CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 38886/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE MILANOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] MILANOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] - avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano - ha presentato a questa Corte di cassazione una "istanza di conflitto di competenza" ai sensi dell'art. 28 e seguenti cod. proc. pen. Illustra il ricorrente di avere chiesto la sostituzione della pena detentiva, applicata al Bossi con sentenza di patteggiamento del Tribunale di Milano del 17/9/2020, con lavori di pubblica utilità, dapprima al giudice che aveva emesso detta pronuncia, quale giudice dell'esecuzione, e successivamente - a seguito di declinatoria di competenza (ordinanza GIP del 20/2/2023, in calce all'istanza) - al Tribunale di sorveglianza di Milano, ricevendo da entrambe le autorità giudiziarie la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva questa Corte che nel caso in esame non si ravvisa la sussistenza di un conflitto di competenza, quanto piuttosto la manifesta infondatezza dell'istanza introduttiva del presente procedimento, come ha peraltro corretta- mente osservato il Tribunale di sorveglianza nel decreto di inammissibilità del 21 marzo 2023, rilevando che il disposto dell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 è applicabile ai soli procedimenti non passati in giudicato. In tali termini è il contenuto testuale di detta norma, prevedendo al primo comma che «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza». Nessuna delle descritte ipotesi si attaglia alla situazione del Bossi, condannato con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa in data 17/9/2020, irrevocabile il 19/4/2021. 2. Ne consegue che non è dato apprezzare alcun conflitto di competenza tra le due autorità giurisdizionali chiamate in causa dalla difesa del Bossi - da un lato il GIP in funzione di giudice dell'esecuzione e dall'altro il Tribunale di sorveglianza - poiché non ricorre una situazione tutelabile a tenore dell'invocato istituto, che sarebbe stato possibile applicare soltanto in una fase anteriore ed ormai trascorsa della sequenza procedimentale. Gli atti devono essere restituiti all'ufficio del GIP del Tribunale di Milano. P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto e dispone trasmettersi gli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. Così deciso il giorno 13 settembre 2023 Il Consigliere es