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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 21252/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25341/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro 4 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 97/2021 depositata il02/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale effettuata da questi ultimi in data 11 ottobre 2011 ed avente ad oggetto il conferimento del diritto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] sull’immobile sito in Oristano, via Gennargentu n. 1.

L’attrice dedusse di essere creditrice del Gallus in forza di un contratto di fideiussione omnibus stipulato in data 14 novembre 2006, con il quale egli si faceva garante, sino alla concorrenza di € 300.000,00, per l’adempimento di tutte le obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie consentite dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].).

Si costituirono tardivamente i convenuti eccependo la prescrizione dell’azione revocatoria e l’improcedibilità della domanda in virtù del beneficium excussionis, nonché contestando la sussistenza dei presupposti per l’azione stessa.

Il Tribunale di Oristano, con sentenza del 18 aprile 2019, accolse la domanda attorea.

2. Proposero appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] M attana, censurando l’erronea valutazione del materiale istruttorio, in particolare riguardo ai profili attinenti ai presupposti della scientia damni e dell’eventus damni, nonché eccependo la nullità della fideiussione, per violazione dell’art. 2 della L. 287 del 1990, in virtù dell’adozione delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modulo ABI del 2003, censurate con provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, in quanto in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali.

Nel corso del giudizio di appello si costituì la società 4 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per essa quale mandataria la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dichiarandosi cessionaria dei crediti del Banco di [OSCURATO:SOCIETA].

La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza del 2 marzo 2021, rigettò l’appello. 3.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per Cassazione sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, il Banco di [OSCURATO:SOCIETA].

Considerato che: 4.Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 della Legge n. 287/1990 ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per difetto di motivazione in ordine all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Secondo i ricorrenti il Giudice dell’appello avrebbe erroneamente ritenuto non fondata l’eccezione di nullità relativa alla fideiussione, omettendo di accertare se vi fosse coincidenza tra le clausole contrattuali applicate con la fideiussione in oggetto e quelle espressive della vietata intesa restrittiva.

4.1. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per difetto di motivazione in ordine alla corretta applicazione dell’art. 2901 c.c. per l’omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio.

Secondo i ricorrenti la Corte territoriale avrebbe omesso di accertare la sussistenza dei presupposti indispensabili per l’esercizio dell’azione revocatoria, così applicando erroneamente la disposizione di cui all’art. 2901 c.c. 5.Il primo motivo è inammissibile.

Le censure dei ricorrenti non colgono la ratio decidendi della pronuncia impugnata.

Infatti, la Corte territoriale ha rigettato il motivo proposto in appello da Mattana e Gallus, con cui hanno eccepito la nullità della fideiussione per violazione dell’art. 2 L. n. 287/1990, perché non hanno prodotto il modello ABI (cfr. pag. 4 sentenza impugnata); sicchè non è stato possibile effettuare la valutazione richiesta con il motivo.

Ebbene tale ratio decidendi non è stata impugnata.

Il motivo di ricorso, che attinge l’affermazione ad abundantiam della Corte d’appello (“in ogni caso la Suprema Corte ha affermato che dalla declaratoria di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all’intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti” - cfr. pag. 4 sentenza impugnata), risulta essere pertanto privo di decisività.

5.1. Quanto al secondo motivo, è anch’esso inammissibile.

Anche in questo caso i ricorrenti non centrano la ratio decidendi della sentenza, secondo cui occorre avere riguardo al patrimonio del debitore e non di terzi, per cui la censura è priva di decisività.

