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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 08375/2026

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ele, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Tomassetti unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consigliopro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 227/2021 depositatail 17/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto da alcunidipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che avevanooriginariamente rivendicato l’inquadramento nella categoria A, livelloNumero registro generale 19978/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 8375/2026Data pubblicazione 03/04/2026retributivo F1, per avere partecipato ad una procedura selettiva interna perprogressione verticale, collocandosi tra gli idonei.2.

Nei limiti di rilievo nella presente sede la Corte territoriale haricostruito la complessa vicenda sottostante come segue.2.1.

Con d.P.C.M. dell’11 marzo 2008 il Dipartimento della Funzionepubblica aveva autorizzato la Presidenza del Consiglio dei Ministriall’assunzione di 52 unità di personale da inquadrare nella categoria “A”,livello retributivo F1, di cui 26 unità con procedura “interna”, medianteprogressione verticale di personale dipendente inquadrato nella categoria“B”, e 26 unità mediante concorso pubblico. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio deiMinistri aveva, dunque, bandito le due selezioni - quella interna con [OSCURATO:PERSONA] (DSG) 1° settembre 2010 in discussione, l’altra conDSG 11 novembre 2010 - e al termine aveva approvato le rispettivegraduatorie: quella interna con DSG del 13 dicembre 2010, quella delconcorso esterno con DSG 1° dicembre 2011.

Gli appellanti erano risultatiidonei ma non vincitori.Con d.P.C.M. del 10 marzo 2011 la Presidenza del Consiglio dei Ministriera stata autorizzata per l’anno 2010 all’assunzione di ulteriori 39 unità dipersonale, di cui 21 progressioni verticali; con successivo d.P.C.M. del 7luglio 2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministri era stata autorizzata,per l’anno 2011, all’assunzione di 26 unità, di cui 10 progressioni verticali.Con d.P.C.M. del 25 maggio 2011 n. 131, adottato ex art. 74, comma3, d.lgs. n. 150 del 2009 ed entrato in vigore il 20 agosto 2011, era divenutaoperativa anche per la Presidenza del Consiglio dei Ministri la previsione dicui all’art. 24, comma 1, dello stesso decreto legislativo.Con DSG del 18 ottobre 2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministriaveva proceduto allo scorrimento della graduatoria degli interni secondo lagraduatoria approvata il 13 dicembre 2010.A seguito dell’impugnazione della procedura selettiva da parte di alcunicandidati, il TAR Lazio aveva annullato la graduatoria relativa allaNumero registro generale 19978/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 8375/2026Data pubblicazione 03/04/2026progressione verticale interna approvata il 13 dicembre 2010 e tutti gli atticonseguenti, con decisione confermata dal Consiglio di Stato con sentenzan. 5459 del 2013.Preso atto di tale decisione, con DSG del 15 gennaio 2014 la Presidenzadel Consiglio dei Ministri aveva disposto la cessazione degli effetti giuridicied economici del DSG 13 dicembre 2010 di approvazione della graduatoriadegli interni e del DSG 18 ottobre 2011 di scorrimento della relativagraduatoria, risolvendo tutti i contratti individuali di lavoro sottoscritti con ivincitori interni.Con successivo DSG del 9 dicembre 2014 era stata, quindi, pubblicatala nuova graduatoria relativa alla procedura selettiva interna (poi rettificatacon DSG del 9 gennaio 2015) e nominati vincitori i canditati occupanti leprime 26 posizioni.2.2.

Così ricostruita la vicenda la Corte d’appello ha confermato il rigettodella domanda adducendo una duplice ratio decidendi.In primo luogo, l’annullamento della graduatoria disposto dal TAR avevacomportato anche l’automatico venir meno degli effetti di tutti gli atticonsequenziali e, quindi, anche delle delibere di scorrimento dellagraduatoria; per questo, riformulata la graduatoria, al momento dellariedizione del potere l’amministrazione si era correttamente limitata adisporre solo l’assunzione dei vincitori.In ogni caso, con il d.P.C.M. del 25 maggio 2011 n. 131, adottato exart. 74, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2009 ed entrato in vigore il 20 agosto2011, era divenuta operativa anche per la Presidenza del Consiglio deiMinistri la previsione di cui all’art. 24, comma, 1 dello stesso decretolegislativo, per cui il decreto del 18 ottobre 2011 di scorrimento dellagraduatoria era nullo per contrasto con l’art. 62 del d.lgs. n. 150 del 2009;né poteva farsi leva sui decreti del 10 marzo 2011 e del 7 luglio 2011, cheavevano sì autorizzato nuove assunzioni ma non lo scorrimento dellaNumero registro generale 19978/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 8375/2026Data pubblicazione 03/04/2026graduatoria e nella parte motivazionale avevano fatto espresso riferimentoall’entrata in vigore della nuova disciplina.3.

Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione alcuni deidipendenti già appellanti, siccome indicati in epigrafe, sulla base di duemotivi, illustrati da memoria, cui oppone difese la Presidenza del [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione ed errataapplicazione degli artt. 24 e 74 del d.lgs. n. 150 del 2009, nonché dell’art.11 preleggi, ex art. 360 n. 3 c.p.c.

La Corte d’appello avrebbe erratonell’applicare retroattivamente alla Presidenza del Consiglio la nuovadisciplina, sul rilievo che lo scorrimento della graduatoria sarebbe rimastoancorato ai decreti intervenuti nei mesi di marzo e luglio 2011, antecedentialla data di emanazione del decreto che aveva esteso anche alla Presidenzadel Consiglio dei Ministri i limiti derivanti dalla nuova formulazione dell’art.52 del d.lgs. n. 165 del 2001.2.

Con il secondo mezzo si deduce la violazione ed errata applicazionedell’art. 111 Cost., dell’art. 2909 c.c. in combinato disposto con gli artt. 324c.p.c. e 39 c.p.a., ex art. 360 n. 3 c.p.c.

Si censura la sentenza impugnataper aver ritenuto che la pronuncia del giudice amministrativo abbia travoltoanche gli atti successivi, mentre il disposto annullamento sarebbe statolimitato alla graduatoria ed i d.P.C.M. di marzo, luglio e ottobre 2011 nonsarebbero stati resi inefficaci né dal giudice amministrativo nédall’amministrazione in via di autotutela.3.

Ragioni di pregiudizialità logica consigliano di valutare con priorità ilsecondo mezzo, che censura la prima ratio decidendi adottata dalla Corteterritoriale.Il motivo è infondato, condividendosi le ragioni espresse su analoghecensure dal TAR Lazio nella pronuncia n. 3231 del 2020, relativaall’impugnazione della nuova graduatoria approvata nella procedura diNumero registro generale 19978/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 8375/2026Data pubblicazione 03/04/2026selezione per gli interni, il cui iter argomentativo è di seguito sinteticamenteriportato.3.1.

In primo luogo, viene precisata la portata del giudicato formatosiper effetto della sentenza del TAR del Lazio n. 8968/2012, relativa allaimpugnazione della originaria graduatoria.

Con tale pronuncia il TAR Lazioaveva annullato gli atti impugnati in quanto non risultava rispondente allavolontà espressa nella contrattazione collettiva la previsione di un punteggiominimo di idoneità, applicato invece dalla Commissione.In attuazione del predetto giudicato, la Presidenza del Consiglio deiMinistri, con DSG del 15 gennaio 2014, ha ritenuto:(i) di dover dichiarare cessati, con decorrenza dal 15 gennaio 2014, glieffetti giuridici ed economici della graduatoria del 13 dicembre 2010;(ii) di risolvere, sempre con decorrenza dal 15 gennaio 2014, i contrattidi lavoro stipulati con coloro che erano stati dichiarati vincitori in base allagraduatoria annullata: nella motivazione il d.P.C.M. richiama l’art. 30 delCCNL, secondo cui l’annullamento della procedura di reclutamentocostituisce condizione risolutiva espressa del contratto di lavoro, nonchél’art. 2126 c.c., il quale stabilisce che la nullità o l’annullamento delcontratto di lavoro non produce effetti per il periodo in cui il rapporto dilavoro ha avuto esecuzione;(iii) di rimandare gli atti alla Commissione, perché provvedesse aredigere una nuova graduatoria tenendo conto del principio statuito dalTAR;(iv) di dichiarare la cessazione, sempre con decorrenza 15 gennaio2014, degli effetti del DSG del 18 ottobre 2011, concernente l’utilizzazionedella graduatoria.Con d.P.C.M. del 9 dicembre 2014 è stata approvata la nuovagraduatoria relativa al concorso interno, redatta dalla Commissione tenendoconto del venir meno dello sbarramento costituito dalla soglia minima a suotempo stabilita per il superamento della prova teorico-pratica.Numero registro generale 19978/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 8375/2026Data pubblicazione 03/04/2026Infine, con d.P.C.M. del 9 gennaio 2015 la Presidenza del Consiglio deiMinistri ha approvato la rettifica della graduatoria, necessitata dallapresenza di alcuni errori, confermando nelle premesse «l’opportunità, inrelazione ai contenziosi in essere ed alle pronunce giurisdizionaliintervenute, di procedere all’assunzione delle prime 26 unità che risultanodalla graduatoria su menzionata, al fine di ristabilire l’equilibrio individuatodal DPCM 11 marzo 2008 di autorizzazione a bandire per 52 unità dicategoria A F1 di cui 26 attraverso le progressioni verticali e 26 attraversoil concorso pubblico».3.2.

