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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26782/2022

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O, nato ad AVIGLIANA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del S. Procuratore generale, MAR:[OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza della Corte di appello di Milano del 30 novembre 2020, in riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Lodi in data 11 febbraio 2015, a seguito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato - previa riqualificazione dell'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta documentale in quella di bancarotta semplice ex art. 224, rimo comma, n. 1 in relazione all'art. 217 R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito, L.F.), come da sentenza rescindente di questa Corte di cassazione, Sez. 5, n. 49326 del 14 ottobre 2019 - alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, con determinazione delle pene accessorie di cui all'art. 217, ultimo comma, L.F. nella misura di anni due.

2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 597, ccmma 3, cod. proc. pen.

Si segnala che la Corte territoriale avrebbe commesso un errore di calcolo nell'irrogazione della pena, quantificandola in misura superiore al massimo edittale.

Invero, l'art. 217 L.F. prevede una pena da sei mesi a due anni di reclusione.

Il ricorrente non contesta la fissazione nel massimo edittale, affermando che nel primo grado di giudizio l'imputato aveva beneficial:o delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.

Tuttavia, rileva che - dovendosi applicare la diminuente del rito abbreviato - la riduzione conduceva alla fissazione della pena finale in un anno e quattro mesi di reclusione.

Si chiede pertanto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, con rideterminazione della pena finale nell'indicata misura. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso pone una questione di calcolo della pena che risulta fondata, poiché la riduzione di un terzo della pena di due anni di reclusione, a causa della diminuente per il rito abbreviato, conduce senz'altro alla pena finale di un anno e quattro mesi di reclusione, minore di quella irrogata.

Tuttavia, si rileva che il reato è prescritto, dovendosi avere riguardo all'intervenuta riqualificazione del reato in bancarotta semplice, operata nel giudizio di secondo grado a seguito della sentenza rescindente di questa Corte di cassazione e non potendo tenersi conto, ai fini del calcolo del termine di 2prescrizione, della recidiva (non applicabile ai reati colposi), integrando il fatto accertato un reato colposo.

Il momento consumativo del reato coincide con la pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento (6 ottobre 2010); il termine di prescrizione della bancarotta semplice (punita con pena massima di 2 anni di reclusione) è di anni

6. Tale sarebbe stato - si noti bene quand'anche si fosse potuto tenere conto dell'aumento - due terzi - previsto, dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. per la contestata recidiva reiterata pluriaggravata, considerato i) che, ai sensi dell'art. 157, primo comma, cod. pen., la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena stabilita dalla legge (2 anni per la bancarotta semplice), ii) che, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato, tenendo conto dell'aumento massimo di pena previsto per la circostanza aggravante se "ad effetto speciale ex art. 63, comma terzo, cod. pen. qual è appunto la recidiva reiterata (nella specie, due terzi) e iii) che, pur essendo in tal modo il tempo necessario a prescrivere pari ad anni 3 e mesi 4, deve tornarsi al primo comma dell'art. 157 che stabilisce che, per i delitti, il tempo necessario a prescrivere non può essere infer ore a 6 anni.

Ai 6 anni vanno, poi, aggiunti, come prolungamento massimo per le interruzioni, anni 1 e mesi 6 (un quarto del tempo necessario a prescrivere) ai sensi degli artt. 160, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., non potendosi, neppure a tal fine, tenere conto del più lungo prolungamento (due terzi del tempo necessario a prescrivere) previsto per la recidiva reiterata dalla disposizione da ultimo citata.

La prescrizione, in assenza di periodi di sospensione rilevati, è maturata, pertanto, il 6 aprile 2018, prima della sentenza impugnata, pronunciata il 30 novembre 2020.

