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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 26405/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 09/04/2026 dal SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata per mancanza della condizione di procedibilità.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato lacondanna inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto di energiaelettrica, aggravato ai sensi degli artt. 99, quarto comma, e 625, primo comma,nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi impossessato, dal 26 luglio 2016 al 20 luglio 2021,di 60.521 KWh di energia elettrica, sottraendola alla società erogatrice medianteun allaccio abusivo alla rete di distribuzione.Nel corso del giudizio di primo grado la difesa, giusta quanto previsto dall’art.2 del d.lgs. n. 150 del 2022, aveva eccepito la sopravvenuta procedibilità a quereladel delitto di furto oggetto di imputazione e aveva insistito per una pronuncia diproscioglimento, in assenza di contestazione di circostanze aggravanti comportantila procedibilità d’ufficio e della presentazione di querela da parte della societàerogatrice dell’energia elettrica entro il termine di cui all’art. 85 d.lgs. n. 150 del2022.Il Tribunale, tuttavia, preso atto che, all’udienza del 16 giugno 2023, ilPubblico ministero aveva proceduto alla contestazione suppletiva della circostanzaaggravante della destinazione a pubblico servizio o a pubblica utilità dell’energiaelettrica, comportante la procedibilità d’ufficio del furto oggetto di addebito,ritenutane la legittimità, aveva pronunciato sentenza di condanna dell’imputato.2.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso percassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, affidando l’impugnativa adue motivi.- Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 129 cod. proc.pen. e 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 e ha censurato la ritenuta legittimità dellacontestazione suppletiva dell’aggravante della destinazione dell’energia elettrica apubblico servizio o a pubblica utilità, intervenuta solo all’udienza del 16 giugno2023, quando il termine per la proposizione della querela era ormai spirato.- Con il secondo motivo ha denunciato l’illegittima applicazionedell’aggravante della recidiva.3.

Con memoria depositata il 17 aprile 2026, il difensore del ricorrente si èriportato ai motivi del ricorso per cassazione e ne ha chiesto l’accoglimento,ribadendo che, decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 85, comma 1, d.lgs.n. 150 del 2022 senza proposizione di querela, non è consentita alcunacontestazione suppletiva dell’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7,cod. pen., idonea a mutare il regime di procedibilità, dovendo il giudice rilevareimmediatamente il difetto della condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 129cod. proc. pen., come stabilito dalle Sezioni Unite nella decisione del 26 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1.

Coglie nel segno il primo motivo, il cui accoglimento assorbe le ulterioricensure.1.1.

Dalla ricostruzione delle scansioni processuali emerge che, nel corso delgiudizio di primo grado, è intervenuta la modifica del regime di procedibilità deldelitto di furto, per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 150 del 2022,con applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 85 del medesimodecreto, statuente che, per i fatti commessi anteriormente all’entrata in vigoredella riforma, ossia, al 30 dicembre 2022, il termine per la proposizione dellaquerela decorreva dalla predetta data, di modo che, decorso inutilmente taletermine, l’azione penale diveniva improcedibile per difetto della condizione diprocedibilità.Risulta, altresì, pacifico che il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. n. 150 del2022 è spirato senza che la persona offesa, ossia la società erogatrice dell’energiaelettrica, abbia proposto querela.

Nondimeno, il Tribunale, anziché rilevareimmediatamente la sopravvenuta improcedibilità dell’azione penale, ha consentitola prosecuzione del giudizio, permettendo al Pubblico ministero di procedere, in unmomento successivo, ossia, in data 16 giugno 2023, alla contestazione suppletivadella circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.,idonea a rendere il reato procedibile d’ufficio.1.2.

Una simile opzione interpretativa si pone, tuttavia, in contrasto con ladecisione assunta dalle Sezioni Unite nell’udienza del 26 marzo 2026: decisioneper la quale (per ciò che è dato apprendere dall’informazione provvisoria diffusa),in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall’art. 85, comma 1, d.lgs.n. 150 del 2022 senza che sia stata proposta querela, il giudice è tenuto a rilevareimmediatamente la mancanza della condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 129cod. proc. pen., restando preclusa ogni possibilità di modificazionedell’imputazione finalizzata a incidere sul regime di procedibilità.1.3.

Tale autorevole approdo interpretativo si pone nel solco della sentenza aSezioni Unite Domingo, n. 49935 del 28/09/2023, che ha escluso la possibilità diutilizzare la modifica dell’imputazione come strumento per neutralizzare una causaormai perfezionata di arresto del processo (determinata, in quel caso,dall’estinzione del reato per prescrizione), nonché di quell’orientamento che avevaaffermato che, in tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto dellamodifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termineprevisto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudiceè tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità,non essendo consentita al Pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art.517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reatoprocedibile d'ufficio (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878 - 02).1.4.

Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie al vaglio, deve,dunque, riconoscersi che, una volta inutilmente spirato il termine per laproposizione della querela, l’azione penale non poteva essere ulteriormenteproseguita e che la prosecuzione del giudizio, fondata sulla tardiva contestazionedell’aggravante ex art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., si è posta in violazionedegli artt. 129 cod. proc. pen. e 85 d.lgs. n. 150 del 2022.2.

Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchél’azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione diprocedibilità.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essereproseguita per difetto della condizione di procedibilità.Così è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 09/04/2026 dal SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senzarinvio della sentenza impugnata per mancanza della condizione di procedibilità.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato lacondanna inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto di energiaelettrica, aggravato ai sensi degli artt. 99, quarto comma, e 625, primo comma,nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi impossessato, dal 26 luglio 2016 al 20 luglio 2021,di 60.521 KWh di energia elettrica, sottraendola alla società erogatrice medianteun allaccio abusivo alla rete di distribuzione.Nel corso del giudizio di primo grado la difesa, giusta quanto previsto dall’art.2 del d.lgs. n. 150 del 2022, aveva eccepito la sopravvenuta procedibilità a quereladel delitto di furto oggetto di imputazione e aveva insistito per una pronuncia diproscioglimento, in assenza di contestazione di circostanze aggravanti comportantila procedibilità d’ufficio e della presentazione di querela da parte della societàerogatrice dell’energia elettrica entro il termine di cui all’art. 85 d.lgs. n. 150 del2022.Il Tribunale, tuttavia, preso atto che, all’udienza del 16 giugno 2023, ilPubblico ministero aveva proceduto alla contestazione suppletiva della circostanzaaggravante della destinazione a pubblico servizio o a pubblica utilità dell’energiaelettrica, comportante la procedibilità d’ufficio del furto oggetto di addebito,ritenutane la legittimità, aveva pronunciato sentenza di condanna dell’imputato.2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso percassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, affidando l’impugnativa adue motivi.- Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 129 cod. proc.pen. e 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 e ha censurato la ritenuta legittimità dellacontestazione suppletiva dell’aggravante della destinazione dell’energia elettrica apubblico servizio o a pubblica utilità, intervenuta solo all’udienza del 16 giugno2023, quando il termine per la proposizione della querela era ormai spirato.- Con il secondo motivo ha denunciato l’illegittima applicazionedell’aggravante della recidiva.3. Con memoria depositata il 17 aprile 2026, il difensore del ricorrente si èriportato ai motivi del ricorso per cassazione e ne ha chiesto l’accoglimento,ribadendo che, decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 85, comma 1, d.lgs.n. 150 del 2022 senza proposizione di querela, non è consentita alcunacontestazione suppletiva dell’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7,cod. pen., idonea a mutare il regime di procedibilità, dovendo il giudice rilevareimmediatamente il difetto della condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 129cod. proc. pen., come stabilito dalle Sezioni Unite nella decisione del 26 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. Coglie nel segno il primo motivo, il cui accoglimento assorbe le ulterioricensure.1.1. Dalla ricostruzione delle scansioni processuali emerge che, nel corso delgiudizio di primo grado, è intervenuta la modifica del regime di procedibilità deldelitto di furto, per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 150 del 2022,con applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 85 del medesimodecreto, statuente che, per i fatti commessi anteriormente all’entrata in vigoredella riforma, ossia, al 30 dicembre 2022, il termine per la proposizione dellaquerela decorreva dalla predetta data, di modo che, decorso inutilmente taletermine, l’azione penale diveniva improcedibile per difetto della condizione diprocedibilità.Risulta, altresì, pacifico che il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. n. 150 del2022 è spirato senza che la persona offesa, ossia la società erogatrice dell’energiaelettrica, abbia proposto querela. Nondimeno, il Tribunale, anziché rilevareimmediatamente la sopravvenuta improcedibilità dell’azione penale, ha consentitola prosecuzione del giudizio, permettendo al Pubblico ministero di procedere, in unmomento successivo, ossia, in data 16 giugno 2023, alla contestazione suppletivadella circostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.,idonea a rendere il reato procedibile d’ufficio.1.2. Una simile opzione interpretativa si pone, tuttavia, in contrasto con ladecisione assunta dalle Sezioni Unite nell’udienza del 26 marzo 2026: decisioneper la quale (per ciò che è dato apprendere dall’informazione provvisoria diffusa),in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall’art. 85, comma 1, d.lgs.n. 150 del 2022 senza che sia stata proposta querela, il giudice è tenuto a rilevareimmediatamente la mancanza della condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 129cod. proc. pen., restando preclusa ogni possibilità di modificazionedell’imputazione finalizzata a incidere sul regime di procedibilità.1.3. Tale autorevole approdo interpretativo si pone nel solco della sentenza aSezioni Unite Domingo, n. 49935 del 28/09/2023, che ha escluso la possibilità diutilizzare la modifica dell’imputazione come strumento per neutralizzare una causaormai perfezionata di arresto del processo (determinata, in quel caso,dall’estinzione del reato per prescrizione), nonché di quell’orientamento che avevaaffermato che, in tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto dellamodifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termineprevisto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudiceè tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità,non essendo consentita al Pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art.517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reatoprocedibile d'ufficio (Sez. 5, n. 3741 del 22/01/2024, Mascali, Rv. 285878 - 02).1.4. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie al vaglio, deve,dunque, riconoscersi che, una volta inutilmente spirato il termine per laproposizione della querela, l’azione penale non poteva essere ulteriormenteproseguita e che la prosecuzione del giudizio, fondata sulla tardiva contestazionedell’aggravante ex art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., si è posta in violazionedegli artt. 129 cod. proc. pen. e 85 d.lgs. n. 150 del 2022.2. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchél’azione penale non può essere proseguita per difetto della condizione diprocedibilità. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essereproseguita per difetto della condizione di procedibilità.Così è deciso, 30/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]
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