Ciò premesso, i giudici amministrativi hanno proceduto alladisamina dei motivi di impugnazione, in larga misura sovrapponibili a quelliin esame nel presente giudizio.In particolare, i provvedimenti impugnati erano stati censurati, perché,in sostanza, disapplicherebbero il DSG del 18 ottobre 2011, nella misura incui tale decreto aveva disposto l’utilizzazione della graduatoria in questioneal fine di dare corso alle assunzioni autorizzate con i decreti del 10 marzo2011 e del 7 luglio 2011, decreti che sarebbero ancora in vigore.In proposito, i giudici amministrativi hanno osservato che il d.P.C.M. del9 gennaio 2014 ha dato atto del venir meno della efficacia del DSG del 18ottobre 2011, affermazione ritenuta corretta e legittima, considerato chetale decreto aveva ad oggetto una graduatoria - quella approvata il 13dicembre 2010 - annullata dal TAR con effetto retroattivo; in altri termini,il venir meno della graduatoria del 13 dicembre 2010 ha comportato il venirmeno dell’oggetto del DSG del 18 ottobre 2011, determinando la nullità diquest’ultimo per mancanza dell’oggetto, quale uno degli elementi essenzialidell’atto amministrativo.Quanto, poi, alla asserita mancata revoca espressa dei decreti del 10marzo 2011 e 7 luglio 2011, che non risulterebbero neppure annullati inautotutela, i giudici amministrativi hanno replicato con argomentazionianaloghe a quelle svolte in precedenza, considerato che i decreti inNumero registro generale 19978/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 8375/2026Data pubblicazione 03/04/2026questione disponevano l’assunzione di 31 unità mediante scorrimento dellagraduatoria annullata: pertanto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonaveva alcuna necessità di avviare uno specifico procedimento di ritiro degligraduatoria del 13 dicembre 2010 è stata annullata per via giurisdizionale.Di conseguenza, il complesso di censure articolate avverso i decreti del9 dicembre 2014 e 9 gennaio 2015, nella parte in cui essi hanno affermatol’opportunità di ripristinare l’equilibrio individuato dal d.P.C.M. dell’11 marzo2008, tra le assunzioni per concorso interno e le assunzioni per concorsoesterno, sono state reputate non pertinenti, perché fondate sull’erroneopresupposto che gli scorrimenti di graduatoria disposti nel 2011 hannomantenuto la loro efficacia, nonostante l’annullamento della graduatoriaoggetto di scorrimento.Ancora, nel giudizio amministrativo era stato altresì sostenuto che dalgiudicato della sentenza n. 8968/2012 discendeva, per l’Amministrazione,solo l’obbligo di riformulare la graduatoria, senza tener conto dellosbarramento indicato dalla Commissione, esulando dall’ambito delgiudicato, e quindi dall’ambito dell’attività conformativa richiesta allaAmministrazione, qualsiasi ulteriore atto; di conseguenza gli atti impugnatisarebbero addirittura elusivi del giudicato nella parte in cui hanno dispostola risoluzione dei contratti di lavoro stipulati sulla base della graduatoriaannullata.La censura è stata ritenuta manifestamente destituita di fondamento daigiudici amministrativi, in virtù del principio, sancito a livello costituzionale,per cui l’assunzione al pubblico impiego deve avvenire previo esperimentodi una procedura concorsuale, che termina con l’approvazione dellagraduatoria finale dei vincitori, la quale rappresenta l’atto con cuil’amministrazione manifesta la propria volontà di stipulare, con i candidativincitori, il contratto di lavoro; allorché tale graduatoria venga annullata, sidetermina, sia pure ex post ma con effetto retroattivo, il venir meno di unoNumero registro generale 19978/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 8375/2026Data pubblicazione 03/04/2026degli elementi essenziali del contratto, ovvero il consenso a contrarre daparte della amministrazione, la qual cosa determina immediatamente lanullità del contratto o - il che agli effetti pratici è la stessa cosa - lacaducazione di esso.Infine, in quel giudizio è stata disattesa anche la doglianza relativa allairretroattività dei contratti di lavoro stipulati con i vincitori in base alla nuovagraduatoria: infatti, l’approvazione della graduatoria e la nomina deivincitori costituisce, nel pubblico impiego, elemento essenziale edimprescindibile per la valida costituzione del rapporto di lavoro, cosicché,anche sotto questo profilo, non poteva annettersi alcuna rilevanza allaapprovazione della graduatoria annullata, né era possibile sostenere che,essendo la nuova graduatoria stata approvata a seguito di annullamento diquella del 13 dicembre 2010, essa dovesse avere effetti “ora per allora”,considerato, fra l’altro, che la sentenza n. 8968/2012 non aveva dispostoche, a seguito del disposto annullamento della graduatoria,l’Amministrazione si rideterminasse “ora per allora”.3.3.