E - va detto per completezza - lo sarebbe stata comunque, al 6 ottobre 2020, anche in presenza dei 4 anni (due terzi di 6 anni) di prolungamento previsti dal più volte menzionato art. 161, secondo comma, cod. pen. se si fosse potuto tenere conto, ai fini del calcolo, della recidiva reiterata contestata. 3 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O, nato ad AVIGLIANA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del S. Procuratore generale, MAR:[OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di appello di Milano del 30 novembre 2020, in riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Lodi in data 11 febbraio 2015, a seguito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato - previa riqualificazione dell'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta documentale in quella di bancarotta semplice ex art. 224, rimo comma, n. 1 in relazione all'art. 217 R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito, L.F.), come da sentenza rescindente di questa Corte di cassazione, Sez. 5, n. 49326 del 14 ottobre 2019 - alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, con determinazione delle pene accessorie di cui all'art. 217, ultimo comma, L.F. nella misura di anni due. 2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 597, ccmma 3, cod. proc. pen. Si segnala che la Corte territoriale avrebbe commesso un errore di calcolo nell'irrogazione della pena, quantificandola in misura superiore al massimo edittale. Invero, l'art. 217 L.F. prevede una pena da sei mesi a due anni di reclusione. Il ricorrente non contesta la fissazione nel massimo edittale, affermando che nel primo grado di giudizio l'imputato aveva beneficial:o delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen. Tuttavia, rileva che - dovendosi applicare la diminuente del rito abbreviato - la riduzione conduceva alla fissazione della pena finale in un anno e quattro mesi di reclusione. Si chiede pertanto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, con rideterminazione della pena finale nell'indicata misura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso pone una questione di calcolo della pena che risulta fondata, poiché la riduzione di un terzo della pena di due anni di reclusione, a causa della diminuente per il rito abbreviato, conduce senz'altro alla pena finale di un anno e quattro mesi di reclusione, minore di quella irrogata. Tuttavia, si rileva che il reato è prescritto, dovendosi avere riguardo all'intervenuta riqualificazione del reato in bancarotta semplice, operata nel giudizio di secondo grado a seguito della sentenza rescindente di questa Corte di cassazione e non potendo tenersi conto, ai fini del calcolo del termine di 2prescrizione, della recidiva (non applicabile ai reati colposi), integrando il fatto accertato un reato colposo. Il momento consumativo del reato coincide con la pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento (6 ottobre 2010); il termine di prescrizione della bancarotta semplice (punita con pena massima di 2 anni di reclusione) è di anni 6. Tale sarebbe stato - si noti bene quand'anche si fosse potuto tenere conto dell'aumento - due terzi - previsto, dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. per la contestata recidiva reiterata pluriaggravata, considerato i) che, ai sensi dell'art. 157, primo comma, cod. pen., la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena stabilita dalla legge (2 anni per la bancarotta semplice), ii) che, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato, tenendo conto dell'aumento massimo di pena previsto per la circostanza aggravante se "ad effetto speciale ex art. 63, comma terzo, cod. pen. qual è appunto la recidiva reiterata (nella specie, due terzi) e iii) che, pur essendo in tal modo il tempo necessario a prescrivere pari ad anni 3 e mesi 4, deve tornarsi al primo comma dell'art. 157 che stabilisce che, per i delitti, il tempo necessario a prescrivere non può essere infer ore a 6 anni. Ai 6 anni vanno, poi, aggiunti, come prolungamento massimo per le interruzioni, anni 1 e mesi 6 (un quarto del tempo necessario a prescrivere) ai sensi degli artt. 160, secondo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., non potendosi, neppure a tal fine, tenere conto del più lungo prolungamento (due terzi del tempo necessario a prescrivere) previsto per la recidiva reiterata dalla disposizione da ultimo citata. La prescrizione, in assenza di periodi di sospensione rilevati, è maturata, pertanto, il 6 aprile 2018, prima della sentenza impugnata, pronunciata il 30 novembre 2020. E - va detto per completezza - lo sarebbe stata comunque, al 6 ottobre 2020, anche in presenza dei 4 anni (due terzi di 6 anni) di prolungamento previsti dal più volte menzionato art. 161, secondo comma, cod. pen. se si fosse potuto tenere conto, ai fini del calcolo, della recidiva reiterata contestata. 3 P.Q.M
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