Sostengono i ricorrenti che non vi sarebbe prova della dolosa preordinazione in relazione all’atto dispositivo il quale è antecedente al sorgere del credito, ma anche questa è censura estranea alla ratio decidendi, la quale è nel senso che all’epoca dell’atto (ottobre 1991) vi era già il saldo passivo sui conti del debitore principale(cfr. sentenza pag. 5 e 6). 6.L’indifensio della Banca intimata consente di non dovere disporre sulle spese.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25341/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro 4 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 97/2021 depositata il02/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale effettuata da questi ultimi in data 11 ottobre 2011 ed avente ad oggetto il conferimento del diritto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] sull’immobile sito in Oristano, via Gennargentu n. 1. L’attrice dedusse di essere creditrice del Gallus in forza di un contratto di fideiussione omnibus stipulato in data 14 novembre 2006, con il quale egli si faceva garante, sino alla concorrenza di € 300.000,00, per l’adempimento di tutte le obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie consentite dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].). Si costituirono tardivamente i convenuti eccependo la prescrizione dell’azione revocatoria e l’improcedibilità della domanda in virtù del beneficium excussionis, nonché contestando la sussistenza dei presupposti per l’azione stessa. Il Tribunale di Oristano, con sentenza del 18 aprile 2019, accolse la domanda attorea. 2. Proposero appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] M attana, censurando l’erronea valutazione del materiale istruttorio, in particolare riguardo ai profili attinenti ai presupposti della scientia damni e dell’eventus damni, nonché eccependo la nullità della fideiussione, per violazione dell’art. 2 della L. 287 del 1990, in virtù dell’adozione delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 del modulo ABI del 2003, censurate con provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, in quanto in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali. Nel corso del giudizio di appello si costituì la società 4 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per essa quale mandataria la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dichiarandosi cessionaria dei crediti del Banco di [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza del 2 marzo 2021, rigettò l’appello. 3.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, il Banco di [OSCURATO:SOCIETA]. Considerato che: 4.Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 della Legge n. 287/1990 ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per difetto di motivazione in ordine all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Secondo i ricorrenti il Giudice dell’appello avrebbe erroneamente ritenuto non fondata l’eccezione di nullità relativa alla fideiussione, omettendo di accertare se vi fosse coincidenza tra le clausole contrattuali applicate con la fideiussione in oggetto e quelle espressive della vietata intesa restrittiva. 4.1. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per difetto di motivazione in ordine alla corretta applicazione dell’art. 2901 c.c. per l’omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio. Secondo i ricorrenti la Corte territoriale avrebbe omesso di accertare la sussistenza dei presupposti indispensabili per l’esercizio dell’azione revocatoria, così applicando erroneamente la disposizione di cui all’art. 2901 c.c. 5.Il primo motivo è inammissibile. Le censure dei ricorrenti non colgono la ratio decidendi della pronuncia impugnata. Infatti, la Corte territoriale ha rigettato il motivo proposto in appello da Mattana e Gallus, con cui hanno eccepito la nullità della fideiussione per violazione dell’art. 2 L. n. 287/1990, perché non hanno prodotto il modello ABI (cfr. pag. 4 sentenza impugnata); sicchè non è stato possibile effettuare la valutazione richiesta con il motivo. Ebbene tale ratio decidendi non è stata impugnata. Il motivo di ricorso, che attinge l’affermazione ad abundantiam della Corte d’appello (“in ogni caso la Suprema Corte ha affermato che dalla declaratoria di una intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 2 della legge n. 287 del 1990, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all’intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti” - cfr. pag. 4 sentenza impugnata), risulta essere pertanto privo di decisività. 5.1. Quanto al secondo motivo, è anch’esso inammissibile. Anche in questo caso i ricorrenti non centrano la ratio decidendi della sentenza, secondo cui occorre avere riguardo al patrimonio del debitore e non di terzi, per cui la censura è priva di decisività. Sostengono i ricorrenti che non vi sarebbe prova della dolosa preordinazione in relazione all’atto dispositivo il quale è antecedente al sorgere del credito, ma anche questa è censura estranea alla ratio decidendi, la quale è nel senso che all’epoca dell’atto (ottobre 1991) vi era già il saldo passivo sui conti del debitore principale(cfr. sentenza pag. 5 e 6). 6.L’indifensio della Banca intimata consente di non dovere disporre sulle spese. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del
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