L’ampia ed articolata motivazione addotta dai giudiciamministrativi, qui riportata e condivisa, conduce alla manifestainfondatezza del secondo motivo di ricorso, dovendosi escludere che, unavolta annullata la graduatoria approvata con il decreto del 13 dicembre2010, gli odierni ricorrenti possano continuare a fondare le proprie pretesesui conseguenti decreti del marzo, luglio ed ottobre 2011, che risultanoconseguenzialmente caducati.4.

La ritenuta infondatezza del secondo motivo esime il Collegio dallanecessità di esaminare l’ulteriore censura, svolta con il primo motivo –inteso ad aggredire la seconda ratio decidendi addotta dalla Corteterritoriale – il cui accoglimento non potrebbe comunque determinarel’accoglimento del ricorso.4.1.

In ogni caso, il motivo presenta evidenti profili di inammissibilità,nella parte in cui sostanzialmente censura l’interpretazione fornita daiNumero registro generale 19978/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 8375/2026Data pubblicazione 03/04/2026giudici d’appello in ordine ai decreti di marzo e luglio 2011, ed è comunqueinfondato secondo l’interpretazione resa da questa Corte in fattispecieanaloga.In particolare, è stato osservato (Cass. Sez.

L., 27/05/2024, n. 14732)che la natura stessa dell’assunzione tramite scorrimento della graduatoriaporta a ritenere applicabile la normativa vigente nel momento in cui sipretende di realizzare lo scorrimento medesimo (così Cass. Sez.

U,02/10/2012, n. 16728); con la conseguenza che, una volta chel’amministrazione abbia assunto la decisione di coprire il posto attingendoallo scorrimento della graduatoria, tale decisione risulta equiparabile, nellasostanza, all’espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, conidentificazione degli ulteriori vincitori, ancorché mediante l’utilizzazionedell’intera sequenza di atti apertasi con il bando originario, recante la cd.lex specialis del concorso, e conclusasi con l’approvazione della graduatoria,che individua i soggetti da assumere (così, ancora, Cass. Sez.

U. n. 16728del 2012, cit.).

Pertanto, con la delibera di procedere allo scorrimento siriattiva l’intera sequenza concorsuale, ma, inevitabilmente, occorreconsiderare i requisiti di validità vigenti al momento della determinazioneassunta dall’amministrazione.Nella specie, come già evidenziato nella sentenza impugnata, il decretocon il quale è stato disposto lo scorrimento (18 ottobre 2011) si colloca nellapiena vigenza della nuova disciplina anche per la Presidenza del Consiglio,senza che possa assumere rilievo la circostanza che le procedureautorizzative fossero state avviate in epoca antecedente.5.

Il ricorso va, dunque, respinto, con condanna della partesoccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.6.

Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richiestedall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.MNumero registro generale 19978/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 8375/2026Data pubblicazione 03/04/2026Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro7.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ele, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Tomassetti unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consigliopro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 227/2021 depositatail 17/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame proposto da alcunidipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che avevanooriginariamente rivendicato l’inquadramento nella categoria A, livelloNumero registro generale 19978/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 8375/2026Data pubblicazione 03/04/2026retributivo F1, per avere partecipato ad una procedura selettiva interna perprogressione verticale, collocandosi tra gli idonei.2. Nei limiti di rilievo nella presente sede la Corte territoriale haricostruito la complessa vicenda sottostante come segue.2.1. Con d.P.C.M. dell’11 marzo 2008 il Dipartimento della Funzionepubblica aveva autorizzato la Presidenza del Consiglio dei Ministriall’assunzione di 52 unità di personale da inquadrare nella categoria “A”,livello retributivo F1, di cui 26 unità con procedura “interna”, medianteprogressione verticale di personale dipendente inquadrato nella categoria“B”, e 26 unità mediante concorso pubblico. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio deiMinistri aveva, dunque, bandito le due selezioni - quella interna con [OSCURATO:PERSONA] (DSG) 1° settembre 2010 in discussione, l’altra conDSG 11 novembre 2010 - e al termine aveva approvato le rispettivegraduatorie: quella interna con DSG del 13 dicembre 2010, quella delconcorso esterno con DSG 1° dicembre 2011. Gli appellanti erano risultatiidonei ma non vincitori.Con d.P.C.M. del 10 marzo 2011 la Presidenza del Consiglio dei Ministriera stata autorizzata per l’anno 2010 all’assunzione di ulteriori 39 unità dipersonale, di cui 21 progressioni verticali; con successivo d.P.C.M. del 7luglio 2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministri era stata autorizzata,per l’anno 2011, all’assunzione di 26 unità, di cui 10 progressioni verticali.Con d.P.C.M. del 25 maggio 2011 n. 131, adottato ex art. 74, comma3, d.lgs. n. 150 del 2009 ed entrato in vigore il 20 agosto 2011, era divenutaoperativa anche per la Presidenza del Consiglio dei Ministri la previsione dicui all’art. 24, comma 1, dello stesso decreto legislativo.Con DSG del 18 ottobre 2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministriaveva proceduto allo scorrimento della graduatoria degli interni secondo lagraduatoria approvata il 13 dicembre 2010.A seguito dell’impugnazione della procedura selettiva da parte di alcunicandidati, il TAR Lazio aveva annullato la graduatoria relativa allaNumero registro generale 19978/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 8375/2026Data pubblicazione 03/04/2026progressione verticale interna approvata il 13 dicembre 2010 e tutti gli atticonseguenti, con decisione confermata dal Consiglio di Stato con sentenzan. 5459 del 2013.Preso atto di tale decisione, con DSG del 15 gennaio 2014 la Presidenzadel Consiglio dei Ministri aveva disposto la cessazione degli effetti giuridicied economici del DSG 13 dicembre 2010 di approvazione della graduatoriadegli interni e del DSG 18 ottobre 2011 di scorrimento della relativagraduatoria, risolvendo tutti i contratti individuali di lavoro sottoscritti con ivincitori interni.Con successivo DSG del 9 dicembre 2014 era stata, quindi, pubblicatala nuova graduatoria relativa alla procedura selettiva interna (poi rettificatacon DSG del 9 gennaio 2015) e nominati vincitori i canditati occupanti leprime 26 posizioni.2.2. Così ricostruita la vicenda la Corte d’appello ha confermato il rigettodella domanda adducendo una duplice ratio decidendi.In primo luogo, l’annullamento della graduatoria disposto dal TAR avevacomportato anche l’automatico venir meno degli effetti di tutti gli atticonsequenziali e, quindi, anche delle delibere di scorrimento dellagraduatoria; per questo, riformulata la graduatoria, al momento dellariedizione del potere l’amministrazione si era correttamente limitata adisporre solo l’assunzione dei vincitori.In ogni caso, con il d.P.C.M. del 25 maggio 2011 n. 131, adottato exart. 74, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2009 ed entrato in vigore il 20 agosto2011, era divenuta operativa anche per la Presidenza del Consiglio deiMinistri la previsione di cui all’art. 24, comma, 1 dello stesso decretolegislativo, per cui il decreto del 18 ottobre 2011 di scorrimento dellagraduatoria era nullo per contrasto con l’art. 62 del d.lgs. n. 150 del 2009;né poteva farsi leva sui decreti del 10 marzo 2011 e del 7 luglio 2011, cheavevano sì autorizzato nuove assunzioni ma non lo scorrimento dellaNumero registro generale 19978/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 8375/2026Data pubblicazione 03/04/2026graduatoria e nella parte motivazionale avevano fatto espresso riferimentoall’entrata in vigore della nuova disciplina.3. Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione alcuni deidipendenti già appellanti, siccome indicati in epigrafe, sulla base di duemotivi, illustrati da memoria, cui oppone difese la Presidenza del [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione ed errataapplicazione degli artt. 24 e 74 del d.lgs. n. 150 del 2009, nonché dell’art.11 preleggi, ex art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe erratonell’applicare retroattivamente alla Presidenza del Consiglio la nuovadisciplina, sul rilievo che lo scorrimento della graduatoria sarebbe rimastoancorato ai decreti intervenuti nei mesi di marzo e luglio 2011, antecedentialla data di emanazione del decreto che aveva esteso anche alla Presidenzadel Consiglio dei Ministri i limiti derivanti dalla nuova formulazione dell’art.52 del d.lgs. n. 165 del 2001.2. Con il secondo mezzo si deduce la violazione ed errata applicazionedell’art. 111 Cost., dell’art. 2909 c.c. in combinato disposto con gli artt. 324c.p.c. e 39 c.p.a., ex art. 360 n. 3 c.p.c. Si censura la sentenza impugnataper aver ritenuto che la pronuncia del giudice amministrativo abbia travoltoanche gli atti successivi, mentre il disposto annullamento sarebbe statolimitato alla graduatoria ed i d.P.C.M. di marzo, luglio e ottobre 2011 nonsarebbero stati resi inefficaci né dal giudice amministrativo nédall’amministrazione in via di autotutela.3. Ragioni di pregiudizialità logica consigliano di valutare con priorità ilsecondo mezzo, che censura la prima ratio decidendi adottata dalla Corteterritoriale.Il motivo è infondato, condividendosi le ragioni espresse su analoghecensure dal TAR Lazio nella pronuncia n. 3231 del 2020, relativaall’impugnazione della nuova graduatoria approvata nella procedura diNumero registro generale 19978/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 8375/2026Data pubblicazione 03/04/2026selezione per gli interni, il cui iter argomentativo è di seguito sinteticamenteriportato.3.1. In primo luogo, viene precisata la portata del giudicato formatosiper effetto della sentenza del TAR del Lazio n. 8968/2012, relativa allaimpugnazione della originaria graduatoria. Con tale pronuncia il TAR Lazioaveva annullato gli atti impugnati in quanto non risultava rispondente allavolontà espressa nella contrattazione collettiva la previsione di un punteggiominimo di idoneità, applicato invece dalla Commissione.In attuazione del predetto giudicato, la Presidenza del Consiglio deiMinistri, con DSG del 15 gennaio 2014, ha ritenuto:(i) di dover dichiarare cessati, con decorrenza dal 15 gennaio 2014, glieffetti giuridici ed economici della graduatoria del 13 dicembre 2010;(ii) di risolvere, sempre con decorrenza dal 15 gennaio 2014, i contrattidi lavoro stipulati con coloro che erano stati dichiarati vincitori in base allagraduatoria annullata: nella motivazione il d.P.C.M. richiama l’art. 30 delCCNL, secondo cui l’annullamento della procedura di reclutamentocostituisce condizione risolutiva espressa del contratto di lavoro, nonchél’art. 2126 c.c., il quale stabilisce che la nullità o l’annullamento delcontratto di lavoro non produce effetti per il periodo in cui il rapporto dilavoro ha avuto esecuzione;(iii) di rimandare gli atti alla Commissione, perché provvedesse aredigere una nuova graduatoria tenendo conto del principio statuito dalTAR;(iv) di dichiarare la cessazione, sempre con decorrenza 15 gennaio2014, degli effetti del DSG del 18 ottobre 2011, concernente l’utilizzazionedella graduatoria.Con d.P.C.M. del 9 dicembre 2014 è stata approvata la nuovagraduatoria relativa al concorso interno, redatta dalla Commissione tenendoconto del venir meno dello sbarramento costituito dalla soglia minima a suotempo stabilita per il superamento della prova teorico-pratica.Numero registro generale 19978/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 8375/2026Data pubblicazione 03/04/2026Infine, con d.P.C.M. del 9 gennaio 2015 la Presidenza del Consiglio deiMinistri ha approvato la rettifica della graduatoria, necessitata dallapresenza di alcuni errori, confermando nelle premesse «l’opportunità, inrelazione ai contenziosi in essere ed alle pronunce giurisdizionaliintervenute, di procedere all’assunzione delle prime 26 unità che risultanodalla graduatoria su menzionata, al fine di ristabilire l’equilibrio individuatodal DPCM 11 marzo 2008 di autorizzazione a bandire per 52 unità dicategoria A F1 di cui 26 attraverso le progressioni verticali e 26 attraversoil concorso pubblico».3.2. Ciò premesso, i giudici amministrativi hanno proceduto alladisamina dei motivi di impugnazione, in larga misura sovrapponibili a quelliin esame nel presente giudizio.In particolare, i provvedimenti impugnati erano stati censurati, perché,in sostanza, disapplicherebbero il DSG del 18 ottobre 2011, nella misura incui tale decreto aveva disposto l’utilizzazione della graduatoria in questioneal fine di dare corso alle assunzioni autorizzate con i decreti del 10 marzo2011 e del 7 luglio 2011, decreti che sarebbero ancora in vigore.In proposito, i giudici amministrativi hanno osservato che il d.P.C.M. del9 gennaio 2014 ha dato atto del venir meno della efficacia del DSG del 18ottobre 2011, affermazione ritenuta corretta e legittima, considerato chetale decreto aveva ad oggetto una graduatoria - quella approvata il 13dicembre 2010 - annullata dal TAR con effetto retroattivo; in altri termini,il venir meno della graduatoria del 13 dicembre 2010 ha comportato il venirmeno dell’oggetto del DSG del 18 ottobre 2011, determinando la nullità diquest’ultimo per mancanza dell’oggetto, quale uno degli elementi essenzialidell’atto amministrativo.Quanto, poi, alla asserita mancata revoca espressa dei decreti del 10marzo 2011 e 7 luglio 2011, che non risulterebbero neppure annullati inautotutela, i giudici amministrativi hanno replicato con argomentazionianaloghe a quelle svolte in precedenza, considerato che i decreti inNumero registro generale 19978/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 8375/2026Data pubblicazione 03/04/2026questione disponevano l’assunzione di 31 unità mediante scorrimento dellagraduatoria annullata: pertanto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonaveva alcuna necessità di avviare uno specifico procedimento di ritiro degligraduatoria del 13 dicembre 2010 è stata annullata per via giurisdizionale.Di conseguenza, il complesso di censure articolate avverso i decreti del9 dicembre 2014 e 9 gennaio 2015, nella parte in cui essi hanno affermatol’opportunità di ripristinare l’equilibrio individuato dal d.P.C.M. dell’11 marzo2008, tra le assunzioni per concorso interno e le assunzioni per concorsoesterno, sono state reputate non pertinenti, perché fondate sull’erroneopresupposto che gli scorrimenti di graduatoria disposti nel 2011 hannomantenuto la loro efficacia, nonostante l’annullamento della graduatoriaoggetto di scorrimento.Ancora, nel giudizio amministrativo era stato altresì sostenuto che dalgiudicato della sentenza n. 8968/2012 discendeva, per l’Amministrazione,solo l’obbligo di riformulare la graduatoria, senza tener conto dellosbarramento indicato dalla Commissione, esulando dall’ambito delgiudicato, e quindi dall’ambito dell’attività conformativa richiesta allaAmministrazione, qualsiasi ulteriore atto; di conseguenza gli atti impugnatisarebbero addirittura elusivi del giudicato nella parte in cui hanno dispostola risoluzione dei contratti di lavoro stipulati sulla base della graduatoriaannullata.La censura è stata ritenuta manifestamente destituita di fondamento daigiudici amministrativi, in virtù del principio, sancito a livello costituzionale,per cui l’assunzione al pubblico impiego deve avvenire previo esperimentodi una procedura concorsuale, che termina con l’approvazione dellagraduatoria finale dei vincitori, la quale rappresenta l’atto con cuil’amministrazione manifesta la propria volontà di stipulare, con i candidativincitori, il contratto di lavoro; allorché tale graduatoria venga annullata, sidetermina, sia pure ex post ma con effetto retroattivo, il venir meno di unoNumero registro generale 19978/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 8375/2026Data pubblicazione 03/04/2026degli elementi essenziali del contratto, ovvero il consenso a contrarre daparte della amministrazione, la qual cosa determina immediatamente lanullità del contratto o - il che agli effetti pratici è la stessa cosa - lacaducazione di esso.Infine, in quel giudizio è stata disattesa anche la doglianza relativa allairretroattività dei contratti di lavoro stipulati con i vincitori in base alla nuovagraduatoria: infatti, l’approvazione della graduatoria e la nomina deivincitori costituisce, nel pubblico impiego, elemento essenziale edimprescindibile per la valida costituzione del rapporto di lavoro, cosicché,anche sotto questo profilo, non poteva annettersi alcuna rilevanza allaapprovazione della graduatoria annullata, né era possibile sostenere che,essendo la nuova graduatoria stata approvata a seguito di annullamento diquella del 13 dicembre 2010, essa dovesse avere effetti “ora per allora”,considerato, fra l’altro, che la sentenza n. 8968/2012 non aveva dispostoche, a seguito del disposto annullamento della graduatoria,l’Amministrazione si rideterminasse “ora per allora”.3.3. L’ampia ed articolata motivazione addotta dai giudiciamministrativi, qui riportata e condivisa, conduce alla manifestainfondatezza del secondo motivo di ricorso, dovendosi escludere che, unavolta annullata la graduatoria approvata con il decreto del 13 dicembre2010, gli odierni ricorrenti possano continuare a fondare le proprie pretesesui conseguenti decreti del marzo, luglio ed ottobre 2011, che risultanoconseguenzialmente caducati.4. La ritenuta infondatezza del secondo motivo esime il Collegio dallanecessità di esaminare l’ulteriore censura, svolta con il primo motivo –inteso ad aggredire la seconda ratio decidendi addotta dalla Corteterritoriale – il cui accoglimento non potrebbe comunque determinarel’accoglimento del ricorso.4.1. In ogni caso, il motivo presenta evidenti profili di inammissibilità,nella parte in cui sostanzialmente censura l’interpretazione fornita daiNumero registro generale 19978/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 8375/2026Data pubblicazione 03/04/2026giudici d’appello in ordine ai decreti di marzo e luglio 2011, ed è comunqueinfondato secondo l’interpretazione resa da questa Corte in fattispecieanaloga.In particolare, è stato osservato (Cass. Sez. L., 27/05/2024, n. 14732)che la natura stessa dell’assunzione tramite scorrimento della graduatoriaporta a ritenere applicabile la normativa vigente nel momento in cui sipretende di realizzare lo scorrimento medesimo (così Cass. Sez. U,02/10/2012, n. 16728); con la conseguenza che, una volta chel’amministrazione abbia assunto la decisione di coprire il posto attingendoallo scorrimento della graduatoria, tale decisione risulta equiparabile, nellasostanza, all’espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, conidentificazione degli ulteriori vincitori, ancorché mediante l’utilizzazionedell’intera sequenza di atti apertasi con il bando originario, recante la cd.lex specialis del concorso, e conclusasi con l’approvazione della graduatoria,che individua i soggetti da assumere (così, ancora, Cass. Sez. U. n. 16728del 2012, cit.). Pertanto, con la delibera di procedere allo scorrimento siriattiva l’intera sequenza concorsuale, ma, inevitabilmente, occorreconsiderare i requisiti di validità vigenti al momento della determinazioneassunta dall’amministrazione.Nella specie, come già evidenziato nella sentenza impugnata, il decretocon il quale è stato disposto lo scorrimento (18 ottobre 2011) si colloca nellapiena vigenza della nuova disciplina anche per la Presidenza del Consiglio,senza che possa assumere rilievo la circostanza che le procedureautorizzative fossero state avviate in epoca antecedente.5. Il ricorso va, dunque, respinto, con condanna della partesoccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.6. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richiestedall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.MNumero registro generale 19978/2021Numero sezionale 1454/2026Numero di raccolta generale 8375/2026Data pubblicazione 03/04/2026Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dellacontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro7.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08375/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris