CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 13512/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui eccepisce la competenza territoriale del Tribunale di Macerata, tenuto conto del luogo dell'arresto, [OSCURATO:PERSONA], per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti occultate nella sua borsetta, è inammissibile perché non allega di averla già eccepita l'incompetenza nei termini di cui all'art. 21 comma 2 cod.proc.pen., risultando precluso l'esame dell'eccezione svolta nel giudizio di appello. In ogni caso appare manifestamente infondato tenuto conto del luogo dell'arresto dell'imputato e della contestazione mossa di detenzione a fini di spaccio. Ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. è manifestamente infondato in considerazione del contributo determinante apportato dall'imputato che trasportava la droga nella sua borsetta, sicchè il ruolo è stata ritenuto non marginale (Sez. 6 n. 34539 del 23/06/2021 Rv. 281857 - 01). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA]