artt. 93 ss. L. Fall., restando esclusa la possibilità di sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo, nel 4 n, caso in cui sia pendente altro giudizio in sede ordinaria per l'accertamento del medesimo credito verso la società in bonis, poi fallita (v., tra le tante, Cass. n. 5255/2017; 25674/2015, n. 7967/2008, sez. un. n. 21499 e 23077/2004; n. 2990/2020). Questa Corte, sulla scia di questo principio, in un caso nel quale la curatela aveva promosso una causa di responsabilità nei confronti di chi aveva chiesto l'ammissione al passivo, ha chiarito che, in una siffatta ipotesi, "non ricorrono i presupposti né dell'ammissione con riserva (consentita solo nei casi tassativamente indicati nell'art. 96, comma 2, L. Fall.), né della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. (incompatibile con il giudizio di accertamento dei crediti in sede fallimentare) in quanto, proprio in sede di verifica del passivo, ai sensi dell'art.95 L. F. "i/ curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere dal creditore", a norma dell'art.93 L.F. , nel rispetto del principio di esclusività del concorso formale sancito dall'art.52, comma 2 L.F. (da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 20.4.2021, n.10394). Nella memoria l'Amministrazione straordinaria sostiene che, in relazione alla causa promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ci sarebbe una competenza esclusiva della Sezione specializzata, idonea a escludere che le questioni, sollevate con l'eccezione di incompetenza, potessero risolversi in sede di verifica. L'eccezione non è fondata alla luce della giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 21499 del 12 novembre 2004 hanno statuito che "qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all'accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, derivante dal medesimo rapporto, la suddetta domanda, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. della legge fallimentare, deve essere dichiarata inammissibile (o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria, e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, mentre la domanda proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa competente, che pronuncerà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria. Se, dopo l'esaurimento della fase sommaria della verifica, sia proposto dal creditore giudizio di opposizione allo stato passivo o per dichiarazione tardiva di credito ed anche la causa promossa dal curatore penda davanti allo stesso ufficio giudiziario, è possibile una trattazione unitaria delle due cause nel quadro dell'art. 274 cod. proc. civ., ove ne ricorrano gli estremi; possibilità che sussiste anche quando le due cause siano pendenti davanti ad uffici giudiziari diversi, potendo trovare applicazione i criteri generali in tema di connessione se non si siano verificate preclusioni e sempre che il giudice davanti al quale il curatore ha proposto la sua domanda non sia investito della competenza per ragioni di competenza inderogabile, dovendo la "translatio" comunque aver luogo nella sede fallimentare. Qualora non si possa giungere a questo risultato, va verificata la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ., fermo restando che la sospensione deve riguardare la causa promossa in sede ordinaria". L'affermazione di tale principio trova applicazione nella giurisprudenza successiva sino a Cass. civ. sez. II n. 26993 del 26.11.20 e va riconfermata in questa sede. Pertinente è anche il richiamo nelle conclusioni del Procuratore Generale alla sentenza Cass. civ. sez. I n. 13769 del 12 giugno 2007 (si veda anche Cass. civ. sez. II n. 38888 del 7 dicembre 2021) secondo cui "la compensazione non può essere riconosciuta se non in sede fallimentare, perché, anche quando sia stata dedotta solo in via di eccezione, presuppone comunque l'accertamento del debito del fallito. E ciò comporta che il giudizio ordinario debba essere sospeso o riunito a quello pendente dinanzi al tribunale fallimentare, ove un giudizio di insinuazione tardiva o di opposizione allo stato passivo sia effettivamente in corso". Il ricorso deve essere quindi accolto e, annullato il provvedimento di sospensione, il giudizio di opposizione allo stato passivo pendente davanti al tribunale di Verona sezione fallimentare deve proseguire anche per le spese del presente procedimento. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza di sospensione impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Verona, sezione fallimentare, che deciderà anche sulle spese processuali relative al presente giudizio. Così deciso in Roma n