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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 19735/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 794-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].,già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA].

Responsabilità solidale.

Termine di decadenza biennale.

Inapplicabilità all’ente previdenziale R.G.N.794/2022 Cron.

Rep.

Ud.27/04/2023 CC elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con procura - avverso la sentenza n. 175/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 06/07/2021 R.G.N. 64/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 794/2022 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Ancona, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rigettato l’opposizione proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (già “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” ed ora “[OSCURATO:SOCIETA].”) avverso l’avviso d’addebito con cui l’INPS aveva ingiunto alla stessa il pagamento, a titolo di soggetto solidalmente responsabile ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, dei contributi previdenziali non versati dalla società “[OSCURATO:SOCIETA].”, con cui la prima aveva stipulato un contratto di appalto di servizi di assemblaggio, cablaggio e montaggio di componenti elettronici, apparecchiature e macchinari elettronici; ricostruita la catena degli appalti, e attuato l’orientamento di questa Corte circa l’inapplicabilità all’istituto previdenziale del termine di decadenza biennale sancito dalla norma, la Corte territoriale ha accertato la genuinità del contratto di fornitura di servizi, riconoscendo la sussistenza dell’obbligo solidale in capo alla committente relativamente al periodo settembre 2010 –settembre 2014; quanto al computo degli importi detraibili dalle somme oggetto dell’ingiunzione nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].” inerenti ai possibili pagamenti già effettuati dalle altre società condebitrici chiamate in causa al medesimo titolo, in ragione dell’asserita non esclusività dell’appalto, la Corte d’appello, considerata l’impossibilità di fondare l’accertamento sulle deduzioni dell’opponente, per la genericità e vaghezza delle stesse e per l’assenza di documentazione, ha fatto ricorso ad un’indagine presuntiva quale unica possibile fonte di positivi riscontri sul piano operativo; è, quindi, pervenuta alla concreta determinazione del credito basandosi sull’elemento dell’entità della produzione, ossia sul fatturato documentato –mese per mese –dalla fornitrice; ai fini dell’imponibile contributivo ha presunto che l’utilizzatrice, per offrire il servizio, avesse utilizzato, nelle varie fasi di lavorazione, lavoratori appartenenti a tutte le categorie, in quanto strumentali rispetto alla realizzazione del risultatofinale; che, relativamente ai periodi per i quali era documentato il fatturato, la base di calcolo dell’imponibile dovesse includere tutti gli istituti retributivi maturati in costanza del rapporto di lavoro; la cassazione della sentenza è domandata dalla società “[OSCURATO:SOCIETA].” sulla base di cinque motivi, illustrati da successiva memoria; l’INS ha depositato procura speciale in calce al ricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 29, commi 1 e 2, d.lgs. 276/2003, con riferimento all’affermata inapplicabilità della decadenza biennale ai crediti dell’INPS”; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, e dell’art. 2729 cod. civ., con riferimento all’accertamento del credito oggetto di responsabilità solidale, effettuato mediante presunzione basata sui dati dei fatturati”; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., deduce “Omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sempre con riferimento all’accertamento del credito oggetto di responsabilità solidale, effettuato mediante presunzione basata sui dati dei fatturati”;col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4, cod. proc. civ., denuncia “Nullità della sentenza per omessa motivazione; violazione dell’art. 132 c.p.c., ancora in relazione alla omessa ammissione di prove su fatti decisivi”; il primo fatto decisivo si riferiscealla mancata valutazione della pluralità di committenze in capo all’appaltatrice, che, ad avviso della parte,farebbe venir meno quel rapporto tra entità del fatturato ed entità della manodopera impiegata, presunto dalla Corte territoriale come facente capo alla sola odierna ricorrente; il secondo è costituito dalla omessa assunzione delle prove testimoniali vertenti sul primo fatto decisivo; in sostanza, anche attraverso la deduzione della nullità della sentenza d’appello, la ricorrente si duole dell’utilizzo improprio del criterio presuntivo; col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4, cod. proc. civ., denuncia, in via subordinata “Nullità per motivazione apparente e totalmente illogica, mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. con riferimento al capo di sentenza riferito alle posizioni debitorie di EMC”; si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto non contestata dalla società la sussistenza della posizione debitoria imputata dal verbale ispettivo dell’INPS, segnatamente quanto al recupero degli sgravi fruiti per l’assunzione di lavoratori posti in mobilità da altra impresa, quanto alle contribuzioni pretese sulle indennità di trasferta ed altro ancora; da ciò parte ricorrente fa discendere l’apparenza della motivazione, sì come inidonea a rendere intelligibile il ragionamento seguito dalla Corte d’appello; il primo motivo è infondato; la Corte territoriale ha dato corretta attuazione al principio di diritto affermato da questa Corte(Cass. n. 22110 del 2019), secondo cui “… il termine di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 non èapplicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione”, ma che esso va riferito solo all’esercizio dell’azione promossa dal lavoratore nei confronti del responsabile solidale; il secondo motivo è parimenti infondato; sotto il profilo della violazione dell’art. 2729 cod. civ. va ribadito il principio affermato da questa Corte secondo il quale“In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta” (Cass. n. 29635 del 2018; Cass. n. 22846 del 2022; Cass. n. 3541 del 2020 nel caso in esame,il motivo non lascia emergere un’ illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio fondato sul criterio presuntivo, né evidenzia gli errori di sussunzionein cui sia eventualmente incorsa la Corte territoriale, rispetto ai requisiti richiesti dalla norma per il legittimo ricorso a siffatta tecnica argomentativa, ma si limitaad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito (cfr. Cass.n. 5279 del 2020); tutti gli altri motivi , esaminati congiuntamente per evidente connessione, vanno dichiarati inammissibili sotto plurimi profili; in primo luogo, il fatto asseritamente decisivo di cui la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame, non rientra nei parametri del vizio di motivazione; infatti, la relativa doglianza non fa riferimento all’omesso esame “di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”(Sez.

