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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 27797/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la missiva manoscritta dal ricorrente allegata agli atti dalla Cancelleria; ritenuto che il primo motivo di ricorso motivo di ricorso in punto di accertamento della responsabilità e qualificazione giuridica del delitto allo stesso ascritto, risulta privo di concreta specificità, oltre che meramente reiterativi (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01); che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamente analizzando la condotta agita dal ricorrente e confrontandosi con le censure difensive sia quanto alla attendibilità della persona offesa, alle circostanze che portavano alla consegna dell'assegno risultato rubato proprio da parte del ricorrente ed alla mancanza di una valida versione alternativa e giustificazione in ordine al possesso di tale assegno (pag. 3 e seg.); osservato che il secondo motivo di ricorso con il quale si è richiamata l'imminente prescrizione del delitto ascritto è del tutto generico ed aspecifico, essendo stato richiamato in modo atecnico il decorso di un periodo di dieci anni, senza collocare l'eventuale decorso del termine di prescrizione in modo puntuale nell'ambito del presente procedimento e della sua complessiva progressione; che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere 2specificamente affrontate dall'interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495, Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021, F.; Rv. 280735) e che, comunque, il termine di prescrizione risulta maturato in epoca successiva alla decisione di appello (in data 01/06/2026, tenuto conto della data del commesso reato, del termine previsto e della sospensione del termine di prescrizione per 146 giorni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la missiva manoscritta dal ricorrente allegata agli atti dalla Cancelleria; ritenuto che il primo motivo di ricorso motivo di ricorso in punto di accertamento della responsabilità e qualificazione giuridica del delitto allo stesso ascritto, risulta privo di concreta specificità, oltre che meramente reiterativi (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01); che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, specificamente analizzando la condotta agita dal ricorrente e confrontandosi con le censure difensive sia quanto alla attendibilità della persona offesa, alle circostanze che portavano alla consegna dell'assegno risultato rubato proprio da parte del ricorrente ed alla mancanza di una valida versione alternativa e giustificazione in ordine al possesso di tale assegno (pag. 3 e seg.); osservato che il secondo motivo di ricorso con il quale si è richiamata l'imminente prescrizione del delitto ascritto è del tutto generico ed aspecifico, essendo stato richiamato in modo atecnico il decorso di un periodo di dieci anni, senza collocare l'eventuale decorso del termine di prescrizione in modo puntuale nell'ambito del presente procedimento e della sua complessiva progressione; che, invero, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere 2specificamente affrontate dall'interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277495, Sez. 5, n. 12903 del 20/01/2021, F.; Rv. 280735) e che, comunque, il termine di prescrizione risulta maturato in epoca successiva alla decisione di appello (in data 01/06/2026, tenuto conto della data del commesso reato, del termine previsto e della sospensione del termine di prescrizione per 146 giorni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M
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