CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 18775/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; >, n [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 22 giugno 2021 del Tribunale di sorveglianza di Bologna, che ha rigettato l'opposizione ex art. 16, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 avverso il provvedimento del 10 febbraio 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Modena lo aveva espulso dal territorio dello Stato, quale sanzione sostitutiva alla pena di cui alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 ottobre 2019, divenuta definitiva. 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 19, commi 1.1. e 2, lettera d bis), T.U. imm., 29, 30, 31 Cost e 8 CEDU, e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe rigettato l'opposizione senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. In particolare, secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di effettuare una valutazione concreta sulle sue condizioni di salute, trascurando inoltre di considerare che la sua espulsione avrebbe determinato una lesione del suo diritto a prendersi cura della famiglia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il giudice ha correttamente evidenziato che le cause ostative all'espulsione ex art. 19 T.u. imm. hanno carattere eccezionale e non possonc essere oggetto di interpretazione analogica: nel caso di specie i figli di [OSCURATO:PERSONA] stavano all'estero, in Siria, mentre dovevano già stare in Italia al momento in cui il ricorrente aveva chiesto che rilevasse la sua situazione familiare quale fatto ostativo alla espulsione, sicché le ragioni addotte dal ricorrente non rientrano né tra quelle comprese nell'art. 13 né tra quelle comprese nell'art. 19 T.U. imm. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa9amento delle spese processuali e ; ~4~ 11 rel della somma di tremila eur [OSCURATO:PERSONA] delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] S ([OSCURATO:PERSONA] CANCr:LLERI