Un. n. 8053 del 2014); le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che «nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6,e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (ancora, Sez.

Un. n. 8053 del 2014); le censure di nullità della sentenza sono parimenti inammissibili, atteso che la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in errorin procedendo , è sì anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata daigiudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato(Sez.Un. n. 20181 del 2019); in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’INPS; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 794-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].,già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]. Responsabilità solidale. Termine di decadenza biennale. Inapplicabilità all’ente previdenziale R.G.N.794/2022 Cron. Rep. Ud.27/04/2023 CC elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con procura - avverso la sentenza n. 175/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 06/07/2021 R.G.N. 64/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 794/2022 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Ancona, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rigettato l’opposizione proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (già “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” ed ora “[OSCURATO:SOCIETA].”) avverso l’avviso d’addebito con cui l’INPS aveva ingiunto alla stessa il pagamento, a titolo di soggetto solidalmente responsabile ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, dei contributi previdenziali non versati dalla società “[OSCURATO:SOCIETA].”, con cui la prima aveva stipulato un contratto di appalto di servizi di assemblaggio, cablaggio e montaggio di componenti elettronici, apparecchiature e macchinari elettronici; ricostruita la catena degli appalti, e attuato l’orientamento di questa Corte circa l’inapplicabilità all’istituto previdenziale del termine di decadenza biennale sancito dalla norma, la Corte territoriale ha accertato la genuinità del contratto di fornitura di servizi, riconoscendo la sussistenza dell’obbligo solidale in capo alla committente relativamente al periodo settembre 2010 –settembre 2014; quanto al computo degli importi detraibili dalle somme oggetto dell’ingiunzione nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].” inerenti ai possibili pagamenti già effettuati dalle altre società condebitrici chiamate in causa al medesimo titolo, in ragione dell’asserita non esclusività dell’appalto, la Corte d’appello, considerata l’impossibilità di fondare l’accertamento sulle deduzioni dell’opponente, per la genericità e vaghezza delle stesse e per l’assenza di documentazione, ha fatto ricorso ad un’indagine presuntiva quale unica possibile fonte di positivi riscontri sul piano operativo; è, quindi, pervenuta alla concreta determinazione del credito basandosi sull’elemento dell’entità della produzione, ossia sul fatturato documentato –mese per mese –dalla fornitrice; ai fini dell’imponibile contributivo ha presunto che l’utilizzatrice, per offrire il servizio, avesse utilizzato, nelle varie fasi di lavorazione, lavoratori appartenenti a tutte le categorie, in quanto strumentali rispetto alla realizzazione del risultatofinale; che, relativamente ai periodi per i quali era documentato il fatturato, la base di calcolo dell’imponibile dovesse includere tutti gli istituti retributivi maturati in costanza del rapporto di lavoro; la cassazione della sentenza è domandata dalla società “[OSCURATO:SOCIETA].” sulla base di cinque motivi, illustrati da successiva memoria; l’INS ha depositato procura speciale in calce al ricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 29, commi 1 e 2, d.lgs. 276/2003, con riferimento all’affermata inapplicabilità della decadenza biennale ai crediti dell’INPS”; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, e dell’art. 2729 cod. civ., con riferimento all’accertamento del credito oggetto di responsabilità solidale, effettuato mediante presunzione basata sui dati dei fatturati”; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., deduce “Omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sempre con riferimento all’accertamento del credito oggetto di responsabilità solidale, effettuato mediante presunzione basata sui dati dei fatturati”;col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4, cod. proc. civ., denuncia “Nullità della sentenza per omessa motivazione; violazione dell’art. 132 c.p.c., ancora in relazione alla omessa ammissione di prove su fatti decisivi”; il primo fatto decisivo si riferiscealla mancata valutazione della pluralità di committenze in capo all’appaltatrice, che, ad avviso della parte,farebbe venir meno quel rapporto tra entità del fatturato ed entità della manodopera impiegata, presunto dalla Corte territoriale come facente capo alla sola odierna ricorrente; il secondo è costituito dalla omessa assunzione delle prove testimoniali vertenti sul primo fatto decisivo; in sostanza, anche attraverso la deduzione della nullità della sentenza d’appello, la ricorrente si duole dell’utilizzo improprio del criterio presuntivo; col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4, cod. proc. civ., denuncia, in via subordinata “Nullità per motivazione apparente e totalmente illogica, mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. con riferimento al capo di sentenza riferito alle posizioni debitorie di EMC”; si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto non contestata dalla società la sussistenza della posizione debitoria imputata dal verbale ispettivo dell’INPS, segnatamente quanto al recupero degli sgravi fruiti per l’assunzione di lavoratori posti in mobilità da altra impresa, quanto alle contribuzioni pretese sulle indennità di trasferta ed altro ancora; da ciò parte ricorrente fa discendere l’apparenza della motivazione, sì come inidonea a rendere intelligibile il ragionamento seguito dalla Corte d’appello; il primo motivo è infondato; la Corte territoriale ha dato corretta attuazione al principio di diritto affermato da questa Corte(Cass. n. 22110 del 2019), secondo cui “… il termine di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 non èapplicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione”, ma che esso va riferito solo all’esercizio dell’azione promossa dal lavoratore nei confronti del responsabile solidale; il secondo motivo è parimenti infondato; sotto il profilo della violazione dell’art. 2729 cod. civ. va ribadito il principio affermato da questa Corte secondo il quale“In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta” (Cass. n. 29635 del 2018; Cass. n. 22846 del 2022; Cass. n. 3541 del 2020 nel caso in esame,il motivo non lascia emergere un’ illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio fondato sul criterio presuntivo, né evidenzia gli errori di sussunzionein cui sia eventualmente incorsa la Corte territoriale, rispetto ai requisiti richiesti dalla norma per il legittimo ricorso a siffatta tecnica argomentativa, ma si limitaad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito (cfr. Cass.n. 5279 del 2020); tutti gli altri motivi , esaminati congiuntamente per evidente connessione, vanno dichiarati inammissibili sotto plurimi profili; in primo luogo, il fatto asseritamente decisivo di cui la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame, non rientra nei parametri del vizio di motivazione; infatti, la relativa doglianza non fa riferimento all’omesso esame “di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”(Sez. Un. n. 8053 del 2014); le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che «nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6,e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie» (ancora, Sez. Un. n. 8053 del 2014); le censure di nullità della sentenza sono parimenti inammissibili, atteso che la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in errorin procedendo , è sì anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata daigiudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato(Sez.Un. n. 20181 del 2019); in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’INPS; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
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