Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 39960/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANIAdat=sarisiralle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania il 16 febbraio2021.

Il ricorrente, con motivo assolutamente generico, prospetta il viziddi errata qualificazione giuridica del fatto di cui al capo C), addebitato in base alla norma incriminatrice dell'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, per non aver il giudice valutato gli elementi di fatto che inducono a qualificare la condotta secondo la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 L'errore di qualificazione è censurabile, nei confronti delle sentenze di patteggiamento, soltanto entro i limiti ristretti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, con il più volte ribadito principio secondo cui "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ... l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" - Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 -.

Nel caso in esame, peraltro, pur con il riferimento al tema della qualificazione, il ricorrente prospetta un vizio di difetto di motivazione della sentenza in ordine alla mancata valutazione dell'assenza di attrezzature necessarie e indicative dello spaccio.

Il vizio dedotto non rientra nella categoria dell'errore denunciabile con il ricorso per cassazione.

2. La doglianza si sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di quanto statuito dall'articolo 448, comma 2-bis, c.p.p.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il co sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 del GIP TRIBUNALE di CATANIAdat=sarisiralle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania il 16 febbraio2021. Il ricorrente, con motivo assolutamente generico, prospetta il viziddi errata qualificazione giuridica del fatto di cui al capo C), addebitato in base alla norma incriminatrice dell'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, per non aver il giudice valutato gli elementi di fatto che inducono a qualificare la condotta secondo la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 L'errore di qualificazione è censurabile, nei confronti delle sentenze di patteggiamento, soltanto entro i limiti ristretti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, con il più volte ribadito principio secondo cui "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ... l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" - Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 -. Nel caso in esame, peraltro, pur con il riferimento al tema della qualificazione, il ricorrente prospetta un vizio di difetto di motivazione della sentenza in ordine alla mancata valutazione dell'assenza di attrezzature necessarie e indicative dello spaccio. Il vizio dedotto non rientra nella categoria dell'errore denunciabile con il ricorso per cassazione. 2. La doglianza si sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di quanto statuito dall'articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il co sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39960/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris