CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2024
Cassazione n. 17636/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30337/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza d ella [OSCURATO:PERSONA] di TORINOn. 626/2022 depositata i l 20/05/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello proposto dal Comune di Asti nei confronti della Casa di Riposo della città di Asti avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Asti n. 6/2021 di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2013 n. 20195 con il quale l’Ufficio aveva preteso la liquidazione in ragione della infedele dichiarazione relativa ai requisiti per beneficiare della esenzione IMU. 2. Avverso la suddetta sentenza il Comune di Asti ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso la intimata Casa di Riposo. 3. [OSCURATO:PERSONA] di riposo ha altresì depositato in data 0 2/04/2024 un estratto del portale del fallimento del tribunale di Asti con dettaglio dello stato della procedura di fallimento inerente la controricorrente medesima. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 3,legge 7 agosto 1990, n. 241 , in relazione all’art. 7 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 212, e art. 1 , c. 162 , legge 27/12/2006 n. 296. Ad avviso del ricorrente la CTR avrebbe errato nell’interpretare la normativa sopra citata in tema di motivazione del provvedimento amministrativo, ritenendo sufficienti le ragioni ivi indicate. 2. In via preliminare deve darsi atto del deposito della documentazione afferente al fallimento della Casa di Riposo CittàDi Asti. Al riguardo, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l'interruzione del processo ex art. 299 e ss. cod.proc. c iv ., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso di ufficio (Cass. 13/03/2024, n. 06642). 3. Deve dunque procedersi all’analisi delle censure. . 4. Sul punto, la dedotta violazione di legge va ritenuta sussistente, atteso che questa Corte ha già chiarito che “In tema diICI, l'art. 11, comma 2-bis, del d.lgs. n. 504 del 1992 (applicabile "ratione temporis"), disponendo che gli avvisi di liquidazione e accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hannodeterminati, non comporta l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa diesclusione dell'imposta ” (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 14094 (Rv.613770 - 01 ) ) . 4. Ciò si è verificato nel caso di specie, in quanto nel provvedimento di accertamento (indicato nel ricorso a pag. 7, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 366 c. 1 n. 6 cod. proc. civ.) sono state indicate le norme di riferimento (ragioni di diritto) e l’assenza dei presupposti per fruire del beneficio della esenzione (costituente il presupposto in fatto)– citando anche i documenti di riferimento, le delibera della giunta e l’attività svolta dalla Casa di cura dietro corrispettivo , rilevando l ’ utilizzazione mista dell’immobile, anche in considerazione dei documenti dei contratti di accreditamento che dimostrano il profilo commerciale dell’attività o di una parte di essa- con la conseguenza che il motivo va accolto , stante la legittima interpretazione ed applicazione della regola di cui all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , in relazione all’art. 7 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 212, nel provvedimento di accertamento e liquidazione oggi in contestazione. 4.1. La CTR ha dunque violato la norma in questione, nel non considerare adeguatamente motivato l’atto di accertamento e , con ciò,accogliendo l’appello. 5. Pertanto, alla luce di quanto sopra, la sentenza impugnata va cassata e la causa, necessitando di accertamenti nel merito per le questioni che sono rimaste assorbite, deve essere rinviata alla Commissione tributaria di secondo grado per verificare i profili oggetto di motivo di appellonon presi in analisi. P.Q.M. La Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria di secondo grado del Piemo