CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 ottobre 2025
Cassazione n. 07244/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7244/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 23/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 2071/2025* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * DE * * 29301/2025ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 18/06/2025 del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale * * che conrequisitoria del 23/10/2025 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.El * * imputato in relazione ad una pluralità di delitti contro il patrimonio ela persona rapine estorsioni violenze private minacce gravi detenzione e porto abusivo diarmi danneggiamenti aggravati lesioni personali aggravate in concorso con altri soggettianche minorenni ha proposto ricorso per cassazione avverso l ordinanza del Tribunale del* di Venezia del 18/6/2025 che ha rigettato gli appelli proposti avverso l ordinanzacon la quale il 15/5/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova avevanegato la sostituzione della misura della custodia cautelare disposta nei suoi confronti dallostesso Giudice per le indagini preliminari in relazione ai reati di cui ai capi 1 12 16 2021 e 24 dell imputazione rapine ed estorsione aggravate detenzione e porto abusivo diarmi .A sostegno del ricorso ha formulato quattro motivi di impugnazione.1.1.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all art. 309 comma 5 cod.proc. pen. per omessa trasmissione integrale del fascicolo processuale e violazione deldiritto di difesa il provvedimento impugnato ha dato atto che il Giudice per le indaginipreliminari non aveva trasmesso al Tribunale del riesame l intero fascicolo processualecomprensivo degli interrogatori degli imputati elementi indicati come essenziali per lavalutazione delle istanze cautelari.1.2.violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 275 e 299 cod. proc.pen. per omessa valutazione degli elementi sopravvenuti favorevoli.1.3.violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all art. 284 comma 3 cod.proc. pen. erronea valutazione del diritto al lavoro e delle esigenze risarcitorie1.4.violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all art. 275 commi 2 e 3 cod.proc. pen. cod. proc. pen. erronea valutazione della proporzionalità della misura cautelare.1.5.violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all art. 292 cod. proc. pen. peromessa valutazione autonoma delle esigenze cautelari.2.Con requisitoria scritta del 23/10/2025 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ** ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.3.Con sentenza emessa il 2/10/2025 divenuta irrevocabile il 23/10/2025 il Giudice perl udienza preliminare del Tribunale di Padova ha applicato ad El * * ex art. 444cod. proc. pen. in relazione ai reati ascrittigli nel predetto procedimento la pena concordatadalle parti di anni cinque di reclusione ed euro 5.470 00 di multa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.L irrevocabilità della pronuncia del Tribunale di Padova determina l inammissibilità delricorso in quanto le misure cautelari svolgono nel processo una funzione servente che èdestinata a venire meno in concomitanza con l irrevocabilità di una sentenza di condanna apena detentiva che risulti in concreto eseguibile. In tale ipotesi infatti si apre la faseesecutiva che impedisce la possibilità di remissione in libertà * * U. n. 31524 del14/7/2004 * * 228167 .Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità in tema di misurecautelari pertanto l irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva – alla qualedeve equipararsi l irrevocabilità di sentenza di applicazione di pena detentiva concordatadalle parti determina il venir meno della funzione della misura custodiale ed impedisce larimessione in libertà del condannato garantendo l esigenza di non creare anche in caso disospensione dell esecuzione disposta ai sensi dell art. 656 comma 10 cod. proc. pen. unasoluzione di continuità tra l applicazione della misura e l esecuzione della condanna.Ne consegue che la definitività del titolo esecutivo pur se sopravvenuta rispetto almomento della presentazione del ricorso per cassazione apre una fase ontologicamenteincompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e a fortiorialla Suprema * * 3 n. 8361 del 26/01/2024 * * 285968 – 01 * 6 n.10786 del 09/02/2018 * * 272764 01 .2. * condivisione di tale principio deve anche rilevarsi che l inammissibilità delricorso per cassazione sopravvenuta alla sua presentazione comporta l esclusione dalpagamento delle spese processuali e del versamento di una somma ai sensi dell art. 616cod. proc. pen. a favore della cassa delle ammende in quanto non si configura alcuna unaipotesi di soccombenza della parte neppure virtuale così * 3 n. 8361 del 26/01/2024* * 285968 – 01 cit. * U n. 31524 del 14/07/2004 * * 228168 01 e *U n. 7 del 25/06/1997 * * 208166 01 ma anche * 1 n. 11302 del19/09/2017 dep. 2018 * * 272308 01 .[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7244/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 23/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 2071/2025* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * DE * * 29301/2025ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] * * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 18/06/2025 del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale * * che conrequisitoria del 23/10/2025 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.El * * imputato in relazione ad una pluralità di delitti contro il patrimonio ela persona rapine estorsioni violenze private minacce gravi detenzione e porto abusivo diarmi danneggiamenti aggravati lesioni personali aggravate in concorso con altri soggettianche minorenni ha proposto ricorso per cassazione avverso l ordinanza del Tribunale del* di Venezia del 18/6/2025 che ha rigettato gli appelli proposti avverso l ordinanzacon la quale il 15/5/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova avevanegato la sostituzione della misura della custodia cautelare disposta nei suoi confronti dallostesso Giudice per le indagini preliminari in relazione ai reati di cui ai capi 1 12 16 2021 e 24 dell imputazione rapine ed estorsione aggravate detenzione e porto abusivo diarmi .A sostegno del ricorso ha formulato quattro motivi di impugnazione.1.1.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all art. 309 comma 5 cod.proc. pen. per omessa trasmissione integrale del fascicolo processuale e violazione deldiritto di difesa il provvedimento impugnato ha dato atto che il Giudice per le indaginipreliminari non aveva trasmesso al Tribunale del riesame l intero fascicolo processualecomprensivo degli interrogatori degli imputati elementi indicati come essenziali per lavalutazione delle istanze cautelari.1.2.violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 275 e 299 cod. proc.pen. per omessa valutazione degli elementi sopravvenuti favorevoli.1.3.violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all art. 284 comma 3 cod.proc. pen. erronea valutazione del diritto al lavoro e delle esigenze risarcitorie1.4.violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all art. 275 commi 2 e 3 cod.proc. pen. cod. proc. pen. erronea valutazione della proporzionalità della misura cautelare.1.5.violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all art. 292 cod. proc. pen. peromessa valutazione autonoma delle esigenze cautelari.2.Con requisitoria scritta del 23/10/2025 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ** ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.3.Con sentenza emessa il 2/10/2025 divenuta irrevocabile il 23/10/2025 il Giudice perl udienza preliminare del Tribunale di Padova ha applicato ad El * * ex art. 444cod. proc. pen. in relazione ai reati ascrittigli nel predetto procedimento la pena concordatadalle parti di anni cinque di reclusione ed euro 5.470 00 di multa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.L irrevocabilità della pronuncia del Tribunale di Padova determina l inammissibilità delricorso in quanto le misure cautelari svolgono nel processo una funzione servente che èdestinata a venire meno in concomitanza con l irrevocabilità di una sentenza di condanna apena detentiva che risulti in concreto eseguibile. In tale ipotesi infatti si apre la faseesecutiva che impedisce la possibilità di remissione in libertà * * U. n. 31524 del14/7/2004 * * 228167 .Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità in tema di misurecautelari pertanto l irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva – alla qualedeve equipararsi l irrevocabilità di sentenza di applicazione di pena detentiva concordatadalle parti determina il venir meno della funzione della misura custodiale ed impedisce larimessione in libertà del condannato garantendo l esigenza di non creare anche in caso disospensione dell esecuzione disposta ai sensi dell art. 656 comma 10 cod. proc. pen. unasoluzione di continuità tra l applicazione della misura e l esecuzione della condanna.Ne consegue che la definitività del titolo esecutivo pur se sopravvenuta rispetto almomento della presentazione del ricorso per cassazione apre una fase ontologicamenteincompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e a fortiorialla Suprema * * 3 n. 8361 del 26/01/2024 * * 285968 – 01 * 6 n.10786 del 09/02/2018 * * 272764 01 .2. * condivisione di tale principio deve anche rilevarsi che l inammissibilità delricorso per cassazione sopravvenuta alla sua presentazione comporta l esclusione dalpagamento delle spese processuali e del versamento di una somma ai sensi dell art. 616cod. proc. pen. a favore della cassa delle ammende in quanto non si configura alcuna unaipotesi di soccombenza della parte neppure virtuale così * 3 n. 8361 del 26/01/2024* * 285968 – 01 cit. * U n. 31524 del 14/07/2004 * * 228168 01 e *U n. 7 del 25/06/1997 * * 208166 01 ma anche * 1 n. 11302 del19/09/2017 dep. 2018 * * 272308 01 . *Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 20/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 20/11/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *