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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44423/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza per non avere la Corte d'appello di Firenze rinviato l'udienza camerale nonostante la comunicata adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle Camere penali italiane, è manifestamente infondato atteso che la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio, più volte ribadito dalla Corte di cassazione, secondo cui, nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale - come nella specie - l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (tra le tantissime: Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067); ritenuto che il secondo motivo! è manifestamente infondato là dove contesta la mancanza della pag. 4 della sentenza impugnata, atteso che tale sentenza, che consta di sei pagine, è completa di tutte le stesse, compresa la pag. 4; non è consentito là dove lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, atteso che la Corte d'appello di Firenze ha argomentato (si veda la pag. 5 della sentenza impugnata), con una motivazione priva cli contraddizioni e di manifeste illogicità, che gli specifici elementi del fatto deponessero nel senso di rendere palese che l'imputato si fosse quanto meno rappresentato la concreta possibilità della provenienza delittuosa del televisore - e avesse quindi quanto meno consapevolmente accettato il rischio di commettere una ricettazione - mentre le censure avanzate dal ricorrente appaiono inammissibilmente dirette a ottenere da questa Corte una rivalutazione della valenza probatoria dei menzionati elementi del fatto, ciò che, appunto, non è ammissibile in questa sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza per non avere la Corte d'appello di Firenze rinviato l'udienza camerale nonostante la comunicata adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle Camere penali italiane, è manifestamente infondato atteso che la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio, più volte ribadito dalla Corte di cassazione, secondo cui, nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale - come nella specie - l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa (tra le tantissime: Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067); ritenuto che il secondo motivo! è manifestamente infondato là dove contesta la mancanza della pag. 4 della sentenza impugnata, atteso che tale sentenza, che consta di sei pagine, è completa di tutte le stesse, compresa la pag. 4; non è consentito là dove lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, atteso che la Corte d'appello di Firenze ha argomentato (si veda la pag. 5 della sentenza impugnata), con una motivazione priva cli contraddizioni e di manifeste illogicità, che gli specifici elementi del fatto deponessero nel senso di rendere palese che l'imputato si fosse quanto meno rappresentato la concreta possibilità della provenienza delittuosa del televisore - e avesse quindi quanto meno consapevolmente accettato il rischio di commettere una ricettazione - mentre le censure avanzate dal ricorrente appaiono inammissibilmente dirette a ottenere da questa Corte una rivalutazione della valenza probatoria dei menzionati elementi del fatto, ciò che, appunto, non è ammissibile in questa sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 1
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