CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 13734/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA](Marc61 Mavr c Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 99, comma 4, cod. pen.; vizio di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante della recidiva qualificata; travisamento del fatto e del dato probatorio in ordine al verbale di sequestro della somma di euro 11.700. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva qualificata, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione dei molteplici precedenti penali anche specifici annoverati dallo stesso ed in considerazione della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna. Rilevato che la motivazione soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01). Rilevato che l'inconferente riferimento alla somma di danaro sequestrata nell'abitazione di altro coimputato non ha alcuna incidenza sull'adeguatezza della giustificazione sopra richiamata: la prova di resistenza consente di ritenere la validità di quanto in via principale osservato dalla Corte di merito. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere este